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Pavimenti di legno per esterni

Le informazioni obbligatorie introdotte dalla norma UNI 11538-1

Il tema delle pavimentazioni in legno per esterni è da sempre un argomento delicato, soprattutto per la mancanza di una regolamentazione tecnica. Da alcuni mesi, però, le cose sembrano volgere a un cambiamento.

La recente emanazione della UNI 11538-1, rivolta alle pavimentazioni di legno per esterni, ha posto un primo punto fermo e, forse, anche chiaro e deciso. Benché la norma tratti solamente i requisiti e le caratteristiche delle pavimentazioni di legno per esterni, in realtà, sembra proporre soluzioni anche al di là degli stretti aspetti tecnici, introducendo anche indicazioni operative concrete in termini di correttezza di comportamento degli operatori nei confronti dei committenti o, più in generale, nei confronti degli utilizzatori finali. Per questo, rimandando a un secondo momento l’analisi degli aspetti tecnici introdotti dalla nuova norma, è utile, come primo approccio, affrontare qui quelle indicazioni e di quelle prescrizioni che la norma introduce in termini di informazioni, sia in relazione al prodotto che in relazione alla sua destinazione per esterni.
Informazioni obbligatorie
Tanto per cominciare, la norma espressamente (al punto 4.8) non solo attribuisce all’operatore professionale l’obbligo di informazione, ma la attribuisce proprio con riguardo ai rischi cui possono andare incontro quanti scelgono il legno per pavimentazioni esterne. Ma non solo. Con non poca meraviglia la formulazione utilizzata conferma che non si tratta di un’informazione a modo di precauzione o tutela, ma di un’informazione a chiarificazione e spiegazione di un concreto rischio cui si può andare incontro con quella specie legnosa. E poiché, è evidente, non si tratta di un rischio sulle caratteristiche tecniche del legno, ma di un rischio sugli effetti estetici che possono subire le tavole di legno, l’informazione finisce per assumere anche un notevole peso contrattuale e commerciale, ben al di là del semplice scopo dichiarativo. Conseguentemente, anche solo per questo è un’informazione che non può essere omessa. Non solo perchè espressamente prescritta, ma anche perché è proprio sull’impatto estetico e sull’aspetto d’insieme in un giudizio estetico che si ripongono le più forti aspettative dei committenti. Altre informazioni espressamente previste sono poi quelle del punto 5.2.3.9, alla voce “informazioni alla consegna”. Anche queste informazioni sono di particolare interesse, ovviamente se lette al di là della definizione “alla consegna”. A limitarsi alla sola definizione, infatti, si corre il rischio di intenderle quasi come una ripetizione di quelle informazioni che, ormai si sa, sono dovute a prescindere dalla destinazione d’uso della pavimentazione e a prescindere dall’essere previste o meno in una norma tecnica. Ma non è così e non deve essere così, perché si tratta di informazioni dovute in quanto espressamente previste anche con riferimento alla specificità della norma e all’essere o meno la specie legnosa contemplata nel prospetto richiamato al punto 4.6 sulle caratteristiche principali. Informazioni, dunque, tutt’altro che scontate in forza dei generali e ben noti obblighi di informazione e informazioni dovute per la particolarità della destinazione per esterni e per la specificità della norma tecnica che le richiama. Ma non è tutto. In altri punti di stretto contenuto tecnico la nuova norma, pur senza pretendere espressamente un’apposita informazione, indirettamente la richiede. Si considerino, in particolare, i punti relativi alle caratteristiche degli elementi di legno e ai requisiti minimi degli stessi (punto 4 e punto 5). Per esempio, per le caratteristiche si distingue tra specie legnose sottoposte a trattamento e specie non sottoposte. L’informazione, costituisce un valido mezzo di rappresentazione della correttezza di quanto effettuato dall’operatore coinvolto e permette di rendere conto del rapporto fra trattamento attuato e caratteristica dichiarata. Laddove, poi, la norma richiama un’idonea lavorazione per gli elementi destinati alle zone di accesso a piedi nudi e, di conseguenza, anche la necessità di un controllo con eventuale scarto prima della posa in opera, l’eventuale informazione sul punto costituirà l’espressione della scelta comportamentale/ relazionale dell’operatore diligente nel mettere in atto un corretto comportamento verso i destinatari di quella pavimentazione. Se costui avrà, infatti, l’attenzione di veicolare in apposita e mirata informazione ai propri clienti (a prescindere dall’essere costoro utenti finali o meno) anche simile prescrizione tecnica, indirettamente, avrà modo di evidenziare sia la messa in atto del corretto comportamento, sia l’attenzione che anche gli altri soggetti interessati da quella pavimentazione dovranno e devono riporre per la corretta realizzazione del risultato finale, sia infine l’attenzione riposta per l’aspettativa estetica e per l’aspettativa di utilizzo e fruizione del destinatario finale della pavimentazione. Da ultimo, altra informazione certamente dovuta è quella da valere come avvertenza sulla necessità di trattamenti preservanti e protettivi nel tempo. Per quanto ciò non risulti espressamente dalla norma, è informazione dovuta che si conosceva già da tempo come informazione di avvertenza per effetto di un naturale principio botanico-scientifico del legno, prima ancora che tecnico delle pavimentazioni di legno per esterni. Il Manuale per la posa del parquet realizzato da Federlegno Arredo nel 2009 se ne era fatto espressamente portavoce, sicché sul punto c’è ormai ben poco da aggiungere.

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