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::: SOTTOFONDI: competenze e responsabilità DOSSIER EDILIZIA dell'avv. Filippo Cafiero
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Da un caso particolare,
nasce una riflessione
sul rapporto
tra il posatore
e gli altri soggetti
professionali coinvolti
nella posa ...
La riflessione qui esposta nasce a seguito dei dubbi sorti intorno a
un caso particolare in cui il posatore, chiamato alla posa di un parquet
su un sottofondo predisposto da altri, ebbe a rifiutarsi, evidenziandone
la non idoneità sotto diversi aspetti, mentre di contro l’impresa
edile che lo aveva realizzato insisteva sulla bontà dell’opera realizzata,
respingendo gli addebiti come assolutamente infondati.
Nel reciproco insistere, da un diverbio tecnico tra due soggetti tecnici, in
breve tempo si passò a un non indifferente problema per il committente,
a quel punto trovatosi di fronte a due contrapposte posizioni, certamente
irrisolvibili dal suo punto di vista, non avendo né le competenze per
farlo, né le competenze per cogliere a pieno le ragioni dell’uno e dell’altro.
Il tutto mentre i tempi di cantiere correvano.
Interpellato per un parere, non certo tecnico, ma legale, sulle responsabilità
in cui sarebbero incorsi e l’uno e l’altro (sia a insistere ciascuno
nella propria, sia ad assecondare quella dell’altro), anche chi scrive ha
vissuto la vicenda come tutt’altro che di poco conto. E non solo per la
posizione del committente, ma anche per l’individuazione della norma
più idonea al caso e, ovviamente, la sua più corretta applicazione.
L’occasione offre spunto oggi, nonostante si tratti di caso particolare,
per riconsiderare il tutto in chiave di competenze e responsabilità, a
vantaggio dei lettori-posatori professionali, non essendo poi così raro incappare
in situazioni simili.
In buona sostanza la questione ruota intorno al seguente dubbio: cosa
deve fare il posatore in simili situazioni, qual è il più corretto comportamento
da seguire nel contrasto con altri soggetti professionali dai quali
dipenda il suo lavoro? Sbaglia il posatore a insistere quando dall’altra
parte c’è un soggetto professionale da ritenersi altrettanto competente
tecnicamente? La risposta giusta non può esaurirsi in un sì o un no, perché
può venire solo dopo un articolato e intenso ragionamento.
FILIPPO CAFIERO. AVVOCATO DEL FORO DI MILANO E
DOCENTE DI DIRITTO ALL’ISTITUTO I.S.I.S.
G. MERONI DI LISSONE , SCUOLA PER
L’INDUSTRIA DEL LEGNO DEL MOBILE E
DELL’ARREDAMENTO. DA OLTRE 10 ANNI
COLLABORA CON PROFESSIONAL PARQUET E
LA CASA EDITRICE SPAZIOTRE. È CONSULENTE
DI FEDERLEGNO-ARREDO.
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::: IL RUOLO DEL POSATORE
È bene prima impostare la questione all’interno della figura e del ruolo
del posatore, secondo i principi generali del codice civile e poi passare
all’applicazione dei principi particolari, anche con l’ausilio delle norme
tecniche del settore.
Come ormai sappiamo, per averlo ripetuto in più occasioni, il posatore si
obbliga a compiere in favore del committente e verso un corrispettivo
un’opera con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente. Egli deve eseguire l’opera a regola
d’arte, con l’osservanza, pur sempre, delle condizioni contrattuali concordate
e garantendo il committente per le difformità e i vizi. Difformità e vizi da intendersi con riguardo non solo all’opera in sé e per sé considerata,
ma anche al vantaggio che essa mira a procurare al committente, anche in
considerazione della sua destinazione d’uso e della sua durata nel tempo.
Per intenderci, un parquet può dirsi essere stato posato correttamente considerandolo
da sé solo, ma se considerato come opera complessiva quale
pavimentazione commissionata per un uso, una funzione e una durata nel
tempo, allora per dirlo tale occorre, prima, aver riguardo alla sussistenza
degli stessi presupposti per la sua corretta posa e poi agli effetti e alle implicazioni
di essa. Fermo restando che, nel mezzo, ci dovrà stare, ovviamente,
la tecnica, la competenza e la perizia dell’operatore professionale.
Su queste premesse allora comprendiamo meglio perché in altre occasioni
si è evidenziata la responsabilità del posatore per quei vizi del parquet determinati
non dalla posa, ma dalla inidoneità del materiale utilizzato, legno
compreso, o dalla inidoneità dell’ambiente di posa, sia prima che dopo la
posa, o dalla inidoneità ad assolvere alla sua funzione, o ancora dalla mancata
segnalazione al committente di quanto rilevato nel corso dell’esecuzione
che possa incidere negativamente sull’opera finita.
Per maggior completezza, si veda quanto più dettagliatamente esposto sul
posatore al capitolo 8 del manuale “Il parquet dal progetto alla posa”, edito
da FederlegnoArredo, in particolare alle pagg. 176 e seguenti e alle pagg.
180 e seguenti, relativamente a obblighi e responsabilità nel contratto d’opera,
e alle pagine 185 e seguenti con la breve rassegna di giurisprudenza.
Non a caso le norme tecniche relative alla posa dei pavimenti di legno individuano
le competenze del posatore in attività e fasi ben a monte della
materiale posa del pavimento di legno e, circostanza ancor più significativa,
le individuano all’interno di un complesso di competenze e responsabilità
relative ai diversi soggetti professionali interessati e coinvolti
dalla posa dei pavimenti di legno, dal progettista al direttore lavori, dal
costruttore edile al posatore, dal committente all’utilizzatore.
Così in particolare per la Uni 11265 “Posa in opera. Competenze, responsabilità
e condizioni contrattuali” (del dicembre 2007), ma, non da meno,
anche per la più recente Uni 11371 “Massetti per parquet e pavimentazioni
di legno” (del settembre 2010).
In tal senso vediamo allora che al punto 4.1.5. della prima (la 11265), correttamente
si distingue tra ciò che il posatore deve fare prima di procedere
alla posa (“controllo”) e ciò che gli compete come ambito operativo
preliminare (“verifica”). Distinzione che in realtà non vuole dar luogo a
due comportamenti diversi e indipendenti, ma creare una precisa e mirata
reciproca corrispondenza tra l’una e l’altra fase, quasi a rafforzare l’evidenziazione
di come e quanto la posa di un pavimento di legno possa
subire gli effetti negativi di un lavoro preliminare e precedente, riconducibile
però all’attività di soggetto diverso dal posatore. E questo basta
perché il posatore non possa e non debba disinteressarsene.
Certo “controllo” e “verifica” non comportano per lui l’obbligo (ma neppure
il diritto) di scomporre e sezionare l’opera altrui per analizzarla, ma gli
impongono di non potersi rimettere a una generica e telegrafica dichiarazione
di conformità dell’esecutore, senza alcuna verifica di quegli aspetti
che la norma richiama indicativamente, ma che il posatore deve conoscere
nel dettaglio come proprio bagaglio di competenza e professionalità.
Umidità, quota, planarità, ecc. sono tutte condizioni di posa che il posatore
(professionale) deve essere in grado di controllare e riscontrare in
proprio con l’idonea strumentazione. Non a caso, dopo che la stessa
11265 ha individuato e definito il posatore come soggetto (azienda) specializzata,
la successiva 11368-1 ha ulteriormente precisato che tra i suoi
requisiti, oltre alle capacità operative di esecuzione della posa in opera,
ci sono anche una idonea organizzazione aziendale e la dotazione di
un’attrezzatura minima, come nella stessa norma descritta.
::: TORNANDO AL MASSETTO…
A quel punto, nel conflitto con l’esecutore del sottofondo, il posatore
non deve cedere solo perché dall’altra parte gli viene opposta una dichiarazione
di conformità. Anche perché egli avrà dalla propria parte dati
e rilievi tecnici, di cui sa modalità e termini di acquisizione, mentre di
conto, forse, sa o gli viene rivelato ben poco.
Conseguentemente, a voler acquisire comunque la dichiarazione dell’esecutore
del sottofondo (o della direzione lavori che intervenga a garantire
quel lavoro), il posatore dovrà pretendere che essa contenga quantomeno
quei dati tecnici concreti e precisi che soddisfano le condizioni per una
corretta posa, così da poter rimettere concretamente in discussione, dati
alla mano, o la propria precedente versione o l’insistenza dell’esecutore.
Al riguardo si pensi ancora in particolare anche a quanto previsto dalla recentissima
Uni 11371 in relazione a proprietà e caratteristiche dei massetti ivi
considerati. Ancor di più ove si sottolinea l’incidenza dello spessore minimo
in funzione della destinazione d’uso della pavimentazione o la necessità
della documentazione del processo di avviamento del riscaldamento, con la
gradualità ascendente e discendente prevista. Per non parlare poi delle precise
caratteristiche che tali massetti devono possedere ai fini della posa mediante
incollaggio. Si veda la norma ai punti 4.2.1.1, 4.2.1.3, 4.2.2, 4.3.2 ecc.
Di fronte a una situazione di contrasto non può e non deve darsi spazio alle
opinioni e interpretazioni personali, ma ai dati tecnici rilevati con la corretta
strumentazione e con la corretta metodica. E a ben poco vale una dichiarazione
che non ne dia conto. Anzi, in mancanza di quanto possa dar conto
di quei dati, il posatore farà bene a insistere per respingere e negare quella
dichiarazione di conformità che gli viene opposta e che non condivide.
Egli infine dovrà preoccuparsi di segnalare sempre il tutto al committente
(unico vero suo referente), avendo cura di motivare adeguatamente,
in modo che si possano cogliere i risvolti e gli effetti negativi temuti e
per i quali si sconsiglia una posa in quelle condizioni.
Nel persistere del conflitto, l’unico a potervi porre rimedio sarà il committente
che, se sarà attento e responsabile (nel proprio interesse), a
quel punto si preoccuperà di farsi assistere da un tecnico competente,
altrimenti dovrà risolvere da sé solo con riguardo a quanto e come si
sarà convinto per l’una o l’altra soluzione.
::: CHE FARE?
Certo nell’ipotesi negativa per il posatore, ovvero propendendo la scelta
del committente per la conformità dichiarata dall’esecutore del sottofondo,
il posatore dovrà ben valutare se eseguire ugualmente la posa o rifiutare
l’incarico. Qui nessun suggerimento potrà risultare corretto e decisivo,
perché per quanto abbia posto a proprio favore tutti gli argomenti e i
presupposti tecnici per affermare la propria estraneità a qualsivoglia tipo
e forma di responsabilità, il rischio di dover affrontare un contenzioso
nessuno lo potrà escludere a priori.
In altre parole, anche quando riuscirà ad affermare tutta la correttezza,
diligenza e professionalità del proprio operato, egli comunque dovrà
mettere in conto il peso di una causa, sicché sta a ognuno valutare al
meglio cosa fare, bilanciando i contrapposti e diversi interessi economici
al compimento dell’incarico di posa con il possibile rischio, quantomeno,
dei costi di una causa, o alla rinuncia del lavoro.
Certo, se sull’alternativa pesasse anche la minaccia di un’azione risarcitoria
per danni conseguenti al mancato compimento dell’incarico di posa,
come ventilata dal committente (o dal direttore lavori) per l’eventuale
rifiuto alla posa, allora la scelta non avrà vera alternativa e il bilanciamento
non avrà neppure modo di mettere in dubbio il posatore.
In tal caso però sarà bene provocare il committente (o il direttore lavori)
a rappresentare per iscritto quella minaccia o quell’ordine di posa sottoposto
a minaccia di azione risarcitoria, anche se soltanto determinata
dal rispetto dei tempi di lavoro di cantiere.
Per completezza di ragionamento e a onor del vero, di contro però va segnalato
come davvero difficile ipotizzare che si possa giungere a tanto ove il posatore,
all’atto del conferimento dell’incarico, si sia preoccupato di inserire una
piccola cautela, una “formuletta” più e più volte suggerita, per cui la posa
va subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di posa che egli
effettuerà in contraddittorio con il committente o con la direzione lavori.
Come dire, anche in questo caso, che, forse, una maggiore attenzione già all’atto
degli accordi per l’incarico può liberare da non pochi (successivi) problemi
o può contribuire ad evitare di subire pressioni indebite e rischiose.
::: RICORDA! Non a caso, dopo che la stessa
Uni 11265 ha individuato e definito
il posatore come soggetto
(azienda) specializzata, la successiva
Uni 11368-1 ha ulteriormente
precisato che tra i suoi
requisiti, oltre alle capacità operative
di esecuzione della posa
in opera, ci sono anche una idonea
organizzazione aziendale e
la dotazione di un’attrezzatura
minima, come nella stessa norma
descritta.
Nel persistere del conflitto, l’unico
a potervi porre rimedio sarà il
committente che, se sarà attento
e responsabile (nel proprio interesse),
a quel punto si preoccuperà
di farsi assistere da un tecnico
competente, altrimenti dovrà
risolvere da sé solo con riguardo
a quanto e come si sarà convinto
per l’una o l’altra soluzione.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ... |
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