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CATALOGHI COMMERCIALI, SCHEDE TECNICHE ::: CATALOGHI COMMERCIALI e SCHEDE TECNICHE
    LA VOCE DEL LEGALE di Filippo Cafiero
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Sono gli strumenti che le aziende hanno per presentare le particolarità e le peculiarità dei loro prodotti ...



Non pochi quesiti danno spunto e motivo per affrontare una riflessione nuova che, pur ruotando ancora sul tema dell’informazione al mercato, spinge in realtà in un ambito ben più preciso e circoscritto, ancorché di vasta diffusione e coinvolgimento: quello dei cataloghi aziendali commerciali e delle schede tecniche. Il dubbio da cui trae origine questa riflessione oscilla tra le seguenti due domande: quanto vale giuridicamente quel che di tecnico e di commerciale si scrive sui cataloghi aziendali e sulle schede tecniche? Quanto vale il contenuto dell’uno e dell’altra in un rapporto contrattuale?
Per una corretta risposta, in realtà bisognerebbe, prima ancora, chiedersi come intendere correttamente cataloghi e schede tecniche, ovvero chiedersi che natura, che ruolo e che funzione abbiano sul mercato. Soprattutto, e a maggior ragione, in un mercato come il nostro, ove l’elemento determinante della libertà economica e del sistema concorrenziale è dato dalla diversificazione di prodotti simili, facilmente sostituibili tra loro e tutto sommato, in linea di principio, destinati a soddisfare il medesimo bisogno. Come gli studi economici più moderni insegnano, la nostra economia è caratterizzata da un mercato in cui i diversi produttori, tra loro in concorrenza, sono ben consapevoli di agire in competizione con altre imprese, che offrono beni e servizi simili e per questo ciascuna impresa incalza il mercato, sottolineando le differenze del proprio prodotto rispetto a quello degli altri e personalizzando sempre più le proposte di offerta.
Ebbene, in questo contesto, è evidente, da sé, che la diversificazione dei prodotti non può venire solo dal confronto concreto e diretto, allorché messi in relazione l’uno all’altro allo sguardo e all’attenzione di chi ne è interessato, ma deve venire, per forza di cose, prima ancora, all’atto della stessa presentazione al mercato. In particolare laddove al confronto diretto non si possa addivenire, per ovvie ragioni di praticità e di concretezza, materialmente e direttamente nello stesso contesto temporale e di luogo. Ecco, allora, che il catalogo già si spiega e si presenta da sé.

 

::: NON È UN ARIDO ELENCO
A questo punto, sotto un profilo più rigorosamente giuridico, la presentazione a catalogo non è e non vuole essere una semplice e arida elencazione, in particolar modo se per ciascun prodotto sono precisate e indicate caratteristiche e prestazioni.
Perché, oltre a essere elemento di distinzione del prodotto, esse sono anche motivo di richiamo per l’attenzione e l’interesse dell’acquirente ai fini della soddisfazione dei suoi bisogni e delle sue aspettative. Non certo perché quel prodotto è conveniente economicamente, in rapporto al prezzo, rispetto agli altri, né tanto più perché in quel dato momento può essere più conveniente acquistarlo rispetto ad altri.



::: “UN ATTESTATO DI DIVERSIFICAZIONE”
Il catalogo realizza la presentazione dei prodotti cui l’imprenditore (produttore) non può sottrarsi, se vuole mostrare al mercato la diversificazione rispetto agli altri.
Quello che comunemente viene definito come catalogo aziendale costituisce dunque lo strumento attraverso il quale l’azienda presenta le particolarità e le caratteristiche dei propri prodotti (oltre che di se stessa e del proprio modo di operare!), per consentire a chi ne è interessato di prenderne visione e di coglierne le differenze rispetto ad altri prodotti del pari in circolazione sul mercato. Da qui, poi, si ricava anche la differenza sostanziale tra il catalogo commerciale e il depliant pubblicitario, posto che in quest’ultimo ci potrà pur essere l’esaltazione di una o più caratteristiche del prodotto, ma sarà evidente anche la natura e lo spirito promozionale di tale esaltazione, rispetto alla natura più descrittiva, illustrativa e argomentativa del catalogo.
La rappresentazione di un prodotto a catalogo costituisce, dunque, dichiarazione espressa del produttore che, nell’identificare in particolare il proprio prodotto (con quelle caratterizzazioni e quelle peculiarità), di fatto e in concreto, annuncia al potenziale acquirente che se sceglierà quel prodotto lo avrà ovviamente con quelle caratteristiche e quelle peculiarità. Altrimenti che senso ha o potrebbe avere quella presentazione? Ecco, allora, che di fronte a tanto si pone come automatico e inevitabile il richiamo a quel particolare aspetto della vendita che la legge individua nelle caratteristiche e qualità promesse di un bene.

::: CARATTERISTICHE E QUALITÀ PROMESSE DI UN BENE
Proprio perché preannunciate in un catalogo, ovvero in un documento rivolto a una generalità di acquirenti, sia all’interno di un rapporto contrattuale sia ove finalizzate allo stesso, le rappresentazioni di un prodotto a catalogo finiscono per integrare e manifestare tutta la loro natura di “promessa contrattuale”. Con tutto ciò che ne segue secondo legge. In particolare secondo l’art. 1497 del Codice Civile, ove è previsto che «quando la cosa venduta non ha le qualità promesse...il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto» per inadempimento del venditore, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Ricorrendo certe condizioni è tuttavia ammessa non la risoluzione, ma la determinazione del minor valore del bene con riduzione proporzionale del prezzo.
Se, dunque, la presentazione e le dichiarazioni rese a catalogo integrano gli estremi della promessa, va altresì chiarito che quelle caratteristiche e quelle peculiarità costituiscono qualità, secondo il menzionato principio del Codice Civile, quando ad esempio esprimono funzionalità, utilità o pregio, influendo sulla classificazione del bene in una specie o in un tipo. Si pensi, ad esempio, alla materia di un prodotto, alla sua fibra, al suo colore, al metodo di produzione, all’origine, ecc.
Sono, allora, queste stesse considerazioni che portano con sé la risposta alle domande introduttive e al dubbio iniziale, così che ciascuno possa farsene una ragione con una logica non solo commerciale, ma anche giuridico- contrattuale.
Risposta che può riassumersi e individuarsi più esaustivamente nel principio reso da una sentenza di Cassazione di poco più di dieci anni fa, ma ancora valida e attuale: «quando le caratteristiche che contribuiscono a qualificare un prodotto costituiscano oggetto di espressa menzione nelle comunicazioni indirizzate, oltre che alla generalità dei consumatori, al destinatario di una specifica offerta di acquisto, quest’ultimo ha diritto di fare affidamento sulla loro presenza nel prodotto commerciato, sicché è conforme ai canoni legali di interpretazione contrattuale il ritenere che le suddette caratteristiche siano state considerate dalle parti qualità essenziali del prodotto, benché nel contratto non ne sia fatta esplicita menzione».
Principio, questo, dal quale si deve evidenziare in termini ben netti il rilievo dato alle comunicazioni rivolte alla generalità dei consumatori, per la loro altamente possibile e quasi inevitabile incidenza nel rapporto contrattuale particolare tra le due parti interessate, acquirente e venditore. A maggior ragione laddove quelle comunicazioni ingenerino nel destinatario (acquirente) un vero e proprio affidamento, al di là di un’astratta aspettativa personale.
Per completezza, a onor del vero qualche dubbio può residuare soltanto laddove la comunicazione abbia più effetto promozionale pubblicitario che rappresentativo-descrittivo del prodotto. Qui, in effetti, come già detto prima, mancando proprio lo spirito descrittivo del prodotto e sussistendo piuttosto un intento propagandistico-promozionale, non si può, a rigore, parlare di qualità promesse e, dunque, ci possono stare non pochi argomenti per non applicare il ragionamento di cui sopra.

 

::: I RISCHI DI UNA COMUNICAZIONE ERRATA
Indipendentemente da quelle che possono essere le circostanze particolari del caso concreto e tali da indurre a ritenere la comunicazione come pubblicitaria e non descrittivo-commerciale, va comunque detto che l’imprenditore, che sfrutta tale sistema comunicativo per vendere, un certo rischio lo corre comunque, per almeno due ragioni:
• l’una (più semplice e di immediata applicazione, oltre che oggi anche abbastanza diffusa), per essere tale imprenditore sottoposto ad azione o comunque contestazione per diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli. Si consideri infatti che la legge in materia prevede come ingannevole il messaggio che possa indurre in errore, sia per la presentazione sia per gli altri elementi che ne costituiscono il contenuto. Così come è ritenuto ingannevole il messaggio che utilizzi i termini “garanzia” e “garantito” senza precisarne contenuti e modalità;
• l’altra (tecnicamente più complessa perché di stretta portata giuridica), per essere tale imprenditore possibile destinatario di un’azione per responsabilità per correttezza e buona fede, non solo nella fase della stipula del contratto, ma anche nella fase dello svolgimento delle trattative precontrattuali. Se dunque alla funzione promozionale di un depliant commerciale si accompagna una descrizione del prodotto che possa costituire motivo di attrazione dell’acquirente (oltre al motivo di attrazione determinato dall’intento promozionale), il mancato riscontro nel prodotto di quanto così descritto autorizza comunque l’acquirente a un’azione di responsabilità verso il venditore per non aver agito in buona fede nella fase dell’offerta, da ritenersi senza dubbio alcuno fase precontrattuale.




 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ...

  

[febbraio 2012] Vi sveliamo i preziosi parquet di Villa Reale a Monza. FOCUS di D. Adelizzi

[febbraio 2012] QUALCHE CHIACCHIERA IN MENO… QUALCHE PROVA IN PIÙ. L’APPROFONDIMENTO di A. Viscardi

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[dicembre 2011] IL SETTORE, senza peli sulla lingua. L’OPINIONE di F. Fiorellini

[ottobre 2011] Voce ai PARCHETTISTI. L’INTERVISTA di M. Errico

[ottobre 2011] QUANTO CONTA ISOLARE. RICERCHE a cura dell'uff. tecnico ISOLMANT

[ottobre 2011] PERICOLI e PREVENZIONE per i posatori. FOCUS di D. Adelizzi

[ottobre 2011] Piccoli interventi per “RIGENERARE” IL PARQUET. RISTRUTTURAZIONI di M. Errico

[ottobre 2011] SICUREZZA e SALUTE sul lavoro. LA VOCE DEL LEGALE di F. Cafiero

[ottobre 2011] La piccola BOTTEGA degli ORRORI. SOTTO LA LENTE di A. Viscardi

[ottobre 2011] Il LABIRINTO del Parco Giardino Sigurtà. GRANDI OPERE di M. Castelluccio

[agosto 2011] ELEGANZA, A QUATTRO STELLE. persone e progetti a cura della Redazione

[agosto 2011] Pavimenti LIGNEI e IMPIANTI di riscaldamento/raffrescamento. FOCUS di D. Adelizzi

[agosto 2011] Quando al fornitura di parquet avviene secondo CAMPIONE. LA VOCE DEL LEGALE di F. Cafiero

[agosto 2011] Tra il dire e il FARE… c'è la professionalità. L'APPROFONDIMENTO di A. Viscardi

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[giugno 2011] CATALOGHI COMMERCIALI e SCHEDE TECNICHE. LA VOCE DEL LEGALE di F. Cafiero

[giugno 2011] Tra il dire e il FARE…. L’APPROFONDIMENTO di A. Viscardi

[aprile 2011] Acquaviva = L’ACQUA IN MOVIMENTO. persone e progetti di L. Truzzi

[aprile 2011] Sempre colpa del POSATORE?. IL CASO di M. Errico

[aprile 2011] A proposito di CODICE DI TRASPARENZA. BUONE IDEE di F. Cafiero

[aprile 2011] I NUOVI MATERIALI A BASE LEGNO. Per pavimenti (e non solo). FOCUS di D. Adelizzi

[aprile 2011] Qual'è un BUON ADESIVO?. IL PUNTO di A. Viscardi

[febbraio 2011] Quando il legno attraversa SECOLI DI STORIA. persone e progetti di M. Castelluccio

[febbraio 2011] ITLAS per JOÃO NUNES. design di F. Ferrari

[febbraio 2011] UNI CEN/TS 15717: ancora sulla valutazione della POSA DEI PARQUET. L'APPROFONDIMENTO di D. Adelizzi

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[febbraio 2011] Benessere ambientale e RISCALDAMENTO A PAVIMENTO: un passo avanti. DOSSIER EDILIZIA di A. Viscardi

[dicembre 2010] Vita di MARE. persone e progetti di B. Piacentini

[dicembre 2010] La valutazione della POSA DEI PARQUET è oggi unificata. APPROFONDIMENTO di D. Adelizzi

[dicembre 2010] UNI EN 14904, prestazioni e marcatura dei PARQUET SPORTIVI. APPROFONDIMENTO di D. Adelizzi

[dicembre 2010] Ancora sul ruolo del CONSULENTE TECNICO. LA VOCE DEL LEGALE di F. Cafiero

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