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FORNITURA PARQUET A CAMPIONE ::: Quando al fornitura di parquet avviene secondo CAMPIONE
    LA VOCE DEL LEGALE di Filippo Cafiero
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Limiti, attenzioni e cautele per evitare risoluzioni contrattuali da parte del compratore ...



Non è raro, anzi tutt’altro, che nel settore dei pavimenti di legno ci si trovi a dover discutere per confronti o difformità tra partite di prodotto fornite e campioni mostrati, o a dover rispondere per una non piena conformità, anche solo per tonalità di colore, tra il pavimento posato e l’aspettativa acquisita dal compratore all’esito di una visita nell’elegante e luminoso showroom del venditore.
Spesso e volentieri l’aspetto controverso è unicamente quello estetico; tuttavia bisogna riconoscere che non sono rare neppure le questioni intorno alle caratteristiche “strutturali” del materiale ligneo impiegato.
E ciò, sia nei casi di vendite effettuate attraverso showroom che nei casi dei molteplici rapporti di fornitura per cantieri edili, ove ai capitolati richiamati negli atti di vendita il costruttore edile è solito dare concretezza con campioni presenti nei propri uffici ed esibiti a modello nel corso delle trattative contrattuali con i propri clienti.
I quesiti e i non pochi dubbi sollevati al riguardo da produttori, rivenditori e posatori, a vario titolo incappati in vicende del genere, hanno indotto a una particolare riflessione sul tema. Riflessione più che mai opportuna, oltre che per offrire un contributo di maggior chiarezza, al tempo stesso anche per dare nuovi e particolari spunti per non farsi trovare impreparati in simili occasioni, ovvero per sapersi comportare di conseguenza.

::: DIFFORMITÀ E CONTESTAZIONI
Quanto alle difformità che possono dare luogo a una contestazione va chiarito che, in linea generale, si ritiene che qualsiasi differenza rispetto al campione costituisca motivo di inadempimento perché il compratore possa chiedere la risoluzione contrattuale. In altre parole, non è necessario accertare un particolare livello di gravità della difformità o limite di tollerabilità.
Di contro, però, non mancano neppure orientamenti volti a escludere la necessità di una conformità “millimetrica”, ovvero a escludere che anche minime variazioni rispetto al campione possano dar luogo a risoluzione contrattuale. Anzi, in particolare, sono decisamente fermi e diffusamente applicati (nelle aule di giustizia) orientamenti volti a escludere che per le cose non fabbricate dall’uomo ma prodotte dalla natura sia dovuta una perfetta aderenza al campione. Per tali prodotti si esclude proprio, già in linea di principio, che ogni esemplare debba essere identico al modello rappresentato dal campione, stante la ovvia difficoltà di reperire in natura (e dunque anche nei prodotti da essa derivati) cose perfettamente uguali.
Anche per questo, ormai si giunge a distinguere dalle ipotesi fin qui spiegate il caso in cui il campione costituisca criterio di riferimento soltanto per alcune caratteristiche o particolarità. Conseguentemente, non qualsiasi difformità potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, ma solo quella relativa alle particolarità prese in considerazione.

::: LE TRE SOLUZIONI POSSIBILI
In realtà, a ben vedere, è la stessa formulazione del sopra riportato art. 1522 del Codice civile a distinguere tra le due ipotesi, così che oggi, più che in passato, l’attenta lettura di tale norma porta a distinguere tra la vendita su campione e la vendita su tipo di campione, con le seguenti particolarità:
1) per la prima, come già anticipato, le parti determinano le qualità e le caratteristiche dell’oggetto con riferimento a un concreto esemplare, il campione, che ha quindi la funzione di servire come esclusivo paragone per la qualità della merce oggetto della compravendita e di esclusivo mezzo di accertamento della conformità del bene consegnato a quello pattuito. Conseguentemente, la vendita potrà dirsi perfetta quando la merce consegnata dal venditore sarà stata riconosciuta corrispondente al campione, di modo che qualunque difformità potrà legittimare la risoluzione del contratto.
2) In tale tipo di vendita è tuttavia consentito alle parti anche di pattuire che la cosa debba presentare solo alcune delle qualità risultanti dal campione e non anche le altre. In tal caso la funzione del campione (di paragone e di accertamento della conformità) sarà limitata alle qualità precisate e non estesa a tutto il campione.
3) Per la seconda, il campione serve solo a fornire un’indicazione generica delle caratteristiche che devono avere le cose da consegnarsi, per modo che queste possano anche non corrispondere esattamente al campione, bastando che ne possiedano solo le qualità essenziali.
Anche per questo si è soliti dire che la vendita su tipo di campione costituisce un’ipotesi caratterizzata dal minor rigore nella determinazione degli obblighi del venditore, con riguardo alle caratteristiche e alle qualità del bene consegnato rispetto al campione.

::: IN CONCLUSIONE
Stante ciò è bene allora che nel campo del parquet gli operatori si preoccupino di rivedere qualcosa nel loro agire.
Come comportarsi di conseguenza, ora, anche alla luce della presente riflessione, dovrebbe essere allora facile coglierlo:
• se il campione voleva essere, nelle intenzioni dei contraenti, riferimento generico, gli stessi dovranno preoccuparsi di effettuare le opportune e relative precisazioni nel contratto perché quella vendita risulti sul taglio della vendita su tipo di campione;
• se, invece, il campione voleva essere riferimento limitato a certe qualità e/o caratteristiche, essi dovranno precisarle espressamente e precisare pure che per il resto il campione non va assunto a riferimento o paragone;
• se, infine, il campione voleva essere riferimento e paragone integrale e totale (per intenderci, l’ipotesi di cui sopra al n. 1), per quanto possa bastar loro esprimersi semplicemente in termini di vendita su campione, faranno comunque bene a darne espressamente conto, senza incertezze o eccezioni di sorta.
Il che, in altri termini, significa ancora che con un po’ più di chiarezza e correttezza contrattuale anche i problemi della vendita su campione potranno essere superati.

 

::: I PRINCIPI GENERALI
Il riferimento normativo di principio è dato dall’art. 1522 del Codice civile, ove testualmente si legge che: “Se la vendita è fatta su campione, s’intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto.
Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole.
In ogni caso l’azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’articolo 1495
”.
In pratica si tratta di una forma di vendita con la quale le parti scelgono di determinare le caratteristiche tipologiche e qualitative del bene oggetto di compravendita con riferimento a un esemplare concreto.
La vendita è pienamente valida e produttiva di effetti fin dalla sua stipulazione, in quanto il riferimento al campione costituisce elemento e criterio per la verifica del corretto adempimento nella vendita, non per la sua validità.
Altrimenti detto, la vendita in sé è perfetta e completa fin dalla sua stipula, come una qualsiasi altra vendita, ma, laddove venga messa in dubbio o in contestazione la qualità o una qualsiasi difformità del bene compravenduto, il campione costituirà il termine esclusivo di paragone, ovvero il mezzo di prova per la verifica della contestata difformità, il modello per controllare la conformità del bene consegnato a quello pattuito.
Il campione dunque costituisce, al tempo stesso, elemento e criterio di identificazione dell’oggetto della vendita e modello e strumento per misurare qualità e conformità del bene consegnato.
In questo senso, per altro verso, l’intendimento dei contraenti finisce per risultare orientato ad attribuire al bene oggetto di compravendita anche una vera e propria funzione di garanzia, nell’interesse di ciascuna parte contrattuale: per il venditore, per il prezzo incassato; per l’acquirente, per natura e caratteristiche del bene comprato. L’eventuale difformità del bene acquistato sarà infatti ricavata attraverso il raffronto diretto con il campione. Conseguentemente, appare più che mai opportuno, se non inevitabile, che questo debba essere non solo conservato dopo la stipula della vendita, ma anche “tenuto” con le dovute cautele perché possa mantenere ferme le sue prerogative di modello di riferimento.
Ciò, peraltro, comporta, sempre e ancora come più che mai opportuna, innanzitutto la definizione certa e duratura dell’identità stessa del campione e la sua disponibilità anche per l’acquirente, sì che non debba dipendere dal venditore per la sua necessaria esibizione ai fini del successivo raffronto.




 

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