|
::: SISTRI: ufficializzata la proroga dei termini ultim'ora di Federica Fiorellini
-----------------------------------------------------------
Novità relative
al sistema
informatico
di controllo
della tracciabilità
dei rifiuti urbani:
il periodo di doppia
gestione è spostato
al 31 dicembre 2010 ...
Il 1 ottobre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto
ministeriale n. 10A11570 di proroga dei termini per l’operatività
del Sistri (il nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità
dei rifiuti urbani), preannunciato con circolare n. 18 del 29 settembre
2010. Obiettivo? Consentire alla residua, ma folta, schiera di utenti obbligati
di dotarsi dei necessari dispositivi elettronici.
La data formale di inizio dell’operatività resta fissata al 1 ottobre, ma il periodo
di doppia gestione (in cui le aziende per familiarizzare con il sistema
sono tenute a utilizzare sia registro e formulari che Sistri) è prorogato al 31
dicembre 2010. Durante questo periodo le aziende che dispongono dei dispositivi
informatici hanno l’obbligo di utilizzare entrambe le modalità. Entro
il 30 novembre 2010 dovrà essere conclusa l’attività di distribuzione delle
chiavette usb e della installazione delle black box, in modo che tutte le
aziende abbiano almeno un mese di tempo per testare il sistema.
Le sanzioni relative al Sistri (ancora da definire) si applicheranno pertanto
dal 1 gennaio 2011, fino a tale data restano valide le sanzioni che riguardano
la tenuta di registro e formulari (obbligatoria fino al 31 dicembre
2010). La gestione del sistema di controllo della tracciabilità è stata
affidata al comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente.
::: DI COSA SI TRATTA?
Ricordiamo ai lettori che il Sistri nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro
di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione,
per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello
nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Il Sistema si
pone l’obiettivo di semplificare le procedure e gli adempimenti, riducendo
i costi sostenuti dalle imprese, e di gestire in
modo innovativo un processo complesso e
variegato con garanzie di trasparenza, conoscenza
e prevenzione dell'illegalità.
In sostanza, da un sistema cartaceo - imperniato
sui tre documenti costituiti dal Formulario
di identificazione dei rifiuti, Registro di carico
e scarico, Modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD) - si è passati a soluzioni
tecnologiche in grado, da un lato, di semplificare
le procedure e gli adempimenti e, dall’altro,
di gestire in modo più efficiente, e in tempo
reale, un processo complesso e variegato
che comprende tutta la filiera dei rifiuti.
“Una più corretta gestione dei rifiuti - recita il
sito ufficiale dedicato al registro (www.sistri.it)
- avrà vantaggi sia in termini di riduzione del
danno ambientale, sia di eliminazione di forme
di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando
costi maggiori, operano nel rispetto delle regole”.
::: SOGGETTI OBBLIGATI A ISCRIVERSI
• Produttori iniziali di rifiuti pericolosi
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
• Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di
cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto
legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
REGIONE CAMPANIA: i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono
i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania.
COMMERCIANTI E INTERMEDIARI: i commercianti e gli intermediari
di rifiuti senza detenzione.
CONSORZI: i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di
particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di
tali rifiuti per conto dei consorziati.
TRASPORTATORI PROFESSIONALI: le imprese di cui all’articolo 212,
comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e
trasportano rifiuti speciali.
OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE: il terminalista concessionario
dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge
n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima
legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco
o allo sbarco per il successivo trasporto; i responsabili
degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le
stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione
e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa
della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria
o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI: le imprese
che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui
all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
RECUPERATORI E SMALTITORI: le imprese e gli enti che effettuano
operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
::: SOGGETTI CON ISCRIZIONE FACOLTATIVA
• Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo
n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti
• Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile
che producono rifiuti non pericolosi
• Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi
derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*,
comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006
• Trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi
• Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo
n. 152/2006.
Per maggiori informazioni: www.sistri.it
|
|