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AREA POSATORI

POSATORI PARQUET. Consulente tecnico ::: Ancora sul ruolo del CONSULENTE TECNICO
    LA VOCE DEL LEGALE di Filippo Cafiero
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Il tema è di grande attualità, soprattutto in un momento in cui le contestazioni si moltiplicano. Chiudiamo la serie di riflessioni su questa importante figura all’interno del processo con uno scritto dell’avvocato Cafiero

Per comprendere appieno la figura e il ruolo del consulente tecnico all’interno del processo civile bisogna, per un verso, guardare al quadro normativo che lo riguarda e, per altro, all’evoluzione storica di tale quadro normativo, in particolare nel passaggio dalla figura del perito a quella del consulente.
Sotto il primo aspetto si segnalano gli artt. da 61 a 64 e da 191 a 201 del Codice di procedura civile e gli artt. da 13 a 24 e da 89 a 92 delle Disposizioni di attuazione del medesimo Codice di procedura civile. Articoli organizzati con un’impostazione tale da delineare, prima, la figura (in sé) del consulente tecnico e, poi, lo svolgimento della sua attività di consulenza.
Sotto l’aspetto dell’evoluzione storica, si segnala come questo passaggio sia avvenuto per una mirata scelta del legislatore, per evidenziare anche sotto il profilo terminologico, rispetto al contesto precedente, che ci si voleva riferire a un soggetto al quale la legge non voleva riconoscere un ruolo e una funzione di esperto che formula responsi in verità, ma di ausiliario del giudice, per una funzione consultiva e valutativa.
In quanto tale, non solo se ne è voluta sottolineare la imparzialità assoluta, ma se ne è evidenziata anche la funzione in termini di sostegno al giudice nella valutazione di fatti e prove che comunque dovevano essere e rimanere di esclusiva pertinenza delle parti in causa. Funzione con la quale, peraltro, si riusciva altresì a distinguere meglio il ruolo esclusivo e sovrano del giudice ai fini della decisione. Il consulente tecnico, con la sua attività, viene dunque a integrare e sostenere, proprio in termini di ausilio, l’attività del giudice, offrendogli cognizioni tecniche che, in linea di principio, il giudice non possiede e non è tenuto neppure a possedere.
Il consulente tecnico è dunque un soggetto terzo, munito di particolare competenza tecnica che, proprio per questo, a differenza della precedente figura del perito, non solo risponde a un aspetto tecnico che gli viene sottoposto, ma assiste il giudice anche nelle operazioni di acquisizione e valutazione di prove e dati tecnici. Egli può essere anche chiamato ad assistere il giudice nella stessa ricostruzione del fatto, ovviamente sempre ed ancora per il solo profilo e la sola natura tecnica.
Sicuramente per una corretta valutazione della funzione e del ruolo del consulente bisogna partire dalla sua natura di ausiliare del giudice, in particolare, per ciò che ci riguarda, attraverso la lettura dell’art. 68 del codice di procedura civile. Ancorché tale, il consulente è e rimane un soggetto estraneo alla funzione giurisdizionale, venendo chiamato di volta in volta per uno specifico incarico e cessando la sua funzione al definitivo spirare dell’incarico, per un’attività finalizzata a rendere possibile lo svolgimento o a consentire la realizzazione di particolari obiettivi all’interno di un processo.
Nell’esercizio della sua funzione, egli entra in rapporto con il giudice come vera e propria sua appendice, dal momento che, nel compiere le operazioni senza la presenza del giudice, di fatto (ma anche per diritto), rappresenta l’ufficio giudiziario, con tutto quel che ciò comporta.

 

FILIPPO CAFIERO
AVVOCATO DEL FORO DI MILANO E DOCENTE DI DIRITTO ALL’ISTITUTO I.S.I.S. G. MERONI DI LISSONE , SCUOLA PER L’INDUSTRIA DEL LEGNO DEL MOBILE E DELL’ARREDAMENTO. DA OLTRE 10 ANNI COLLABORA CON PROFESSIONAL PARQUET E LA CASA EDITRICE SPAZIOTRE. È CONSULENTE DI FEDERLEGNO-ARREDO.



::: DA UNA CATTIVA CONSULENZA DERIVA UNA SENTENZA SBAGLIATA
Ciò basterebbe da solo a far riflettere non solo sulla vera portata del ruolo del consulente, ma anche sulla gravosità del ruolo ai fini delle conseguenze e delle implicazioni, anche processuali. Non a caso, si è soliti dire che spesso da una cattiva consulenza derivi una sentenza sbagliata. E non è detto che per cattiva consulenza ci si voglia riferire solo all’esito della stessa, potendosi ritenere tale anche l’iter che ha portato a quell’esito.
Il che, in altri termini, significa che ciò che deve preoccupare e guidare il consulente deve essere non solo l’esito (la risposta al quesito), ma tutto lo stesso svolgimento dell’attività rimessagli dal giudice. Attività che, al fine di giungere a una risposta corretta, deve svilupparsi intorno a un preciso e ben articolato contraddittorio, non solo sui dati tecnici, ma anche sui criteri, ovviamente sempre tecnici, che ciascuna delle parti richiama e sostiene a proprio favore.
Ciò si coglie ancor di più considerando che sotto un profilo strettamente processuale la consulenza tecnica non è un mezzo di prova che le parti possono reclamare e pretendere in corso di causa, né un mezzo istruttorio ai fini di acquisire una prova. Essa è piuttosto un’attività da compiersi attraverso un’indagine o anche un esame e/o valutazione (tecnico-specialistico) di dati, fatti, circostanze, documentazione e altri elementi o materiali probatori già acquisiti in causa.
In verità, la disputa sulla corretta ed effettiva natura dell’attività del consulente (mezzo di prova o meno) è questione più processuale che tecnica, che necessariamente coinvolge gli avvocati e le parti in causa e non il consulente, il quale, dal canto suo, deve invece preoccuparsi di seguire il quesito e di contribuire a realizzare quel supporto all’attività del giudice che la funzione di ausiliario gli impongono. E nulla di quell’attività potrà in alcun modo sottovalutare il rispetto del contraddittorio.
E così anche quando gli è consentito, o addirittura direttamente richiesto, acquisire e accertare determinate situazioni di fatto, laddove a tanto non sia possibile senza specifiche cognizioni tecniche e, in particolare, senza le cognizioni tecniche del settore per cui egli è stato chiamato.

::: COS’È IL CONTRADDITTORIO
Operativamente il rispetto del contraddittorio deve andare ben al di là del semplice aspetto formale. Contraddittorio, in concreto, vuol dire:
• consentire sempre all’altra parte di esercitare i propri diritti e quindi, per ciò che riguarda i consulenti, mettere tutte le parti in causa in tale condizione, paritariamente, senza limitazioni di alcun tipo all’una piuttosto che all’altra;
• porre le limitazioni, ovviamente quelle imposte dal quesito e dalla necessità di evitare indagini dispendiose, indifferentemente nei confronti di tutte;
• indicare espressamente le fonti del proprio agire e valutare tecnico, in modo da consentire a tutte le parti di effettuare il dovuto controllo;
• consentire, senza limitazioni o distinzioni di sorta, tra le parti, l’esame di quanto visionato e preso in considerazione ed eventualmente scartato nel corso dell’attività, preoccupandosi altresì in particolare di comunicare all’altra parte, per le opportune e conseguenti valutazioni e considerazioni, quanto eventualmente ricevuto da una parte.
Ma non solo. Con la più recente riforma del 2009, il consulente è tenuto per legge, quindi indipendentemente da una specifica comunicazione del giudice, a inoltrare alle parti la propria relazione per raccoglierne le ultime considerazioni e osservazioni e, di conseguenza, per portare a termine l’incarico prendendo posizione anche al riguardo. In realtà già da qualche anno molti tribunali si erano orientati in tal senso, anche al fine di ridurre, se non evitare, la prassi (o il malvezzo) della riconvocazione a chiarimenti. Adesso però da iniziativa autonoma e singola si è passati a regola comune, per contribuire ad abbattere i tempi processuali.

::: IL “TENTATIVO DI CONCILIAZIONE”
Quanto, poi, ai particolari dello svolgimento dell’attività del consulente, nel ricordare di averne già trattato in precedenti occasioni anche attraverso queste pagine, per un quadro generale si rimanda agli articoli del Codice di procedura civile citati in apertura.
Tuttavia, merita di essere sottolineato ancora una volta quanto correlato ai casi in cui il consulente possa procedere concretamente e direttamente nel corso del “tentativo di conciliazione” delle parti. Proprio qui, ancor di più che negli altri contesti di incontro con le parti, egli dovrà preoccuparsi di essere e di mostrarsi imparziale: da un lato, preoccupandosi di raccogliere e di dare la giusta valutazione e importanza alle aspettative di entrambe le parti; dall’altro, evitando di anticipare responsi o ipotesi di esito dell’indagine, anche solo al positivo scopo di agevolare la conciliazione. Diversamente, infatti, non solo finirà per mostrarsi o, comunque, risultare non imparziale, ma anche poco professionale, anticipando ipotesi prima di qualsiasi approfondimento concreto e senza un vero contraddittorio; anche perché alla fase del tentativo di conciliazione si dà, generalmente, corso in sede di avvio dell’incarico, quando ancora si è solo ad un primo e generale esame del caso.

::: CHI PUÒ FARE IL CTU
Quanto alla scelta del soggetto chiamato a svolgere le funzioni di consulente, è ormai ben noto che deve avvenire tra persone iscritte in albi speciali istituiti presso ogni tribunale. Ma è altrettanto noto che spesso i giudici hanno attinto ad albi di un diverso tribunale o, addirittura, al di fuori di tali albi. Probabilmente guidati da esperienza o da esigenze determinate dalla particolare natura tecnica del problema in discussione.
Sta di fatto però che adesso, sempre alla luce della più recente modifica del codice di procedura civile, quella norma ha acquisito maggiore categoricità, prevedendo maggiore trasparenza nell’attribuzione degli incarichi e una vera e propria forma di vigilanza da parte del presidente del tribunale, affinché gli stessi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo e affinché a nessuno dei consulenti iscritti risultino conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall’ufficio.

::: IL CONSULENTE DI PARTE
Per chiudere, non si può discutere sulla figura e sul ruolo del consulente tecnico nel processo civile senza considerare anche la figura del consulente di parte. Come già detto in altre occasioni, il Ctp va considerato non tanto come il sostenitore, sotto il profilo tecnico, della tesi della parte che assiste, ma come il difensore tecnico di tale parte e come il soggetto abilitato alla controprova sull’attività del consulente tecnico d’ufficio. Il Ctp è, dunque, l’espressione tecnica della parte processuale per cui presta la sua opera.
La sua attività si concretizza anche attraverso il ruolo di interlocutore tecnico, per la parte rappresentata, del consulente nominato dal tribunale. In questo senso egli deve essere parte di tutte le attività di indagine del Ctu e il suo contraddittore nel senso pieno del termine (quale parte del contraddittorio sopra riferito) e non in termini di soggetto chiamato a contestare e contrastare, per principio, tutto ciò che proviene dalle altre parti processuali e che non è di proprio gradimento in termini di risultati.
A rigore, la sua attività non trova riconoscimento processuale al di là delle operazioni di consulenza affidate al Ctu. Anche laddove tale attività si sviluppasse al di fuori del processo, essa non potrebbe avere alcun valore o efficacia in causa al di là di quella di un semplice scritto o di un atto compiuto da un terzo. Atto, oltre che di parte, anche di cosiddetta natura stragiudiziale. È infatti principio pacifico in giurisprudenza che un elaborato tecnico si possa ritenere consulenza tecnica di parte solo se realizzato nel corso di una Ctu.
Conseguentemente, l’attività del consulente tecnico di parte potrà mostrare tutta la sua efficacia e la sua forza se e in quanto accompagnerà e seguirà puntualmente tutta l’attività del CTU. Così che, anche a tal riguardo, non vi è altro da suggerire se non l’attenta lettura dei già menzionati articoli del Codice di procedura civile che questa attività delineano.
Quanto alla competenza tecnica del CTP, essendo il suo incarico determinato dalla fiducia ripostagli da chi lo ha nominato, ciò che deve sovrintendere sempre al suo agire non potrà che essere il rapporto di fiducia con la parte che rappresenta. Perché ciò avvenga, oltre alla competenza, saranno necessari il contatto e l’informazione continua con la propria parte e la capacità di rappresentare sempre, in senso pieno e obiettivo, il dato o la questione tecnica in discussione.

 

::: RICORDA!
Contraddittorio, in concreto, vuol dire consentire sempre all’altra parte di esercitare i propri diritti e quindi, per ciò che riguarda i consulenti, mettere tutte le parti in causa in tale condizione, paritariamente, senza limitazioni di alcun tipo all’una piuttosto che all’altra.




 

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