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La posa del parquet nel subappalto

Cosa comporta e quali sono i punti fermi da tenere presente quando si esegue un’opera in subappalto.

Non è raro che la posa del parquet abbia luogo in regime di subappalto. Il subappalto si presenta, d’altra parte, proprio come lo strumento ideale perché un’impresa affidi a un’altra impresa parte di lavori all’interno di una più ampia opera, se non addirittura lavori particolari per loro natura o per modalità di esecuzione.

Al subappalto, infatti, il più delle volte, si ricorre per agevolare il superamento della complessità di alcuni lavori, tali da richiedere una specializzazione di intervento o una complessità di interventi diversi per realizzare un’unica opera.

Cosa comporta il subappalto
Non sempre però chi è così chiamato a posare si rende conto di ciò che il subappalto comporta, sia per il diverso contesto operativo, sia per il diverso approccio per le attenzioni e i limiti che esso impone. Così come non sempre si rende conto della contrapposizione a cui espone: da un lato, il posatore con la necessità di porre attenzione alla posa cui è chiamato e allo stesso contratto di appalto dal quale essa trae origine; dall’altro, l’appaltatore con l’intento di evitare di essere coinvolto in prima persona nelle eventuali colpe o inadempienze del posatore e quindi di essere chiamato a responsabilità per un’attività di posa che in concreto non ha svolto personalmente. Una contrapposizione questa che induce molti a manovre ed espedienti volti a superare, se non aggirare, possibili coinvolgimenti in responsabilità. Ma erroneamente e imprudentemente, perché si tratta di responsabilità ben ferme e chiare nella distinzione che la legge stessa prevede tra appalto e subappalto e come tali non facilmente superabili. Se e in quanto si rimanga e si operi all’interno di un rapporto di subappalto, ciò che conta con riguardo a obblighi e responsabilità è solo e soltanto la legge e con essa la coerenza dell’accordo di subappalto al contenuto e ai termini dell’accordo iniziale tra committente e appaltatore. Non certo soluzioni improvvisate di apparenza o di facciata che non rispondono alla realtà dei fatti. L’appaltatore che pensa di superare questi limiti facendo fatturare il parchettista in subappalto direttamente a favore del committente in realtà non risolve il problema delle responsabilità verso il committente e non evita di essere chiamato a rispondere della posa del parquet se nel rapporto con il committente non risultano ben chiari i termini e i margini di distinzione tra appaltatore e parchettista subappaltatore. Ancor di più, poi, se quest’ultimo, pur essendo (come soggetto professionale) estraneo ed esterno all’appaltatore, è stato chiamato in cantiere per quella posa proprio da quell’appaltatore destinatario dell’incarico del committente originario. E così pure nel caso in cui si pretenda dal parchettista in subappalto la fatturazione direttamente a favore del committente relativamente al solo materiale. Come già detto, dunque, nulla di più di manovre ed espedienti, dal momento che le formalità della fatturazione non prevalgono sulla concretezza e realtà del rapporto di incarico intervenuto prima tra i due soggetti in appalto e poi tra i due soggetti in subappalto. In tal senso non sono di maggiore utilità neppure quegli strumenti esclusivamente economici, come il trattenersi l’appaltatore il saldo prezzo dovuto al posatore fino a quando non interverrà l’accettazione o il benestare del committente. Certamente si tratta di strumenti utili al fine di incutere una maggiore responsabilizzazione nell’impegno all’esecuzione della posa, ma non certo ad escludere responsabilità. L’unica vera via d’uscita sta dunque nel riprodurre nel rapporto di subappalto nulla di meno di quello che la legge vede in esso e attraverso questa rappresentazione evidenziare i punti fermi dai quali appaltatore e subappaltatore non devono allontanarsi, nessuno dei due. Peraltro, non si dimentichi che, ormai, a proposito delle pavimentazioni di legno, anche nel rapporto di subappalto non va trascurato o sottovalutato il dovuto rilievo agli adempimenti connessi ai materiali impiegati per la posa, oltre che alla stessa fornitura di legno, date le prescrizioni di legge degli ultimi anni, sempre più incalzanti anche per gli aspetti formali. E così per non parlare dei nuovi requisiti professionali per la figura dello stesso posatore di pavimentazioni di legno. Basti solo pensare a quel che comportano la marcatura CE e la Due Diligence per gli aspetti relativi ai materiali e quel che prevedono le recenti UNI 11265 e 11556 per gli aspetti relativi alla professionalità del posatore. Di fronte a tanto si fa presto a pensare di scaricare sul subappaltatore oneri e vincoli relativi alla correttezza della posa nascondendosi dietro l’apparenza formale di fatturazioni dirette o indirette o di intestazioni non rispondenti al vero. Ma si fa presto errando tanto e gravemente. Come già anticipato sopra, il rapporto di subappalto ruota necessariamente intorno al primo contratto tra committente e appaltatore, sia per forma che per contenuti, e la vera tutela che l’uno e l’altro soggetto possono ricercare correttamente deve stare all’interno dei due contratti, nella relazione che il secondo (subappalto) deve avere con il primo. Ovviamente sempre e comunque all’interno dei principi di legge. Non si giunge ad alcun risultato utile con ragionamenti che si concretizzano in espedienti a favore dell’uno e in danno dell’altro, ma solo con strumenti di concreta e pratica relazione tra i due rapporti, appalto e subappalto.

I punti fermi in tema di subappalto
Ciò precisato, nell’intento di fornire sintetici spunti di riflessione in relazione all’interesse personale del lettore, si richiamano qui a seguire quelli che possono definirsi punti fermi (per legge) in tema di subappalto, da tenersi in debito conto anche per le opportune valutazioni in termini di responsabilità o di coinvolgimento in responsabilità.
Sul rapporto appalto – subappalto
Innanzitutto, va precisato che il subappalto è possibile solo se a esso l’appaltatore è stato autorizzato dal committente. E ciò perché la legge vuole tutelare il committente stesso nell’esecuzione dei lavori dati in subappalto, perché comunque parte dei lavori per cui egli ha dato incarico all’appaltatore. Ma anche perché con il contratto di subappalto l’appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire in tutto o in parte l’opera che egli (l’appaltatore) ha assunto per incarico da un committente. Conseguentemente, al contratto di subappalto si applica in genere la stessa disciplina del contratto base, quello di appalto, con le debite distinzioni per la limitatezza dell’opera subappaltata rispetto alla più ampia opera di cui può essere parte. Conseguentemente ancora, la sorte del contratto di subappalto è inevitabilmente condizionata da quella del contratto principale. Tuttavia, poiché il subappaltatore ha propria autonomia e individualità nell’esecuzione delle opere affidategli in subappalto, le obbligazioni poste in essere con il contratto di subappalto, ancorché dipendenti dal contratto di appalto, hanno propria autonomia e individualità, tanto che il subappalto può legittimamente presentare, rispetto all’appalto, autonomia per prezzi, tempi di esecuzione e consegna, oltre che per l’applicazione di quelle condizioni operative e tecniche particolari proprie dell’opera che ne è oggetto.
Sulle responsabilità
Appalto e subappalto restano contratti distinti nei confronti del primo committente, anche se l’appaltatore, per effetto del subappalto, è responsabile nei confronti del committente dell’operato non solo della propria impresa, ma anche di quello dell’impresa subappaltatrice, tanto che rimane ferma la sua responsabilità nei confronti del committente anche per le difformità imputabili alla prestazione del subappaltatore. In linea di massima, il committente non ha azione diretta verso il subappaltatore e per questo il più delle volte è l’appaltatore a promuovere azione di regresso nei confronti del subappaltatore. Sarà cura dell’appaltatore, chiamato a responsabilità dal committente per l’intera opera oggetto del rapporto di appalto, chiamare, a propria volta, a responsabilità il subappaltatore per la parte relativa al rapporto di subappalto; così come sarà cura dell’appaltatore contestare al subappaltatore le questioni per le quali è stato chiamato a responsabilità dal committente ma che in realtà rientrano nell’opera o nella parte di opera eseguita dal subappaltatore.

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