Legali

Sempre più informazione preventiva

Le ultime modifiche al Codice di Consumo introducono specifici obblighi di informazione verso i consumatori ancor prima della firma del contratto.

Abbiamo spesso trattato in queste pagine di informazione verso i consumatori poichè questo tema rappresenta la base e il perno di tutte le più diverse riflessioni sui rapporti degli operatori del settore con il mercato. Riflessioni che hanno sempre condotto a riferimenti e collegamenti importanti, anche con argomenti apparentemente di pertinenza dei soli tecnici, come per esempio la “marcatura CE”, l’importazione dei prodotti di legno e la “sicurezza dei prodotti”. Al quadro così delineato si devono oggi aggiungere altre novità importanti, frutto di direttive europee e in particolare di quelle volte al perseguimento degli obiettivi di massima armonizzazione delle leggi nazionali. Si tratta delle recenti modifiche al Codice del Consumo, entrate in vigore nel giugno del 2014, come previsto dal D. lgs. n. 21/14 in attuazione della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Modifiche queste che, anche se prevalentemente orientate ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, in realtà coinvolgono gli obblighi di informazione in favore dei consumatori per tutti i contratti con i consumatori. Al di là dell’ampliamento a quattordici giorni del termine per l’esercizio del diritto di recesso del consumatore, elemento presentato come novità di rilievo dalla stampa non tecnica, il nuovo decreto ha in realtà introdotto molto di più e senza che ne sia stato dato analogo risalto, ovvero una vera e propria disciplina degli obblighi di informativa, rivolta a tutti i rapporti contrattuali in cui sia parte un consumatore e tale da condizionare lo stesso approccio commerciale con il consumatore, prima ancora e a prescindere da quanto relativo alla scheda prodotto.

L’informazione precontrattuale
Sotto il titolo “Obblighi di informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali”, il Codice del Consumo include oggi precise e direttive, qualificate come precontrattuali perchè devono precedere il contratto. Anzi, a essere precisi, devono addirittura venir prima dell’impegno contrattuale e devono precederlo perché informazioni che determinano la scelta di impegnarsi contrattualmente. Di conseguenza, già solo soffermandosi sul titolo e prima ancora di ogni e qualsiasi valutazione sul contenuto di questi obblighi, appare ben chiaro e evidente come l’attenzione degli operatori del settore debba essere rivolta, innanzitutto, alla fase che precede il contratto, ovvero a quella fase in cui si deve ancora formare la scelta del consumatore, controparte contrattuale. E così deve essere, con buona pace di tutti coloro che talvolta anche con ampie discussioni, strumentalizzando il contenuto dell’informazione, l’hanno relegata a una comunicazione successiva, quasi fosse accessorio del prodotto già acquistato, con evidente alterazione e sviamento della finalità che le è propria. L’informazione precontrattuale è un’informazione che precede il contratto, per stessa definizione terminologica e deve precederlo per consentire concretamente al consumatore di effettuare una scelta consapevole e coerente con le proprie aspettative. L’informazione successiva a tale scelta non è altro che un’occasione di documentazione, più o meno illustrativa, della scelta già effettuata dal consumatore. Sicché, nel confronto tra le due soluzioni,mentre la prima soddisfa l’intento europeo e la concreta tutela del consumatore, la seconda soddisfa unicamente il soggetto commerciale, per cui è verso la prima che bisogna prestare la giusta e necessaria attenzione contrattuale. Anche nel mondo del parquet.

Il tipo di informazione
Quanto al contenuto, la nuova informazione precontrattuale deve espressamente riguardare:
• le caratteristiche principali dei beni, dunque le caratteristiche attraverso le quali quel bene viene presentato e descritto anche con riferimento a utilità e funzionalità;
• l’identificazione del professionista con indicazione dell’indirizzo e dei recapiti dello stabilimento, proprio per consentire un eventuale rapido contatto da parte del consumatore; laddove si tratti di un soggetto che agisca per conto di un altro vanno indicati anche l’indirizzo e l’identità del soggetto per conto del quale si agisce;
• il prezzo totale, comprensivo delle imposte e delle eventuali spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali; nel caso in cui non fosse possibile calcolare in anticipo il prezzo totale occorre che siano ben chiare in anticipo le modalità di calcolo del prezzo;
• le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, data di consegna e termini di consegna ed eventualmente del trattamento dei reclami;
• le condizioni, i termini e le modalità del diritto di recesso o le eventuali sue esclusioni;
• il richiamo alla garanzia legale di conformità (per intenderci, la cosiddetta garanzia biennale) e, ove applicabile, alle eventuali ulteriori garanzie commerciali o alle condizioni del servizio post vendita;
• la durata del contratto e dunque la distinzione tra contratto a tempo indeterminato o a rinnovo automatico con richiamo alle condizioni di risoluzione automatica del contratto.
Ovviamente, questo tipo di informazione non si applicherà ai contratti che comportano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente, al momento della loro conclusione, ma, conseguenza ben più importante, non sminuisce e non sostituisce gli altri obblighi di informazione già previsti dal Codice del Consumo e già più volte considerati e trattati, anche attraverso queste pagine, con riguardo alla scheda prodotto. A voler essere precisi, il decreto sui nuovi diritti dei consumatori introduce anche altri obblighi di informazione più precisamente rivolti ai contratti a distanza, ai contratti conclusi per telefono e ai contratti fuori dai locali commerciali, obblighi che, non coinvolgendo il mondo del parquet, inducono a soprassedere. Coinvolge, invece, a pieno titolo e merita attenzione e un cenno di richiamo quel nuovo obbligo introdotto per ProfessionalParquet 33 la disciplina del “passaggio del rischio” per il caso di spedizione dei beni. Merita un cenno in quanto novità che va a definire quel particolare momento del rapporto contrattuale con il consumatore che è stato sempre oggetto di poca tutela e al tempo stesso di veri e propri tentativi di scarico di responsabilità.

Il passaggio del rischio in caso di spedizione dei beni
Sotto il titolo Altri diritti del consumatore, il recente decreto, con applicazione a tutti i contratti in cui è parte un consumatore e che vedono la consegna dei beni mediante spedizione a cura del venditore, introduce un nuovo e più preciso criterio di addebito dei rischi conseguenti alla spedizione: il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni durante il trasporto (e dunque anche per causa non imputabile al venditore) non può trasferirsi al consumatore prima che questi sia entrato materialmente in possesso dei beni. Il che in concreto significa che non può farsi gravare sul consumatore l’eventuale conflitto di responsabilità tra venditore e incaricato della spedizione. Ma significa anche che non può trasferirsi sul consumatore ciò che attiene al cosiddetto “scarico a terra della merce”. L’unica possibilità di trasferire al consumatore il rischio della spedizione, e dunque a partire dalla consegna del bene dal venditore al vettore, può aversi quando l’incaricato della spedizione è scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal venditore. Basta leggere le testuali espressioni della nuova disposizione per rendersi conto di quale e quanta sia l’incidenza del nuovo obbligo sulla gestione di tanti rapporti contrattuali di vendita e di quale e quanta sia l’incidenza sanzionatoria per tutti quei rapporti contrattuali ancora oggi stipulati con una diversa impostazione e non adeguati alla nuova regola. È sufficiente considerare che le disposizioni del Codice del Consumo prevalgono automaticamente sulle eventuali condizioni contrattuali contrarie per rendersene conto da sé. E automaticamente significa senza bisogno di particolari formalità e senza bisogno di riconoscimenti o accettazioni da parte degli interessati.

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