La nota legalePosa

DUE DILIGENCE per legno e derivati

Il Regolamento UE 995/2010 del Parlamento europeo, pronto a decorrere dal 3 marzo 2013, stabilisce nuovi obblighi per gli operatori.

A completamento dei temi trattati in questa stessa rubrica nei due precedenti numeri, va detto che la filiera del settore legno ritorna a essere destinataria delle attenzioni del legislatore europeo e, di conseguenza, delle autorità nazionali di tutti gli stati membri. Questa volta, però, per effetto del nuovo Regolamento UE 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/10/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12/11/2010, dedicato a stabilire gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati e pronto per la sua concreta ed effettiva applicazione a decorrere dal 3/03/2013. In quanto regolamento, a differenza della direttiva, si tratta di atto normativo (sempre di origine europea) destinato a essere immediatamente applicato nei singoli Paesi membri, senza bisogno né di una legge nazionale di recepimento né di altro provvedimento attuativo.
Come già detto, la sua totale applicazione avrà luogo a decorrere dal 3/03/2013, mentre a oggi sono applicabili soltanto alcuni principi rivolti all’organizzazione delle autorità amministrative nazionali. Nonostante ciò, esso è già stato bollato come il “regolamento della due diligence”, in quanto rivolto proprio ad applicare al settore legno il sistema della “dovuta diligenza”, ovvero un sistema di particolare attenzione, con misure, prescrizioni, cautele, procedure e impegni volti alla tracciabilità della catena di approvvigionamento del settore, per un puntuale e attento controllo della “provenienza legale” del legno e dei prodotti da esso derivati, al fine di combattere il disboscamento illegale e il commercio legato a tale attività.
Già le premesse del regolamento rivelano questo come l’obiettivo primo che sta alla base della decisione europea, coinvolgendo in maniera incisiva e radicale (rispetto al passato) i diversi operatori della filiera del legno. E possiamo dire i diversi operatori senza particolari distinzioni, dal momento che la dovuta diligenza del legno e dei suoi derivati nella fase di ingresso nel territorio europeo trova suo naturale completamento nell’obbligo di tracciabilità che coinvolge in maniera centrale i commercianti, perché siano in grado di identificare, a monte, gli operatori o gli altri commercianti da cui hanno ricevuto la fornitura del legno e dei prodotti da esso derivati, e, a valle, gli altri commercianti cui essi hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati.
Con un coinvolgimento, dunque, pieno e palesemente bifronte. Pieno, perché tocca anche singolarmente tutte le varie figure professionali del settore.
Bifronte, perché coinvolge per certi versi gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati, per altri versi i commercianti.
Ma bifronte anche perché, curando l’origine del legno, non trascura e non lascia indenne il seguito: laddove guarda all’origine del legno, ovvero alla sua provenienza da foreste legali, considera la prima immissione nel territorio europeo, laddove invece guarda alla filiera commerciale nel suo insieme si pone in termini bidirezionali verso chi precede a monte e verso chi segue a valle, in modo che nessuno possa restarne fuori o indenne.

Importatori e Commercianti

Peraltro, a tale precisa distinzione soggettiva, tra chi importa nel territorio europeo e chi commercializza, il regolamento giunge volutamente, anche in termini di oneri e incombenze, considerando espressamente che molti prodotti derivati dal legno in realtà sono soggetti a numerosi processi prima e dopo la loro immissione sul mercato. Conseguentemente, i primi operatori (importatori) risultano coinvolti proprio perché soggetti attivi nella fase di prima immissione sul mercato europeo e, dunque, garanti verso tutto il mercato della correttezza del loro prodotto. Correttezza, ovviamente, in termini di provenienza e di obiettivi perseguiti dal regolamento. I secondi (commercianti), invece, come soggetti che operando sul mercato interno con riguardo a un prodotto già immessovi (ovvero un prodotto che ha già superato la fase della prima immissione), non possono non dare il loro contributo ai fini della corretta identificazione del prodotto nel corso della sua vita sul mercato.
Per tal motivo – e al preciso fine di evitare di imporre oneri non necessari – il regolamento ha previsto e distinto tra le due tipologie di operatori altresì perché, per un verso, i primi (importatori) non solo prevedano e utilizzino l’insieme di procedure e misure definitive della dovuta diligenza, ma anche lo mantengano e lo valutino periodicamente, e per stare al passo con i tempi e per evitare di incorrere in violazioni o inadempienze per un sistema di fatto, poi, nel tempo, superato dall’evoluzione dell’andamento del mercato. Per altro verso, perché i secondi siano chiamati a responsabilità in termini di sola tracciabilità, ovvero con l’obbligo di identificare e quindi di acquisire e tenere per almeno cinque anni le informazioni atte a identificare i loro fornitori e i loro acquirenti.  

RICORDA!

I primi operatori (importatori) risultano coinvolti proprio perché soggetti attivi nella fase di prima immissione sul mercato europeo e, dunque, garanti verso tutto il mercato della correttezza del loro prodotto. Correttezza, ovviamente, in termini di provenienza e di obiettivi perseguiti dal regolamento. I secondi (commercianti), invece, come soggetti che operando sul mercato interno con riguardo a un prodotto già immessovi (ovvero un prodotto che ha già superato la fase della prima immissione), non possono non dare il loro contributo ai fini della corretta identificazione del prodotto nel corso della sua vita sul mercato.

L’Evoluzione della “DUE DILIGENCE”

È forse questo un modo nuovo per il settore del legno di impostare l’approccio alla filiera, ma “due diligence” è espressione da tempo radicata come l’insieme di procedure di analisi e di investigazione volte alla raccolta di informazioni e dati particolari per analizzare una realtà aziendale o, più in generale, un’attività di rilievo aziendale.
Una traccia della sua evoluzione all’interno del settore del legno la si può cogliere dalla stessa premessa del Regolamento: si va dai primi interventi del Parlamento Europeo nel 2002 sulle azioni in materia di ambiente (per le quali la lotta al traffico di legname raccolto illegalmente costituiva già un’azione prioritaria), alle scelte operate collegialmente dagli stati membri per la definizione dello stesso concetto di disboscamento illegale, per finire a un vero e proprio riconoscimento formale dell’importanza della filiera del legno per la stessa economia dell’Unione.
Il sistema della dovuta diligenza per il settore del legno viene individuato con riguardo a tre momenti strettamente connessi alla gestione del rischio (di accedere e attingere, magari inconsapevolmente, al mercato del disboscamento illegale): accesso alle informazioni, valutazione del rischio e attenuazione del rischio individuato. Il sistema (di dovuta diligenza) deve allora permettere di accedere alle informazioni circa le fonti, i fornitori di legno e di prodotti da esso derivati e commercializzati sul mercato interno per la prima volta, comprese le informazioni riguardo alla conformità con la legislazione applicabile. Sulla base di tali informazioni gli operatori dovranno fare la più opportuna valutazione del rischio e quindi procedere con le misure necessarie ad attenuare il rischio individuato. Il tutto proprio per evitare che l’eventuale esemplare di legno o di prodotti da esso derivati di provenienza illegale possa giungere sul mercato.

Il Regolamento

In termini più puntuali, il sistema della dovuta diligenza prevede (art. 6 del regolamento) misure e procedure che consentano l’accesso alle informazioni relative alla descrizione del prodotto con riguardo a denominazione, tipo, specie d’albero e denominazione scientifica, paese di produzione e, se del caso, regione subnazionale, concessione di taglio, quantità, identificazione del fornitore dell’operatore, identificazione del destinatario, conformità con la legislazione applicabile. Queste informazioni costituiranno poi elemento determinante per le procedure di valutazione del rischio, unitamente ad altri criteri che, per quanto non puntualmente definiti, dovranno comunque risultare pertinenti circa la garanzia del rispetto della legislazione applicabile e la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel Paese di produzione in cui il legname è stato ottenuto e circa la complessità della catena di approvvigionamento del legno.
A questo punto le procedure di attenuazione del rischio dovranno comprendere, per l’effetto, misure e procedure adeguate e proporzionate in funzione di ciò che è risultato da quelle informazioni. Sarà poi ipotesi lecita e corretta, oltre che dovuta, quella che vedrà l’operatore interessato, in certi casi, anche esigere la trasmissione di informazioni aggiuntive o documenti supplementari, se non addirittura verifiche da parte di terzi.
Per il resto, il regolamento si occupa di dare prescrizioni di massima con riguardo all’oggetto dei controlli che le autorità competenti nazionali (come designate dagli stati membri) dovranno effettuare all’interno di un programma soggetto a revisioni periodiche, sia pure secondo un approccio basato sul rischio. Agli stati membri è quindi demandata la determinazione delle sanzioni da irrogare per i casi di violazione al regolamento. Sanzioni che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive e che dovranno articolarsi sia su tipologie pecuniarie, commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei suoi derivati, alle perdite fiscali e ad altri elementi di danno economico, sia su tipologie interdittive, dall’inevitabile effetto anche commerciale, con il sequestro del materiale “illegale” e/o con la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale.
In chiusura, si segnala come nell’allegato al regolamento, a proposito dei prodotti a quali si applica appunto il regolamento, troviamo espressamente richiamati: legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti non riuniti) profilato, legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile, pannelli assemblati per pavimenti e tavole di copertura di legno.  

RICORDA!

Agli stati membri è demandata la determinazione delle sanzioni da irrogare per i casi di violazione al regolamento. Sanzioni che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive e che dovranno articolarsi sia su tipologie pecuniarie, commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei suoi derivati, alle perdite fiscali e ad altri elementi di danno economico, sia su tipologie interdittive, dall’inevitabile effetto anche commerciale, con il sequestro del materiale “illegale” e/o con la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker