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::: SICUREZZA e SALUTE sul lavoro LA VOCE DEL LEGALE di Filippo Cafiero
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Un binomio
inscindibile
ed essenziale
ben radicato
nei principi generali
(oltre che nelle leggi
speciali)
del nostro diritto ...
Di sicurezza sul lavoro se ne parla un po’ dovunque. Anche se nella
realtà quotidiana tanto ancora accade e si riscontra di esatto contrario.
Cenni e spunti diversi sono stati lanciati in più occasioni anche
attraverso queste pagine. A vario titolo anche in questa rubrica.
Ciò che però ancora si trascura e spesso si lascia in secondo piano è lo
stretto legame tra sicurezza e salute, la loro reciproca dipendenza e interazione.
Forse perché la si dà per scontata all’interno della sicurezza.
Ma sicurezza e salute sono termini diversi, con significati diversi, che
non sono stati e non vengono (dal legislatore) impiegati insieme in senso
e per un effetto rafforzativo, ma perché non ha senso parlare dell’una
senza l’altra, e viceversa, o preoccuparsi della tutela dell’una senza la
salvaguardia dell’altra, e viceversa.
La loro comune e indifferenziata acquisizione al parlare comune fa sì
che, per comodità e per maggior effetto di richiamo, nel linguaggio corrente
si finisca sinteticamente per parlare sempre e solo di sicurezza; ma
ciò, se non può ritenersi errato, di contro non rende esattamente la reale
portata delle possibili questioni e implicazioni sottostanti.
Già solo attraverso un veloce richiamo ai principi fondamentali se ne riesce
ad aver conto adeguatamente.
::: COSA DICONO A RIGUARDO LA COSTITUZIONE
E IL CODICE CIVILE
Salute e sicurezza sul lavoro, infatti, sono precisi obiettivi del nostro
diritto, ben radicati, prima ancora che nelle leggi speciali, nei principi
generali, ovvero negli artt. 32, 35 e 41 della Costituzione e nell’art. 2087
del Codice Civile.
Quest’ultimo, in particolare, con una formulazione tanto lineare e semplice
quanto decisa e senza mezze
misure:
“L'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure
che, secondo la particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale
dei prestatori di lavoro”.
Quanto invece alle leggi speciali, i
primi cenni risalgono agli anni ‘50.
In particolare con il DPR 547 del
1955, “Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro”, e con il
DPR 303 del 1956 “Norme generali
per l’igiene degli ambienti di lavoro”,
rispettivamente rivolti a prescrivere
(il primo) caratteristiche e specifiche per postazioni di lavoro, macchine, apparecchiature, impianti
e relativi adempimenti e (il secondo) requisiti e condizioni dei luoghi
di lavoro per igiene e salubrità, relativamente a caratteristiche strutturali,
rumore, polveri, presenza di sostanze tossiche, ecc.
Le due normative applicavano però i principi allora diffusi dell’imposizione
di un comportamento e del successivo controllo, con conseguente
eventuale sanzione.
Solo con gli anni ‘90 salute e la sicurezza sul lavoro vengono collocati e
visti in un’ottica diversa: non più in termini di pura “imposizione”, ma di
“organizzazione gestionale” e “responsabilizzazione”.
Di conseguenza, proprio a partire da tale periodo, grazie anche ai segnali
e ai principi adottati in sede europea, comincia a prendere corpo l’idea
della costituzione di veri e propri sistemi per la valutazione dei rischi e
della relativa esposizione dei lavoratori impiegati in un contesto lavorativo
piuttosto che in un altro.
Salute e sicurezza diventano dunque binomio inscindibile ed essenziale
per definire misure e prescrizioni minime che ciascuno Stato membro è
chiamato ad adottare in quegli anni.
Ecco allora che il nostro (ormai superato, ma sempre ben noto)
D.Lgs 626/94 individua e definisce la sicurezza dei lavoratori
nella sua più rigorosa e corretta dimensione di sicurezza e salute
sul posto di lavoro, come sistema di gestione aziendale che
non può prescindere dai principi di prevenzione e non può non
interessare tutti i soggetti coinvolti in quella gestione aziendale,
indipendentemente dalla loro funzione. Non a caso il decreto
si riferiva (correttamente) “al posto di lavoro”, come luogo,
più che al “lavoratore” come singolo individuo.
A distanza di poco più di un decennio, però, anche tale decreto
è stato chiamato a cedere il passo.
Il mutare dell’organizzazione del lavoro, le nuove tecnologie,
i cambiamenti produttivi, le aperture internazionali
sempre più incalzanti e il sopravvenire di nuovi rischi, come quelli
da esposizione a campi elettromagnetici o da radiazioni ottiche, i rischi
biomeccanici e i rischi per danni psicosociali, hanno infatti
portato alla individuazione di nuove esigenze e di nuove attenzioni
per salute e sicurezza sul lavoro, tali da rendere necessaria, più che
opportuna, una revisione dell’intera materia, con un testo di riordino
e coordinamento delle diverse disposizioni (ormai a vario titolo
in vigore) e di adeguamento all’evolversi della tecnica e della organizzazione
del lavoro.
Proprio per questo il D.Lgs 81/08 è anche definito Testo Unico, perché
riorganizza la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e armonizza
le leggi vigenti, ponendosi dunque quale strumento unitario di
riferimento.
::: IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08
L’obiettivo del decreto 81/08, definito
Testo Unico, è quello di elevare
il livello della sicurezza e della
salute rispetto al sistema precedente,
impegnando ancora di più tutti i
soggetti a vario titolo coinvolti, attraverso
la creazione di un sistema
di gestione aziendale in cui la sicurezza
è parte integrante.
Sistema, perché ciò che si chiede ai
singoli interessati non è solo
l’adempimento di obblighi, ma una
programmazione preordinata e mirata
che prende le proprie mosse
dalla valutazione dei rischi e passa
inevitabilmente attraverso la partecipazione
attiva di ogni lavoratore
(indipendentemente da ruolo,
mansione e funzione) e attraverso
l’informazione e la formazione.
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::: IL RUOLO DELL’INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE
Al di là delle specifiche competenze dei singoli e delle particolarità di
ciascuna delle figure professionali interessate, l’informazione e la formazione
costituiscono non solo elementi essenziali per raggiungere gli obiettivi perseguiti, ma anche criteri di valutazione e di misurazione
del corretto agire e della diligenza impiegata.
Informazione e formazione da intendersi dunque in un preciso
e particolare significato.
• Informazione, non nel senso di pura e semplice comunicazione,
ovvero di passaggio di notizie, ma nel senso di (fornire)
notizie e conoscenze utili e tali da poter essere correttamente
recepite. Ovviamente utili per la prevenzione e la tutela
dai rischi.
• Formazione, non nel senso di indottrinamento teorico, ma
quale messa in atto di procedure e attività volte a far acquisire
al destinatario le competenze e la consapevolezza necessaria
per poter svolgere correttamente i propri compiti in
azienda e, quindi, per poter affrontare consapevolmente e
con le giuste competenze i possibili rischi del contesto lavorativo.
La formazione, correttamente intesa, impone una vera
e propria relazione partecipativa tra i diversi soggetti, per
cui nessuno è soggetto passivo dell’altro, ma tutti interagiscono
reciprocamente.
Informazione e formazione devono quindi insieme portare a una capacità
individuale verso i rischi, i pericoli infortunistici e la tutela propria e
degli altri.
In questo senso è significativo, come già segnalato in una precedente occasione,
che il nuovo decreto abbia rafforzato rispetto al precedente il
ruolo e la partecipazione del lavoratore come soggetto attivo della sicurezza
propria e degli altri e non più unicamente come soggetto destinatario
delle attenzioni e delle accortezze del datore di lavoro.
Solo attraverso l’informazione e la formazione si può raggiungere quel livello
di capacità per il quale la legge vuole ogni lavoratore parte attiva di
un sistema gestionale.
Informazione e formazione non possono essere generiche, ma precise e
mirate al singolo contesto e, soprattutto, devono essere adeguate al contesto
e, ancor di più, ai destinatari.
::: UN ESTRATTO DEL TESTO UNICO
Un estratto dell’art. 20 del Testo Unico
81/98, recita testualmente che “i
lavoratori devono in particolare: a)
contribuire, insieme al datore di lavoro,
ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento
degli obblighi previsti a
tutela della salute e della sicurezza
sui luoghi di lavoro; b) osservare le
disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai dirigenti e
dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale […] e segnalare
immediatamente al datore di lavoro,
al dirigente o al preposto le deficienze
dei mezzi e dei dispositivi di
cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi
eventuale condizione di pericolo
di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza,
[…] per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave o incombente[…]”.
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::: LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL LAVORATORE
Quanto alla partecipazione attiva di ogni lavoratore, essa va letta in
sintonia con i diritti dei singoli, quali diritti personali all’integrità fisica
e alla salute, e non in contrapposizione. Anche perché la loro tutela si
realizza innanzitutto partendo proprio dalla individuazione, in capo a
ognuno dei soggetti coinvolti, di una posizione di tutela della propria e
dell’altrui salute.
In buona sostanza, in termini di partecipazione attiva, al di là degli obblighi
relativi alle specifiche prescrizioni a carico di ciascun soggetto, vale
pur sempre il principio che vuole l’agire di ognuno in termini di diligenza,
prudenza e accortezza, per evitare che dalla propria attività derivi un
danno ad altri, e il principio per cui la prevenzione non porta risultati se
limitata all’agire del singolo soggetto.
Così come il datore di lavoro, per un verso, deve attivarsi per organizzare
le attività del lavoratore in tutta sicurezza, e per altro verso, deve preoccuparsi e assicurarsi che i propri dipendenti adottino le doverose
misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi dell’attività,
allo stesso modo gli altri soggetti coinvolti per la sicurezza e la salute
sul lavoro (tra cui in particolare lo stesso lavoratore), per un verso,
devono attivarsi perché il loro agire sia rispettoso delle prescrizioni poste
a loro carico, e per altro verso, devono rendersi parte attiva di quel
sistema gestionale e aziendale finalizzato alla sicurezza e alla salute, cooperando
attivamente all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
e segnalando tutte quelle condizioni di pericolo e di rischio che riscontrano,
pur se in ambito non di loro stretta competenza.
::: E RIGUARDO ALLA SALUTE?
Quanto alla questione della salute, va sottolineato come di recente sia
sempre più incalzante una sua lettura anche in termini di personalità
morale del lavoratore, a prescindere dal verificarsi di un concreto danno
fisico e per cui non è detto che si incorra in violazione di norme strettamente
antinfortunistiche.
Spesso e volentieri la lesione della personalità morale del lavoratore dipendente
sta in comportamenti e attività relazionali, piuttosto che in regole
antinfortunistiche. Si considerino ad esempio le condotte che portano
ad atteggiamenti di vessazione morale, umiliazione e dequalificazione
professionale, altrimenti dette di mobbing.
Anche se sono più frequenti le ipotesi di demansionamento e dequalificazione,
nelle diverse forme non solo dell’assegnazione a mansioni inferiori
e della forzata inattività, ma anche della non assegnazione di compiti
rapportati alla propria capacità professionale. In tali ipotesi, comunque,
la lesione della personalità morale sta nel fatto che il lavoro non è
solo un mezzo di guadagno, ma un mezzo di estrinsecazione della personalità
del soggetto. Ovviamente per le ipotesi di lesione della personalità
morale si pongono problemi maggiori di quantificazione del danno rispetto
alle lesioni fisiche.
Un’altra ipotesi di lesione della personalità morale sta poi nel più recente
stress da lavoro (definito correlato), quale alterazione dello stato di
equilibrio dell’organismo indotto da stimoli interni anche nel contesto
lavorativo. Recenti disposizioni, anche in applicazione di direttive europee,
hanno preso in considerazione espressamente questo stress da lavoro
all’interno della sicurezza e salute sul lavoro in quanto condizione
del lavoratore da proteggere, perché altrimenti finirebbe per costituire
un rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Si tratta di una situazione diversa dal mobbing o dai comportamenti persecutori,
in quanto è una condizione accompagnata da disturbi o disfunzioni
di natura fisica, psicologica e sociale, determinata dal fatto che alcuni
soggetti non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle
aspettative riposte in loro. Il soggetto non sempre riesce a sostenere
un’esposizione prolungata per l’intensa pressione che riceve.
Anche per lo stress da lavoro (correlato) è stata prevista la valutazione
dei rischi nei termini di cui alla salute e sicurezza sul lavoro del D.Lgs.
81/08. Sempre secondo i principi generali dell’art. 2087 del Codice civile,
il datore di lavoro deve dunque adottare le misure appropriate per eliminare e prevenire i fatti di stress. Una condizione lavorativa stressante
può, infatti, costituire motivo di responsabilità del datore di lavoro
se non sono state poste in essere tutte le condizioni necessarie per
evitarlo.
In effetti sono molti i casi in cui siffatta forma di stress può avere origine
all’interno del rapporto di lavoro, come causato da fattori legati al contenuto
del lavoro, all’inadeguatezza della gestione dell’organizzazione del
lavoro e alle condizioni di lavoro. Tuttavia non vanno esclusi neppure i
casi in cui abbia origine fuori dall’ambito di lavoro: anche in tali casi infatti
esso può condurre a una ridotta efficienza sul lavoro e quindi a motivi
di valutazione della sicurezza e salute.
::: GLI SPECIFICI RISCHI PROFESSIONALI
Ad ulteriore conferma della particolare e non minore attenzione che bisogna
dare alla salute sul lavoro (al pari della sicurezza), merita poi di
essere segnalato, in quanto decisamente significativo, anche il recente
orientamento che vuole i rischi specifici professionali, oggi, visti non più
come collegati alle singole lavorazioni, ma all’attività lavorativa nel suo
complesso, quale parte dell’organizzazione del lavoro. Il che non è di poco
conto per quanto fin qui preso in esame.
Infine, in chiusura e in questo stesso senso, va segnalato anche il principio,
di recente ancora ribadito dalla Corte di Cassazione, per cui le assenze
del lavoratore per malattia non legittimano il licenziamento per superamento
del periodo di comporto, allorché la malattia sia comunque
imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro, ad esempio
perché abbia omesso di prevenire o eliminare i rischi di un danno al lavoratore,
ancor di più se in violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 del
Codice civile o di altre specifiche norme.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ... |
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