La nota legalePosa

Il posatore di pavimenti tra committente, cliente e fruitore

Adempimenti contrattuali ed errori da evitare

Il posatore di pavimenti di legno è la figura centrale del comparto parquet: la figura attorno alla quale ruotano sia operatori del mondo legno che privati, sia prodotti legno che derivati, sia attrezzature che materiali connessi alla posa, sia norme nazionali che europee, sia norme tecniche che prassi consolidate. Una figura che proprio per questo ha visto crescere e maturare nel tempo competenze, professionalità, oneri e responsabilità. Con tutto quel che più e più volte si è già riferito e richiamato anche attraverso queste pagine; ma anche con gli inevitabili dubbi ed errori che, crescere o maturare professionalmente comporta. Dubbi ed errori talora evitabili con diligenza e prudenza, ma talora quasi obbligati, come inevitabili, proprio per il naturale percorso del crescere e maturare professionale. E così anche per ciò che riguarda lo stesso rapportarsi con il cliente, a prescindere dagli aspetti tecnici dell’operare, ovvero il rapportarsi più strettamente contrattuale, in relazione a comportamenti e adempimenti. Ne è esempio concreto l’errore commesso da alcuni posatori nelle formalità amministrative della fatturazione, se non addirittura nella identificazione del destinatario della fatturazione del lavoro svolto allorché ci si trovi in presenza di pagamento ricevuto da soggetto diverso da quello che ha richiesto il lavoro. Capita spesso infatti che, ricevuto incarico da un soggetto, il pagamento venga, poi, effettuato da un altro o che il soggetto finale utilizzatore del lavoro sia ulteriormente diverso e distinto rispetto ai primi due. Ebbene, come deve comportarsi il posatore in questo caso? Tutto sommato, fatturando a colui che paga il posatore assolve adeguatamente sia gli oneri tributari che gli adempimenti connessi alla tracciatura dei flussi di denaro da un soggetto ad un altro. Perché allora non dovrebbe così procedere? Perché, come meglio vedremo più avanti, occorre ricondurre sempre comportamenti e adempimenti all’interno o sotto l’ombrello contrattuale del rapporto professionale messo in atto, non secondo scelte assunte a fine lavoro, andando al di là di tale rapporto. Ma procediamo per ordine. Come detto prima, tutto ruota intorno alla figura del po satore, cioè di un soggetto professionale competente ed esperto in un determinato campo e che proprio per questo diviene destinatario di un incarico e dunque parte di un contratto (d’opera) con colui che nell’attribuirgli quell’incarico si aspetta di conseguire un preciso risultato dalla sua opera. Conseguentemente tutto ruota intorno alla figura del posatore come parte contrattuale di un rapporto professionale d’opera con colui che per quanto comunemente definito cliente è in realtà il committente, il suo committente, il soggetto cioè che a lui si rivolge per commissionargli un incarico per ottenere un risultato. Ecco allora che la legge nel prevedere adempimenti e comportamenti a carico del soggetto professionale posatore non può far altro che metterli in relazione al suo rapporto con il committente così inteso. Ragione per cui molte delle risposte ad alcuni dubbi e molte delle soluzioni ad alcuni errori si trovano restando all’interno di questo rapporto e riconducendole alle peculiarità del medesimo. Per legge, caratteristica particolare del contratto d’opera è infatti la personalità del lavoro oggetto dell’incarico, per cui non solo la prestazione deve essere eseguita dal posatore personalmente (e quindi con lavoro prevalentemente proprio), ma addirittura l’intero rapporto tra questi e il suo committente deve essere articolato in ragione e in funzione della personalità del posatore, della fiducia (per le qualità tecnico-professionali) che il committente ha ritenuto di riporre in capo a lui nel momento in cui lo ha scelto come parte di quel contratto. In forza di ciò, la medesima legge, riferendosi a tale personalità e personalizzazione del rapporto, finisce con l’imporre piena coincidenza tra incaricato ed esecutore e quando questa coincidenza non è piena, perché ad esempio integrata dal lavoro altrui (si pensi sia agli operai che ai collaboratori dell’esecutore), porta a concretizzare la fiducia tecnico-professionale verso l’esecutore incaricato nella responsabilizzazione in capo al medesimo dell’intera opera. Non a caso proprio dalla rilevanza attribuita e riposta nelle qualità tecnico-professionali e personali del posatore la stessa legge fa discendere effetti giuridici di non poco conto e importanza nei rapporti con il committente. posatore 12Si pensi, ad esempio, alla cessazione del rapporto per morte dell’esecutore o per altra ragione di sopravvenuta incapacità prima della conclusione.Ma così pure si pensi alle diverse occasioni di controllo e verifica in corso d’opera o di consegna dell’opera, oc casioni tutte per le quali il committente è l’interlocutore dell’esecutore. Interlocutore dall’inizio, con il conferimento dell’incarico, alla fine, con la consegna dell’opera; interlocutore primo e diretto anche per quanto attiene ai doveri professionali e agli obblighi esecutivi: dalla diligenza alla correttezza professionale, dal lavoro alla documentazione, dagli oneri agli adempimenti e al compenso. Dunque, interlocutore e parte contrattuale,ma che non è detto sia o possa essere anche il fruitore finale dell’opera o l’utilizzatore diretto. Come ad esempio richiama espressamente la UNI 11265 ove sono tenute distinte le due figure di committente e utilizzatore: il primo quale soggetto che commissiona la realizzazione dell’opera, il secondo quale fruitore della stessa. Sicché, tornando al dubbio (o forse meglio al frequente errore) circa la fatturazione al soggetto pagatore non coincidente con il committente, cosa rimane da dire a questo punto? Che l’interlocutore del rapporto contrattuale,ma anche professionale, è il committente e non il pagatore; che l’interessato al risultato del lavoro commissionato è il committente e non altri; che parte contrattuale del posatore è solo e soltanto il committente e non altri; che (per legge) il contratto spiega i suoi effetti solo per (e tra) coloro che sono le parti contrattuali e mai al di fuori di esse; che è committente chi gli ha dato l’incarico e non altri e dunque il soggetto con cui quel posatore ha assunto l’impegno all’esecuzione di quel lavoro e non altri. Ma non solo. Anche gli adempimenti tributari non portano al di là di tali conclusioni. Oltre agli obblighi di legge anche gli obblighi di fatturazione tracciano adempimenti a carico dell’esecutore sempre nel rapporto con il suo committente e non (con o) verso soggetti diversi, anche se intervengono solo come pagatori. Ancor meno verso soggetti genericamente e astrattamente definibili clienti. La fattura, infatti, attiene sempre unicamente al rapporto con il proprio committente, non con un fantomatico o indefinito cliente. Anzi, cliente è termine estraneo alla legge e proprio invece del linguaggio comune. E siccome per la legge ciò che rileva è il soggetto che conferisce un incarico per ottenere un risultato anche per il posatore non deve che rilevare la medesima cosa. È vero che non c’è nulla di illecito o irregolare ad essere pagati da un soggetto diverso dal committente, anzi talvolta ci possono essere molti motivi perché così avvenga, ma è anche vero che ciò non deve sovvertire le regole ed i principi della fatturazione. A essere precisi, infatti, la “legge fiscale” (DPR 633/72) vuole espressamente la fattura nei confronti del committente, sul presupposto che “il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente” e con l’effetto che nei casi in cui non ricorra l’identità oggettiva e soggettiva di una fatturazione rispetto alla realtà dell’operazione intercorsa si possa incorrere in un’operazione oggettivamente fittizia, un’operazione cioè non realmente intercorsa tra i soggetti che figurano come committente e percettore della fattura o di altra operazione equivalente. E allora, non c’è soluzione? No, c’è. Basta essere precisi e dare atto nella fattura della distinzione tra chi è il soggetto committente e chi il pagatore. Non c’è nulla di male o di strano: la fattura va emessa in favore del committente la prestazione, interlocutore e parte contrattuale del rapporto giuridico così messo in atto al fine di conseguire un preciso risultato. Solo che, nell’accusare quanto ricevuto in pagamento, si dovrà avere l’accortezza di dare atto che lo si è ricevuto dal soggetto tal dei tali e non dal committente. Per tal modo anche le ragioni di carattere fiscale correttamente si sposano e si integrano con quelle contrattuali, con buona pace di forma e sostanza e con facile esclusione di qualsivoglia confusione o sovrapposizione tra il committente e gli altri diversi soggetti possibili interlocutori o destinatari dell’opera del prestatore. Se, dunque, questa distinzione la prevede e la fa propria la legge (civile e fiscale), perché allora non deve rispettarla e farla propria anche il posatore? Perché, allora, costui deve portare confusione nel proprio agire, confusione ove non c’è, ove non deve essercene e ove non ci vuole molto a che non ce ne sia? In fondo, non occorre particolare sforzo o impegno straordinario, ma solo buon senso e normale applicazione di regole e principi di condotta già noti.

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