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::: Si fa presto a dire CONSULENTE ... PRIMO PIANO di Mauro Errico
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Cosa prevede
esattamente il ruolo
del Ctu? Come è
possibile chiedere
l’annullamento di una
relazione tecnica?
Su questo e sugli
importanti temi
dell’onestà intellettuale
e del conflitto
di interessi ci fa
riflettere
il nostro collaboratore.
La professionalità di Ctu (Consulenti tecnici d’ufficio) e Ctp (Consulenti
tecnici di parte) è spesso oggetto di accesi scontri verbali (a
oggi non ho notizie di scontri fisici, ma se penso che prima o poi
qualcuno pagherà dazio…). Il problema della preparazione tecnica e metodologica
di un consulente tecnico chiamato a svolgere determinate
funzioni in un contenzioso è reale ed è sempre all’ordine del giorno.
Un buon Ctu - se è preparato tecnicamente, giuridicamente e “metodologicamente”
- fa sì che i procedimenti siano più brevi, lasciando poco margine
di dissenso concreto ai consulenti di parte. Invece, sovente, ci imbattiamo
in personaggi che di fatto, con il loro operato, allungano i tempi
della giustizia (già di per sé secolari); inoltre, particolare di non poco
conto, fanno lavorare almeno tre volte di più gli altri consulenti, con
un’incidenza non indifferente sui costi della prestazione professionale.
::: CONSULENZA TECNICA E RELAZIONE DEL CTU
Visto che il tema è di grande attualità, vorrei prendere come riferimento
un articolo apparso tempo fa (Professional Parquet n. 4, Luglio/Agosto
2009) a firma di Domenico
Adelizzi, che trattava
dei compiti che un Ctu
deve assolvere, per aggiungere
alcune considerazioni.
È bene precisare che il
Consulente nella realtà
non svolge le funzioni di
“perito”, ma di ausiliario
del Giudice: il consulente
si presenta di fronte al
Giudice non per esprimere
un parere, ma per assisterlo,
col consiglio, nel
campo della propria particolare
esperienza. Attenzione,
perché ciò è di primaria
importanza, anche
per comprendere come
impostare le controdeduzioni
a una CTU trascritta
in maniera impropria.
In altri termini, la consulenza tecnica di un Ctp non costituisce un mezzo
diretto a sollevare le parti dai propri oneri probatori (il famoso onere
della prova), quindi non si può considerare la consulenza come mezzo
di prova; questo in quanto il mezzo di prova è diretto a determinare
il convincimento del Giudice in ordine alla esistenza o meno di un fatto
posto a fondamento della domanda oppure della eccezione formulata
dalle parti.
La relazione del Ctu, invece, ha il compito di supportare l’intervento del
Giudice, quale organo preposto prima all’istruzione del giudizio e quindi
alla decisione della lite fra le parti.
Attenzione però, la giurisprudenza non esclude che la relazione del Ctu
possa anche assumere la funzione di “fonte oggettiva di prova” quando
comporti la rilevazione e descrizione dei fatti, non percepibili per la loro
natura intrinseca, con le conoscenze o le strumentazioni tecniche che il
Giudice non possiede. Pensiamo, per esempio, all’accertamento delle cause
nelle controversie che riguardano i pavimenti in legno: conoscete qualche
Giudice che ha strumentazioni quali il carburo o apparecchi a induzione
elettrica o che possa parlarci di specie legnose o di essiccazione?
Appare quindi chiaro che ciò che scrive un Ctu può diventare di vitale
importanza per l’esito di una controversia giuridica, da qui l’importanza
non solo della sua preparazione tecnica, ma anche una preparazione metodologica.
Qui entra in gioco, però, anche un’altra virtù: l’onestà intellettuale. Virtù
rara, che presuppone l’onestà morale, il potere di analisi, la forza e il coraggio
delle proprie idee.
::: A PROPOSITO DI ONESTÀ INTELLETTUALE
Per meglio chiarire questo mio appunto, riporterò alcuni casi documentati,
che possono darci un’indicazione di cosa accade effettivamente nella
realtà, anche con consulenti “di grido”.
Può capitare di richiedere per iscritto la possibilità di fare un esame particolare
a un laboratorio specializzato e di ricevere una cortese risposta,
sempre scritta, che dice semplicemente che quel tipo di esame non sono
in grado di farlo, salvo poi scoprire che in altri casi è stato fatto.
Può capitare di vedere perizie dove le muffe appaiono e scompaiono, così
come i biologi che dovrebbero occuparsi di queste perizie. O ancora
di scontrarsi con consulenti di parte che lavorano per aziende concorrenti
alla controparte. O altri ancora che mentre eseguono una perizia
tentano di vendere un nuovo parquet al danneggiato, dopo averlo consigliato
di contestare tutto naturalmente.
Questo è un altro aspetto di ciò che succede nel mondo dei consulenti
del legno: c’è chi soffia sul fuoco e ingigantisce le contestazioni al solo fine
di vendere o di consigliare un nuovo prodotto, che chiaramente è
sempre migliore di quello posto in opera. Una pratica questa molto più
diffusa di quello che si possa pensare…
Difficile rimanere fuori dal conflitto di interessi, certo, ma tra il fare il
rappresentante per aziende del settore e occuparsi di perizie (cosa abbastanza
comune) e il muoversi tentando di vendere il proprio prodotto
c’è una bella differenza, è una questione di correttezza e di deontologia.
::: QUANDO LA RELAZIONE DEL CTU È NULLA?
Forse non tutti sanno che… Una relazione tecnica trascritta dal Ctu può
essere anche nulla, se incorre in problemi formali o sostanziali.
Le cause formali di annullamento possono essere:
• non scrivere la relazione in lingua italiana (salvo per quanto previsto
nelle regioni in cui è ammesso il bilinguismo);
• non sottoscrivere la propria relazione;
• casi di difformità fra la copia originale della relazione e le copie consegnate
poi alle parti.
Mentre è raro che si verifichino i suddetti casi, i problemi “sostanziali”
sono un po’ più frequenti, tra questi, probabilmente il più importante è
rappresentato dalla violazione del principio del contraddittorio (Cass.,
sez. II, 20 Dicembre 1994 n. 10971; Cass., sez. II, 9 Febbraio 1995, n. 1457;
Cass., sez. lav., 7 Luglio 2001, n. 9231). La violazione del principio del
contraddittorio, deve esser comunque accertata in concreto (Cass., sez.
lav., 5 Aprile 2001, n. 5093).
Altre cause sostanziali, che possono rendere nulla una
relazione tecnica del Ctu, sono:
• l’omessa comunicazione alle parti dell’inizio delle operazioni
peritali (Cass., sez. II, 28 Novembre 2001, n.
15133);
• utilizzo di documenti non ritualmente prodotti in causa
(Cass., sez. lav., 19 agosto 2002, n. 12231);
• espletare le indagini e i compiti che esorbitano dal
quesito posto dal Giudice, ovvero non consentiti dai
poteri che la legge conferisce al consulente (Cass.,
sez. II, 26 Ottobre 1995, n. 1113; Cass., sez. lav., 29
Maggio 1998, n. 5345; Cass., sez. III, 10 Maggio 2001,
n. 6502).
Inoltre, il Ctu deve avere cura di:
• non compiere valutazioni di tipo giuridico (Cass.,
sez. II, 16 Dicembre 1981, n. 6666; Cass., sez. lav., 18
Gennaio 1983, n. 453; Cass., sez. II, 22 Gennaio 1985,
n. 250);
• accertare l’esistenza di norme (Cass., sez. I, 3 Ottobre 1974, n. 2472);
• interpretare e valutare prove documentali, in quanto giudizio riservato
esclusivamente al Giudice (Cass., sez. III, 22 Luglio 1993 n. 8206 contra
Cass., sez. II, 17 Settembre 1968, n. 2944).
Nella realtà, invece, abbiamo Ctu che si divertono a impersonare l’avvocato,
a dare consigli sull’arredamento degli ambienti, a giudicare il procedimento
giuridico. Si sostituiscono al Giudice, si sentono deus ex machina
della situazione, si dilettano con frasi latine e citazioni manzoniane.
Scrive il professor G. Cosmacini: “Uomini e donne di poca qualità ammantati
di ciarle, abbondano in ogni campo”.
::: IL LATO OSCURO DEL PERITO
Ho ripreso il titolo di un articolo del dottor Marco Capparella (Capitano dell’arma
dei carabinieri, docente di Criminologia all’Università di L’Aquila),
pubblicato sulla rivista internet di teoria e scienze criminali Criminologia.it.
Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Capparella, una persona
che, con il proprio bagaglio culturale e di conoscenze, mi è stato di ausilio
nel comprendere determinati comportamenti di periti che ho incontrato
nel corso della mia attività. Ecco perché di seguito riporto un estratto del
suindicato articolo, il cui contenuto ben si adegua al problema trattato.
«Purtroppo, in un mondo iper tecnologico abbiamo invece collezionato e
stiamo collezionando sempre più processi, sia civili sia penali, viziati, inquinati
e condizionati appunto da un ricorso sempre più frequente a perizie
d’ufficio e controperizie di parte in cui, una lunga serie di rilevanze empiriche
dimostrano che non è affatto vero che tutto vada liscio.
Non è vero, per esempio, che il perito, solo perché iscritto negli elenchi dei
Tribunali, sia sempre una figura deontologicamente corretta e da un punto di
vista meramente etico e da quello professionale.
A fronte di una società in cui c’è tanto bisogno di rispetto, umiltà, di persone
che conoscano i propri limiti e, grazie a tale docta ignorantia arricchiscano i
rispettivi bagagli professionali, paradossalmente, sembrano essere più favoriti
e agevolati coloro che rispettano solo chi devono ‘ringraziare’, che sono
saccenti presuntuosi, forti di amicizie conquistate in tale maniera, dei titoli
altisonanti ‘acquistati’ dai tanti pseudo liberi atenei o corsi specialistici postuniversitari,
chiaramente non riconosciuti giuridicamente, che stanno proliferando
proprio perché molto redditizi, arroganti con i più deboli i quali non li
denunceranno mai (per i motivi appena espressi) e, soprattutto, ignoranti
nella specialità di rispettiva competenza…».
È chiaro che il problema dell’onestà intellettuale del perito è
radicato in tutti i settori civili e penali, comunque nel nostro
ci diamo da fare. Numerose sono le relazioni trascritte da
pseudoesperti Ctu che trattando, ad esempio, di problemi micro
climatici, senza alcuna prova ed elementi tecnicamente
verificabili, emettono la loro “sentenza”; con questo comportamento
del tutto censurabile, non si rendono conto che contravvengono
proprio a quei principi di ausiliario del Giudice.
Come già detto questi periti dovrebbero consigliare il Giudice
(dato che la relazione non è una prova ma supporta il convincimento
dello stesso), però spesso nel settore delle pavimentazioni
di legno - data la particolarità intrinseca dell’articolo
trattato - la relazione può essere “fonte oggettiva di prova”,
non solo quando comporta la rilevazione e descrizione dei
fatti, non percepibili per la loro natura intrinseca, ma anche
con le conoscenze e le strumentazioni tecniche che il Giudice
non possiede.
Quindi inutile scrivere poemi omerici per raccontare problemi microclimatici
che possono destabilizzare una pavimentazione di legno, tutti
sappiamo bene che l’ambiente può incidere sulla struttura del legno, tutto
ciò che si dice e si scrive deve essere provato tecnicamente e anche
con strumentazioni.
::: SAPERE DI NON SAPERE
Il professor Saverio Fortunato (docente al corso di laurea Scienze dell’investigazione
all’Università di l’Aquila e presidente dell’associazione CSIOSA Periti e consulenti forensi), all’inizio delle proprie lezioni presso il CSI, ricorda
spesso l’importanza della lezione socratica di “sapere di non sapere”,
ossia del riconoscimento dei limiti della propria conoscenza e dell’importanza
del dubbio, perché, come ci ricorda David Home, “la saggezza
inizia col dubbio”.
Ecco pertanto che per svolgere il ruolo di consulente e perito non occorre
solo una preparazione tecnica, ma anche l’umiltà, l’onestà, la consapevolezza
dei limiti del proprio sapere perché nelle scienze ciò di cui non
si conosce occorre tacere.
Questa ritengo sia l’onestà intellettuale.
Ed è un bene che arrivino anche le critiche costruttive, perché per chi,
come il sottoscritto, cerca di mettersi in discussione quotidianamente, le
critiche costruttive sono un toccasana, un momento di utile confronto.
E, a riguardo, diceva don Lorenzo Milani: “Cresce male chi non accetta la
critica”.
::: BIBLIOGRAFIA
- Il Lato oscuro del perito, Marco Capparella, Criminologia.it;
- La perito-casalinga, Saverio Fortunato, Criminologia.it;
- Corso base sulle procedure giudiziarie, avvocato Alessandro Cainelli;
- La consulenza tecnica di ufficio, Oriana Battistoni, Roma 16 giugno 2008.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ... |
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| [ottobre 2011] QUANTO CONTA ISOLARE. RICERCHE a cura dell'uff. tecnico ISOLMANT | 
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| [ottobre 2011] Piccoli interventi per “RIGENERARE” IL PARQUET. RISTRUTTURAZIONI di M. Errico | 
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