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Si fa presto a dire consulente

Cosa prevede esattamente il ruolo del CTU? Come è possibile chiedere l’annullamento di una relazione tecnica?

La professionalità di CTU (Consulenti tecnici d’ufficio) e CTP (Consulenti tecnici di parte) è spesso oggetto di accesi scontri verbali (a oggi non ho notizie di scontri fisici, ma se penso che prima o poi qualcuno pagherà dazio…). Il problema della preparazione tecnica e metodologica di un consulente tecnico chiamato a svolgere determinate funzioni in un contenzioso è reale ed è sempre all’ordine del giorno. Un buon CTU – se è preparato tecnicamente, giuridicamente e “metodologicamente” – fa sì che i procedimenti siano più brevi, lasciando poco margine di dissenso concreto ai consulenti di parte. Invece, sovente, ci imbattiamo in personaggi che di fatto, con il loro operato, allungano i tempi della giustizia (già di per sé secolari); inoltre, particolare di non poco conto, fanno lavorare almeno tre volte di più gli altri consulenti, con un’incidenza non indifferente sui costi della prestazione professionale.

Consulenza tecnica e relazione del CTU

Visto che il tema è di grande attualità, vorrei prendere come riferimento un articolo apparso tempo fa (Professional Parquet n. 4, Luglio/Agosto 2009) a firma di Domenico Adelizzi, che trattava dei compiti che un CTU deve assolvere, per aggiungere alcune considerazioni. È bene precisare che il Consulente nella realtà non svolge le funzioni di “perito”, ma di ausiliario del Giudice: il consulente si presenta di fronte al Giudice non per esprimere un parere, ma per assisterlo, col consiglio, nel campo della propria particolare esperienza. Attenzione, perché ciò è di primaria importanza, anche per comprendere come impostare le controdeduzioni a una CTU trascritta in maniera impropria.
In altri termini, la consulenza tecnica di un CTP non costituisce un mezzo diretto a sollevare le parti dai propri oneri probatori (il famoso onere della prova), quindi non si può considerare la consulenza come mezzo di prova; questo in quanto il mezzo di prova è diretto a determinare il convincimento del Giudice in ordine alla esistenza o meno di un fatto posto a fondamento della domanda oppure della eccezione formulata dalle parti.
La relazione del CTU, invece, ha il compito di supportare l’intervento del Giudice, quale organo preposto prima all’istruzione del giudizio e quindi alla decisione della lite fra le parti.
Attenzione però, la giurisprudenza non esclude che la relazione del CTU possa anche assumere la funzione di “fonte oggettiva di prova” quando comporti la rilevazione e descrizione dei fatti, non percepibili per la loro natura intrinseca, con le conoscenze o le strumentazioni tecniche che il Giudice non possiede. Pensiamo, per esempio, all’accertamento delle cause nelle controversie che riguardano i pavimenti in legno: conoscete qualche Giudice che ha strumentazioni quali il carburo o apparecchi a induzione elettrica o che possa parlarci di specie legnose o di essiccazione?
Appare quindi chiaro che ciò che scrive un CTU può diventare di vitale importanza per l’esito di una controversia giuridica, da qui l’importanza non solo della sua preparazione tecnica, ma anche una preparazione metodologica. Qui entra in gioco, però, anche un’altra virtù: l’onestà intellettuale. Virtù rara, che presuppone l’onestà morale, il potere di analisi, la forza e il coraggio delle proprie idee.

A proposito di onestà intellettuale

Per meglio chiarire questo mio appunto, riporterò alcuni casi documentati, che possono darci un’indicazione di cosa accade effettivamente nella realtà, anche con consulenti “di grido”.
Può capitare di richiedere per iscritto la possibilità di fare un esame particolare a un laboratorio specializzato e di ricevere una cortese risposta, sempre scritta, che dice semplicemente che quel tipo di esame non sono in grado di farlo, salvo poi scoprire che in altri casi è stato fatto.
Può capitare di vedere perizie dove le muffe appaiono e scompaiono, così come i biologi che dovrebbero occuparsi di queste perizie. O ancora di scontrarsi con consulenti di parte che lavorano per aziende concorrenti alla controparte. O altri ancora che mentre eseguono una perizia tentano di vendere un nuovo parquet al danneggiato, dopo averlo consigliato di contestare tutto naturalmente.
Questo è un altro aspetto di ciò che succede nel mondo dei consulenti del legno: c’è chi soffia sul fuoco e ingigantisce le contestazioni al solo fine di vendere o di consigliare un nuovo prodotto, che chiaramente è sempre migliore di quello posto in opera. Una pratica questa molto più diffusa di quello che si possa pensare… Difficile rimanere fuori dal conflitto di interessi, certo, ma tra il fare il rappresentante per aziende del settore e occuparsi di perizie (cosa abbastanza comune) e il muoversi tentando di vendere il proprio prodotto c’è una bella differenza, è una questione di correttezza e di deontologia.

Quando la relazione del CTU è nulla?

Forse non tutti sanno che… Una relazione tecnica trascritta dal CTU può essere anche nulla, se incorre in problemi formali o sostanziali. Le cause formali di annullamento possono essere:
– non scrivere la relazione in lingua italiana (salvo per quanto previsto nelle regioni in cui è ammesso il bilinguismo);
– non sottoscrivere la propria relazione;
– casi di difformità fra la copia originale della relazione e le copie consegnate poi alle parti.

Mentre è raro che si verifichino i suddetti casi, i problemi “sostanziali” sono un po’ più frequenti, tra questi, probabilmente il più importante è rappresentato dalla violazione del principio del contraddittorio (Cass., sez. II, 20 Dicembre 1994 n. 10971; Cass., sez. II, 9 Febbraio 1995, n. 1457; Cass., sez. lav., 7 Luglio 2001, n. 9231). La violazione del principio del contraddittorio, deve esser comunque accertata in concreto (Cass., sez. lav., 5 Aprile 2001, n. 5093). Altre cause sostanziali, che possono rendere nulla una relazione tecnica del Ctu, sono: • l’omessa comunicazione alle parti dell’inizio delle operazioni peritali (Cass., sez. II, 28 Novembre 2001, n. 15133); • utilizzo di documenti non ritualmente prodotti in causa (Cass., sez. lav., 19 agosto 2002, n. 12231); • espletare le indagini e i compiti che esorbitano dal quesito posto dal Giudice, ovvero non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente (Cass., sez. II, 26 Ottobre 1995, n. 1113; Cass., sez. lav., 29 Maggio 1998, n. 5345; Cass., sez. III, 10 Maggio 2001, n. 6502).
Inoltre, il CTU deve avere cura di:
– non compiere valutazioni di tipo giuridico (Cass., sez. II, 16 Dicembre 1981, n. 6666; Cass., sez. lav., 18 Gennaio 1983, n. 453; Cass., sez. II, 22 Gennaio 1985, n. 250);
– accertare l’esistenza di norme (Cass., sez. I, 3 Ottobre 1974, n. 2472);
– interpretare e valutare prove documentali, in quanto giudizio riservato esclusivamente al Giudice (Cass., sez. III, 22 Luglio 1993 n. 8206 contra Cass., sez. II, 17 Settembre 1968, n. 2944).
Nella realtà, invece, abbiamo Ctu che si divertono a impersonare l’avvocato, a dare consigli sull’arredamento degli ambienti, a giudicare il procedimento giuridico. Si sostituiscono al Giudice, si sentono deus ex machina della situazione, si dilettano con frasi latine e citazioni manzoniane. Scrive il professor G. Cosmacini: “Uomini e donne di poca qualità ammantati di ciarle, abbondano in ogni campo”.

Il lato oscuro del perito

Ho ripreso il titolo di un articolo del dottor Marco Capparella (Capitano dell’arma dei carabinieri, docente di Criminologia all’Università di L’Aquila), pubblicato sulla rivista internet di teoria e scienze criminali Criminologia.it. Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Capparella, una persona che, con il proprio bagaglio culturale e di conoscenze, mi è stato di ausilio nel comprendere determinati comportamenti di periti che ho incontrato nel corso della mia attività. Ecco perché di seguito riporto un estratto del suindicato articolo, il cui contenuto ben si adegua al problema trattato.
«Purtroppo, in un mondo iper tecnologico abbiamo invece collezionato e stiamo collezionando sempre più processi, sia civili sia penali, viziati, inquinati e condizionati appunto da un ricorso sempre più frequente a perizie d’ufficio e controperizie di parte in cui, una lunga serie di rilevanze empiriche dimostrano che non è affatto vero che tutto vada liscio. Non è vero, per esempio, che il perito, solo perché iscritto negli elenchi dei Tribunali, sia sempre una figura deontologicamente corretta e da un punto di vista meramente etico e da quello professionale. A fronte di una società in cui c’è tanto bisogno di rispetto, umiltà, di persone che conoscano i propri limiti e, grazie a tale docta ignorantia arricchiscano i rispettivi bagagli professionali, paradossalmente, sembrano essere più favoriti e agevolati coloro che rispettano solo chi devono ‘ringraziare’, che sono saccenti presuntuosi, forti di amicizie conquistate in tale maniera, dei titoli altisonanti ‘acquistati’ dai tanti pseudo liberi atenei o corsi specialistici postuniversitari, chiaramente non riconosciuti giuridicamente, che stanno proliferando proprio perché molto redditizi, arroganti con i più deboli i quali non li denunceranno mai (per i motivi appena espressi) e, soprattutto, ignoranti nella specialità di rispettiva competenza…».
È chiaro che il problema dell’onestà intellettuale del perito è radicato in tutti i settori civili e penali, comunque nel nostro ci diamo da fare. Numerose sono le relazioni trascritte da pseudoesperti CTU che trattando, ad esempio, di problemi micro climatici, senza alcuna prova ed elementi tecnicamente verificabili, emettono la loro “sentenza”; con questo comportamento del tutto censurabile, non si rendono conto che contravvengono proprio a quei principi di ausiliario del Giudice.
Come già detto questi periti dovrebbero consigliare il Giudice (dato che la relazione non è una prova ma supporta il convincimento dello stesso), però spesso nel settore delle pavimentazioni di legno – data la particolarità intrinseca dell’articolo trattato – la relazione può essere “fonte oggettiva di prova”, non solo quando comporta la rilevazione e descrizione dei fatti, non percepibili per la loro natura intrinseca, ma anche con le conoscenze e le strumentazioni tecniche che il Giudice non possiede.
Quindi inutile scrivere poemi omerici per raccontare problemi microclimatici che possono destabilizzare una pavimentazione di legno, tutti sappiamo bene che l’ambiente può incidere sulla struttura del legno, tutto ciò che si dice e si scrive deve essere provato tecnicamente e anche con strumentazioni.

Sapere di non sapere

Il professor Saverio Fortunato (docente al corso di laurea Scienze dell’investigazione all’Università di l’Aquila e presidente dell’associazione CSIOSA Periti e consulenti forensi), all’inizio delle proprie lezioni presso il CSI, ricorda spesso l’importanza della lezione socratica di “sapere di non sapere”, ossia del riconoscimento dei limiti della propria conoscenza e dell’importanza del dubbio, perché, come ci ricorda David Home, “la saggezza inizia col dubbio”.
Ecco pertanto che per svolgere il ruolo di consulente e perito non occorre solo una preparazione tecnica, ma anche l’umiltà, l’onestà, la consapevolezza dei limiti del proprio sapere perché nelle scienze ciò di cui non si conosce occorre tacere. Questa ritengo sia l’onestà intellettuale.
Ed è un bene che arrivino anche le critiche costruttive, perché per chi, come il sottoscritto, cerca di mettersi in discussione quotidianamente, le critiche costruttive sono un toccasana, un momento di utile confronto. E, a riguardo, diceva don Lorenzo Milani: “Cresce male chi non accetta la critica”.

BIBLIOGRAFIA

  • Il Lato oscuro del perito, Marco Capparella, Criminologia.it;
  • La perito-casalinga, Saverio Fortunato, Criminologia.it;
  • Corso base sulle procedure giudiziarie, avvocato Alessandro Cainelli;
  • La consulenza tecnica di ufficio, Oriana Battistoni, Roma 16 giugno 2008.

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