La nota legalePosa

Se i materiali presentano difetti?

Il comportamento del posatore nei confronti dei prodotti utilizzati nel proprio lavoro é motivo di responsabilità per un preciso principio di legge: l’articolo 1663 del codice civile.

Oltre a essere motivo di responsabilità all’interno delle diverse competenze del posatore, il comportamento nei confronti dei materiali utilizzati nel proprio lavoro è motivo di responsabilità per l’articolo 1663 del codice civile. Articolo che, seppur previsto per i rapporti di appalto privato, si applica correttamente anche ai rapporti di contratto d’opera, ovvero ai rapporti contrattuali propri del posatore artigiano.
Il principio in sé è apparentemente semplice e lineare: l’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione. Ciò che non è altrettanto semplice e lineare è la corretta applicazione. Innanzitutto dove risulta “appaltatore” possiamo anche leggere e intendere “prestatore d’opera” (il “posatore”).
In secondo luogo non deve sottovalutarsi l’espressione “pronto avviso”: se pronto non può che voler dire immediato, questa immediatezza la si deve far decorrere dalla scoperta; se avviso non può che voler dire allertare comunicando, può sorgere il dubbio sul modo della segnalazione.
In terzo luogo è bene ragionare sull’espressione “difetti della materia”. Che si debba trattare di difetti che possano compromettere la regolare esecuzione dell’opera è fin troppo chiaro, la vera questione è identificare il concetto di difetto compromettente. Ultimo aspetto riguarda il comportamento da tenere. Ma procediamo per ordine.

La Professionalità impone degli obblighi

Quando può parlarsi di scoperta del difetto? In linea generale, sempre e immediatamente, perché è indiscutibile il potere-dovere dell’appaltatore di controllo della qualità e della quantità dei materiali, da esercitarsi secondo il generale canone di diligenza. Il che significa che nessuno, né committente né altri, è tenuto a fare espressa richiesta al posatore di verificare sempre qualità e quantità dei materiali prima della posa, anche se si tratta di materiali forniti dal committente. E ciò in quanto criterio generale della diligenza di un soggetto che opera professionalmente. È difficile ipotizzare una qualsivoglia ragione tale da giustificare che un soggetto professionale, che deve presumersi competente e qualificato, si metta all’opera senza prima verificare qualità e quantità del materiale che è chiamato a utilizzare. Peraltro, per il comparto dei pavimenti di legno, sappiamo ormai che i materiali devono avere certi requisiti propri. Il posatore non potrà mai argomentare di essersi messo all’opera senza accorgersi di certe mancanze dei materiali. È difficile ipotizzare come possa egli procedere alla preliminare verifica e non valutare contestualmente caratteristiche e qualità dei materiali, in funzione di ciò che deve fare. Basti pensare a quel che è chiamato a leggere attraverso scheda prodotto, scheda tecnica e documentazione accompagnatoria della marcatura CE. Così come a quel che è chiamato a leggere in termini di compatibilità per i materiali complementari al pavimento di legno e indispensabili per una corretta ed efficace posa.
Come accennato prima, ciò non può non valere anche nel caso in cui il materiale gli sia fornito dal committente. In questi casi non si tratta di segnalare i difetti del materiale perché il committente ne possa ottenere la sostituzione dal suo fornitore. Si tratta di effettuare una segnalazione per allertare rispetto al rischio di compromissione del risultato finale. Se anche il committente non sia più in tempo per girare la contestazione al fornitore/ venditore, magari perché è decorso tanto tempo dalla consegna e magari perché il fornitore/venditore non è più reperibile, il posatore deve comunque prontamente dare avviso al committente perché la legge prevede tale segnalazione in relazione al risultato dell’opera finita, non in relazione al materiale o al rapporto di vendita che ha avuto a oggetto quel materiale.
Egli deve poi tutelare se stesso manifestando apertamente quello che è l’effetto della diligenza impiegata, cioè la segnalazione di quanto riscontrato alla verifica del materiale. Se i difetti dei materiali sono riconoscibili contestualmente alla consegna, ne dovrà dare avviso al committente in quello stesso momento. Se scoperti in corso di esecuzione, l’obbligo di segnalazione sorgerà, invece, in quel momento, determinando l’inevitabile dovere di astensione dalla posa. Diversamente potrebbe essere chiamato a responsabilità per quanto eseguito successivamente all’avviso, e dunque in piena consapevolezza di un rischio, con conseguenze non indifferenti.
Strettamente collegato al criterio di diligenza sta, poi, il riconoscimento del posatore sia come soggetto professionale che come tecnico dell’arte.
Come tale, egli non potrà non rilevare i difetti della materia riconoscibili sia a vista che con l’attenta osservazione e comprensione della documentazione che la riguarda. Ovviamente, nessuna responsabilità gli si potrà addossare per vizi e difetti occulti dei materiali. Solo che, per la particolarità delle competenze che un posatore professionale deve per forza di cose avere, potranno ritenersi occulti vizi e difetti non riconoscibili da un tecnico dell’arte, non quelli non riconoscibili da chi non è tecnico.
Esula, invece, dal dovere di diligenza il compimento di indagini sui materiali o la sottoposizione a test o prove.
L’unico pronto avviso valido è quello che consente un riscontro al momento opportuno: l’avviso per allertare il committente, secondo la prescrizione di legge, può avere qualsiasi forma, purché il committente si renda conto della necessità di attenzione che quell’avviso comporta. Per poter, in caso di contestazione, dimostrare di aver impiegato la corretta e dovuta diligenza, l’avviso non potrà che essere quello la cui traccia di segnalazione sia all’occorrenza, in qualsiasi momento, ben desumibile.
La legge non impone un avviso scritto, lasciando margine anche alle segnalazioni verbali. Dovrà essere il posatore, di volta in volta, a regolarsi.

RICORDA!

È difficile ipotizzare come possa un posatore procedere alla preliminare verifica e non valutare contestualmente caratteristiche e qualità dei materiali, in funzione di ciò che deve fare. Basti pensare a quel che è chiamato a leggere attraverso scheda prodotto, scheda tecnica e documentazione accompagnatoria della marcatura CE. Così come a quel che è chiamato a leggere in termini di compatibilità o incompatibilità per i materiali complementari al pavimento di legno e indispensabili per una corretta ed efficace posa.

Difetti “compromettenti”

Come e quando possa parlarsi di difetto compromettente per il risultato finale dell’opera è difficile ipotizzarlo in linea generale. Di certo è da escludere che in questo tipo di difetto rientrino i difetti estetici, a meno che per la regolare esecuzione si faccia riferimento a una progettazione, a un disegno che ha anche la sua valenza estetica di impatto visivo. Dall’analisi di una questione se ne può aprire un’altra: la regolare esecuzione è senza dubbio un elemento che attiene fortemente all’incarico, alle condizioni di incarico, al capitolato, dove esistente, al capitolato tecnico e/o alle rappresentazioni grafiche dell’opera finita. Conseguentemente, anche il posatore, dal canto suo, non potrà valutare la regolare esecuzione come risultato dell’opera considerandola con un criterio proprio, ancorché tecnicamente corretto. Egli, per una corretta valutazione, dovrà in primo luogo partire dallo scopo perseguito dal committente e proseguire attraverso la corretta considerazione di schemi, disegni e allegati grafici, per poi finire nelle considerazioni rigorosamente tecniche. Non sono rare le sentenze che escludono per l’appaltatore o per l’esecutore oneri di verifiche con indagini sui materiali, quando questi siano conformi alle prescrizioni di capitolato.
Ovviamente, a meno che non si tratti di ipotesi che emergano a vista, solo analizzando i dati del capitolato. Lo stesso può dirsi nel caso in cui il materiale sia stato scelto all’interno di diverse tipologie tutte rientranti nella previsione contrattuale o all’interno di criteri di classificazione forniti in capitolato.

RICORDA!

Se anche il committente non sia più in tempo per girare la contestazione al fornitore/venditore, magari perché è decorso tanto tempo dalla consegna e magari perché il fornitore/venditore non è più reperibile, il posatore deve comunque prontamente dare avviso al committente perché la legge prevede tale segnalazione in relazione al risultato dell’opera finita, non in relazione al materiale o al rapporto di vendita che ha avuto a oggetto quel materiale.

Astenersi dalla posa

Quanto al corretto comportamento del posatore, infine, il cenno già formulato all’astenersi dalla posa è più che mai da confermarsi. Che senso, altrimenti, potrebbe avere l’obbligo di pronto avviso quando poi il posatore potrebbe indifferentemente proseguire nel suo lavoro?
L’obbligo del pronto avviso al committente ha senso proprio per consentire al committente di valutare, prevedere e organizzare il conseguente da farsi. Ragione per cui è il minimo fermare la posa in attesa della risposta. Ecco, allora, il significato dell’inevitabilità dell’astenersi dalla posa piuttosto che dell’obbligatorietà.
Ma ecco, allora, anche l’ulteriore motivo perché del pronto avviso il posatore debba aver modo di dare prova all’occorrenza e perché il posatore debba esser sicuro che il committente ne abbia colto il significato e l’importanza.
Ovvio, poi, che, laddove la scoperta del difetto avvenga in corso d’opera, il posatore debba ancor più preoccuparsi e della prontezza dell’avviso e della prontezza della sospensione dell’attività. In questo caso, infatti, occorrerà anche preoccuparsi di porre rimedio a quella parte di danno che può conseguire dalla parte di opera già realizzata.
Ma ovvio, pure, che, laddove all’esecuzione dell’opera sovrintenda una figura tecnica professionale, questa debba essere informata al pari e non da meno del committente. Mi riferisco al direttore lavori e al progettista: rientra infatti tra le sue competenze la verifica dei materiali all’ingresso in cantiere, inoltre egli è l’interlocutore tecnico del committente e, come tale, senza dubbio il più idoneo a valutare la segnalazione e il da farsi.
Se, poi, ricorre anche la figura del progettista, in termini separati, un destinatario in più non guasta. Il vero problema che si trova a dover affrontare spesso il posatore è che proprio da costoro non sempre proviene la giusta considerazione della segnalazione. Spesso e volentieri, il “pronto avviso” viene considerato come un motivo di disturbo, di fastidio e di intralcio.

E allora, cosa è meglio fare? La prima cautela per il posatore deve essere quella di evidenziare gli aspetti tecnici di quanto rilevato con quella segnalazione. Se direttore lavori e progettista sono le figure professionali tecniche che agiscono nell’interesse e per conto del committente, di fronte a una segnalazione di stampo tecnico gli stessi dovranno preoccuparsi, non poco, prima di non rispondere.
Certo, il posatore non può ritenersi autorizzato a proseguire per il semplice fatto della mancata risposta. E così pure per il semplice fatto di una risposta che si traduca in una sollecitazione a posare, giacché il problema non esiste. Non sono rare le sentenze in cui l’appaltatore o il posatore che abbia effettuato l’avviso e abbia poi proseguito nei lavori, perché così gli era stato sollecitato dal committente o dal direttore lavori, sia stato poi condannato come corresponsabile del danno conseguito al committente.
Sul punto il principio può così sinteticamente riassumersi: il posatore che ha rilevato un difetto e, anziché astenersi, intraprende o prosegue l’esecuzione dell’opera, sarà esente da responsabilità solo se il committente, regolarmente avvisato, abbia insistito nel pretendere l’esecuzione del contratto, assumendosi integralmente il rischio e riducendo l’appaltatore o il posatore a semplice esecutore di un ordine. Il che, in termini più concreti, significa che, di fronte alla risposta di pura sollecitazione all’esecuzione dei lavori, l’esecutore dovrà insistere non solo nel richiamare il precedente avviso, ma nella necessità di avere una risposta tecnica o, comunque, una risposta che porti il committente a riconoscere di aver preso atto della segnalazione e di assumersi la responsabilità conseguente. Se la risposta dovesse pervenire dal solo direttore lavori o dal solo progettista, occorrerà preoccuparsi di verificare che ne sia stato a conoscenza anche il committente. Se la risposta non si concretizza in un vero e proprio ordine di esecuzione o prosecuzione dei lavori, difficilmente il posatore potrà essere esonerato da responsabilità.
Progettista e direttore lavori hanno un obbligo di diligenza tecnica ancor più rigoroso di quello del posatore, sicché, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili rischi, sono tenuti ad apportare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti. Conseguentemente, di fronte a una precisa e adeguata segnalazione da parte del posatore, il loro silenzio costituirà grave inadempienza personale e non scarico di responsabilità sul posatore.
Tornando, invece, al posatore/appaltatore, la sua mancanza di colpa potrà individuarsi soltanto quando risulti semplice esecutore del committente, che, in proprio o anche attraverso la direzione lavori, non solo si sia riservato potere di ingerenza e di disposizione sull’esecuzione dell’opera, ma si sia anche arrogato poteri e ruoli tali da togliere al posatore/appaltatore ogni spazio di autonomia e di decisione sulla corretta esecuzione dei lavori. Da ultimo va precisato che l’esonero da responsabilità del posatore, nel caso di esecuzione senza alcuna autonomia, vale solo nei confronti del committente e non costituisce mai esonero da responsabilità per i danni a terzi. Ragione per cui il rifiuto di eseguire un ordine che possa recare danno a terzi non costituirà mai inadempienza, ma risulterà sempre legittimo.

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