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::: Quando al fornitura di parquet avviene secondo CAMPIONE LA VOCE DEL LEGALE di Filippo Cafiero
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Limiti, attenzioni e cautele
per evitare
risoluzioni contrattuali
da parte
del compratore ...
Non è raro, anzi tutt’altro, che nel settore dei pavimenti di legno ci
si trovi a dover discutere per confronti o difformità tra partite di
prodotto fornite e campioni mostrati, o a dover rispondere per
una non piena conformità, anche solo per tonalità di colore, tra il pavimento
posato e l’aspettativa acquisita dal compratore all’esito di una visita
nell’elegante e luminoso showroom del venditore.
Spesso e volentieri l’aspetto controverso è unicamente quello estetico;
tuttavia bisogna riconoscere che non sono rare neppure le questioni intorno
alle caratteristiche “strutturali” del materiale ligneo impiegato.
E ciò, sia nei casi di vendite effettuate attraverso showroom che nei casi
dei molteplici rapporti di fornitura per cantieri edili, ove ai capitolati richiamati
negli atti di vendita il costruttore edile è solito dare concretezza
con campioni presenti nei propri uffici ed esibiti a modello nel corso
delle trattative contrattuali con i propri clienti.
I quesiti e i non pochi dubbi sollevati al riguardo da produttori, rivenditori
e posatori, a vario titolo incappati in vicende del genere, hanno indotto
a una particolare riflessione sul tema. Riflessione più che mai opportuna,
oltre che per offrire un contributo di maggior chiarezza, al tempo
stesso anche per dare nuovi e particolari spunti per non farsi trovare
impreparati in simili occasioni, ovvero per sapersi comportare di conseguenza.
::: DIFFORMITÀ E CONTESTAZIONI
Quanto alle difformità che possono dare luogo a una contestazione va
chiarito che, in linea generale, si ritiene che qualsiasi differenza rispetto
al campione costituisca motivo di inadempimento perché il compratore
possa chiedere
la risoluzione
contrattuale. In altre
parole, non è
necessario accertare
un particolare livello
di gravità della
difformità o limite
di tollerabilità.
Di contro, però,
non mancano neppure
orientamenti volti a escludere la necessità di una conformità “millimetrica”, ovvero a
escludere che anche minime variazioni rispetto al campione possano
dar luogo a risoluzione contrattuale. Anzi, in particolare, sono decisamente
fermi e diffusamente applicati (nelle aule di giustizia) orientamenti
volti a escludere che per le cose non fabbricate dall’uomo ma prodotte
dalla natura sia dovuta una perfetta aderenza al campione. Per tali prodotti
si esclude proprio, già in linea di principio, che ogni esemplare debba
essere identico al modello rappresentato dal campione, stante la ovvia
difficoltà di reperire in natura (e dunque anche nei prodotti da essa
derivati) cose perfettamente uguali.
Anche per questo, ormai si giunge a distinguere dalle ipotesi fin qui spiegate
il caso in cui il campione costituisca criterio di riferimento soltanto
per alcune caratteristiche o particolarità. Conseguentemente, non qualsiasi
difformità potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, ma solo
quella relativa alle particolarità prese in considerazione.
::: LE TRE SOLUZIONI POSSIBILI
In realtà, a ben vedere, è la stessa formulazione del sopra riportato art.
1522 del Codice civile a distinguere tra le due ipotesi, così che oggi, più
che in passato, l’attenta lettura di tale norma porta a distinguere tra la
vendita su campione e la vendita su tipo di campione, con le seguenti
particolarità:
1) per la prima, come già anticipato, le parti determinano le qualità
e le caratteristiche dell’oggetto con riferimento a un concreto esemplare, il campione, che ha quindi la funzione di servire come
esclusivo paragone per la qualità della merce oggetto della
compravendita e di esclusivo mezzo di accertamento della
conformità del bene consegnato a quello pattuito. Conseguentemente,
la vendita potrà dirsi perfetta quando la merce consegnata
dal venditore sarà stata riconosciuta corrispondente al campione,
di modo che qualunque difformità potrà legittimare la risoluzione
del contratto.
2) In tale tipo di vendita è tuttavia consentito alle parti anche di pattuire
che la cosa debba presentare solo alcune delle qualità risultanti dal
campione e non anche le altre. In tal caso la funzione del campione (di
paragone e di accertamento della conformità) sarà limitata alle qualità
precisate e non estesa a tutto il campione.
3) Per la seconda, il campione serve solo a fornire un’indicazione generica
delle caratteristiche che devono avere le cose da consegnarsi, per
modo che queste possano anche non corrispondere esattamente al
campione, bastando che ne possiedano solo le qualità essenziali.
Anche per questo si è soliti dire che la vendita su tipo di campione costituisce
un’ipotesi caratterizzata dal minor rigore nella determinazione degli
obblighi del venditore, con riguardo alle caratteristiche e alle qualità
del bene consegnato rispetto al campione.
::: IN CONCLUSIONE
Stante ciò è bene allora che nel campo del parquet gli operatori si preoccupino
di rivedere qualcosa nel loro agire.
Come comportarsi di conseguenza, ora, anche alla luce della presente riflessione,
dovrebbe essere allora facile coglierlo:
• se il campione voleva essere, nelle intenzioni dei contraenti, riferimento
generico, gli stessi dovranno preoccuparsi di effettuare le opportune
e relative precisazioni nel contratto perché quella vendita risulti sul
taglio della vendita su tipo di campione;
• se, invece, il campione voleva essere riferimento limitato a certe qualità
e/o caratteristiche, essi dovranno precisarle espressamente e precisare
pure che per il resto il campione non
va assunto a riferimento o paragone;
• se, infine, il campione voleva essere riferimento
e paragone integrale e totale (per
intenderci, l’ipotesi di cui sopra al n. 1),
per quanto possa bastar loro esprimersi
semplicemente in termini di vendita su
campione, faranno comunque bene a darne
espressamente conto, senza incertezze
o eccezioni di sorta.
Il che, in altri termini, significa ancora che
con un po’ più di chiarezza e correttezza
contrattuale anche i problemi della vendita
su campione potranno essere superati.
::: I PRINCIPI GENERALI
Il riferimento normativo di principio è dato dall’art. 1522 del
Codice civile, ove testualmente si legge che:
“Se la vendita è fatta su campione, s’intende che questo deve
servire come esclusivo paragone per la qualità della merce,
e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore
il diritto alla risoluzione del contratto.
Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il
campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo
la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto
se la difformità dal campione sia notevole.
In ogni caso l’azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione
stabilite dall’articolo 1495”.
In pratica si tratta di una forma di vendita con la quale le
parti scelgono di determinare le caratteristiche tipologiche e
qualitative del bene oggetto di compravendita con riferimento
a un esemplare concreto.
La vendita è pienamente valida e produttiva di effetti fin dalla
sua stipulazione, in quanto il riferimento al campione costituisce
elemento e criterio per la verifica del corretto adempimento
nella vendita, non per la sua validità.
Altrimenti detto, la vendita in sé è perfetta e completa fin
dalla sua stipula, come una qualsiasi altra vendita, ma, laddove
venga messa in dubbio o in contestazione la qualità o
una qualsiasi difformità del bene compravenduto, il campione
costituirà il termine esclusivo di paragone, ovvero il mezzo
di prova per la verifica della contestata difformità, il modello
per controllare la conformità del bene consegnato a quello
pattuito.
Il campione dunque costituisce, al tempo stesso, elemento e
criterio di identificazione dell’oggetto della vendita e modello
e strumento per misurare qualità e conformità del bene
consegnato.
In questo senso, per altro verso, l’intendimento dei contraenti
finisce per risultare orientato ad attribuire al bene
oggetto di compravendita anche una vera e propria funzione
di garanzia, nell’interesse di ciascuna parte contrattuale:
per il venditore, per il prezzo incassato; per l’acquirente, per
natura e caratteristiche del bene comprato. L’eventuale
difformità del bene acquistato sarà infatti ricavata attraverso
il raffronto diretto con il campione. Conseguentemente,
appare più che mai opportuno, se non inevitabile,
che questo debba essere non solo conservato dopo la stipula
della vendita, ma anche “tenuto” con le dovute cautele
perché possa mantenere ferme le sue prerogative di modello
di riferimento.
Ciò, peraltro, comporta, sempre e ancora come più che mai
opportuna, innanzitutto la definizione certa e duratura dell’identità
stessa del campione e la sua disponibilità anche per
l’acquirente, sì che non debba dipendere dal venditore per la
sua necessaria esibizione ai fini del successivo raffronto.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ... |
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