La nota legalePosa

I poteri di verifica e di controllo del committente

Dopo l’analisi sulla posa contrastata e aver preso in considerazione il momento della consegna dell’opera, si chiude la panoramica rivolta alla relazione tra committenza e posatore a cui sono stati dedicati gli ultimi numeri della rubrica

In questo articolo proveremo a soffermarci su quella particolare fase del rapporto tra committente e posatore che riguarda i poteri di controllo e verifica del committente in corso d’opera. In questo modo chiudiamo lo sguardo che abbiamo rivolto alla relazione tra committenza e posatore cui abbiamo dedicato gli ultimi numeri della rubrica: sul momento della consegna dell’opera (si veda Professional Parquet n.4/2014) e, poi, alla posa contrastata (si veda Professional Parquet n.5/2014). È ben noto che il posatore come soggetto professionale autonomo svolge la sua prestazione in piena autonomia operativa, sia perché lavoratore autonomo, sia perché imprenditore con competenze e capacità tecniche professionali che hanno certamente contribuito al conferimento dell’incarico. Tanto è vero che il committente, conferendo l’incarico al posatore, si rimette allo stesso, chiedendo non solo l’opera da realizzare e per cui lo ha chiamato, ma anche un preciso risultato. Ma, mentre ci sono dei committenti che, conferito l’incarico, si mettono in attesa dell’opera e del risultato, ci sono anche committenti che non rimangono in attesa e già in corso d’opera fanno sentire la loro presenza, non tanto per una sorta di sfiducia, quanto per un’esigenza personale di maggior tranquillità. Ciò, tuttavia, non sempre trova l’approvazione del posatore, che vede, piuttosto, quel controllo come un’ingerenza indebita e soprattutto un motivo di disturbo alle attività di posa. Ebbene, siccome questa è una realtà concreta e non un’astratta ipotesi, bisogna che i posatori si pongano definitivamente nell’ottica di imparare a convivere con il rischio di una simile interferenza, senza tante polemiche e con positivo spirito di collaborazione. Anche perché, almeno in linea di principio, non si tratta di una pretesa ma di un preciso diritto del committente.

Il potere di controllo del committente

La legge e in particolare il Codice Civile attribuisce al committente un espresso potere di controllo dell’opera ancor prima del suo perfezionamento e ciò sul presupposto giuridico che il committente può essere interessato oltre che al risultato finale anche alle modalità con cui il posatore raggiungere il risultato finale. Questo potere del committente, che si può concretizzare anche nell’arresto del lavoro ritenuto non conforme al risultato, può anche portare all’ordine al posatore di mettere in atto quanto necessario per riportare a correttezza o alle condizioni contrattuali l’esecuzione (in quel momento) ancora in corso. E non solo. Attraverso il controllo e la verifica in corso d’opera il committente può contribuire anche alla cosiddetta attività preparatoria della posa, rilevando i vizi o le discordanze prospettabili già prima di cominciare a posare. È vero che spesso l’interferenza cui il committente dà corso con questo potere è determinata da ripensamenti o da richieste di varianti in corso d’opera ed è vero che, conseguentemente, è proprio per questo che, il più delle volte, il posatore non gradisce l’esercizio di questo potere di controllo. Tuttavia, è innegabile che, essendo un preciso diritto del committente, bisogna imparare a convivere con esso e a non farne un motivo di scontro. Così come è altrettanto vero che, laddove l’interferenza dovesse travalicare in una vera e propria pretesa di variante in corso d’opera, dovrà essere sempre e solo la professionalità del posatore a opporle un limite. In questo senso è certamente di aiuto il fatto che la legge consente questo diritto al committente per il rispetto delle condizioni stabilite dal contratto e dalla regola dell’arte, sicché lo strumento in mano al posatore, sempre per non subire il passaggio dal legittimo controllo all’indebita pretesa, è e rimane certamente il documento che riproduce i termini dell’accordo contrattuale e, ove presente, l’evidenza dell’applicazione in corso d’opera delle regole tecniche proprie di quell’attività e indicative della metodologia e delle modalità operative. D’altra parte, bisogna imparare a convivere con il potere di controllo del committente e, soprattutto, bisogna farsene una ragione anche giuridica, visto che è confermato anche dal fatto che si tratta di potere (diritto) che per certi versi costituisce al tempo stesso un dovere. Il suo mancato esercizio, infatti, può dar luogo a un concorso di colpa del committente (con il prestatore d’opera) per i danni subiti dai terzi a causa dei difetti dell’opera e reclamati al termine della prestazione. Dunque, quando il committente fissa un congruo termine al prestatore per conformarsi alle condizioni contrattuali e alle regole dell’arte, in quel momento il committente si distacca, estraniandosene, dalla catena del rapporto causa–effetto per i danni subiti dai terzi in conseguenza dei difetti dell’opera. Al contrario, non provvedendo per quanto di sua competenza, egli diventa compartecipe all’interno di questo rapporto di con causalità.

L’autonomia del posatore come prestatore d’opera

D’altra parte, il potere di verifica e di controllo, pur costituendo un’interferenza del committente nell’operato del posatore, non dovrà mai pregiudicare l’autonomia riconosciuta a quest’ultimo dalla legge stessa come prestatore d’opera. Diversamente, infatti, egli finirebbe per essere un mero esecutore e ciò non si concilia con il suo ruolo, la sua professionalità e le sue competenze. Ancora una volta il richiamo (nell’accordo contrattuale) a precisi criteri guida da integrarsi con le regole dell’arte e con i principi tecnico-normativi del campo in cui si va a operare costituirà un particolare decisivo.All’interno degli uni e degli altri, dunque, ben potrà (e dovrà) emergere la piena autonomia non solo esecutiva ma anche decisionale dell’esecutore professionale. Che poi alcune delle indicazioni del committente si possano tradurre in vere e proprie integrazioni o correzioni in corso d’opera ci può stare, anche per regolare particolari non ipotizzati originariamente, ma -intanto- come già detto prima, occorre che il posatore tenga bene distinte queste integrazioni/correzioni rispetto al potere di verifica e di controllo del committente. Starà poi al posatore valutare e quindi concordare con il committente quanto o quali di quelle integrazioni o correzioni possano essere favorevolmente attuate senza incidere negativamente o con probabilità di rischio sull’opera che si sta eseguendo. Ovviamente, laddove non si correranno questi rischi, egli potrà liberamente adottare queste integrazioni e/o correzioni perchè il committente è pur sempre colui che gli conferisce l’incarico e perchè, come già accennato prima, il rapporto tra committente e prestatore d’opera è rapporto chiamato dalla legge stessa a concretizzarsi in cooperazione e non in subordinazione.
Non si dimentichi mai che alla base del rapporto tra committente e posatore ci deve essere sempre la fiducia del primo nelle qualità tecniche e personali del secondo e che questa fiducia può essere mantenuta e rispettata anche con un sereno confronto su quelle che possono essere vere e proprie richieste in corso d’opera. L’importante è tenerle correttamente distinte per quello che sono, soprattutto quando non hanno nulla del potere di controllo e di verifica qui in discussione, perché a quel punto non costituiranno nulla di più di un’integrazione dell’accordo contrattuale, con tutti gli effetti possibili e immaginabili, anche sotto il profilo economico. Attenzione, però, a non soffermarsi solo sugli effetti economici, perché è e rimane a carico del posatore non cedere a integrazioni e/o correzioni tecnicamente non idonee o non compatibili con quanto commissionato all’origine. Nel caso gli argomenti andranno sempre e ancora una volta ricercati e confrontati con quelli che sono i principi tecnico-normativi dell’ambito di intervento.
Se, poi, a seguito di quelle nuove richieste, possa essere il caso di mettere in discussione l’intero originario incarico, allora è un altro discorso, per cui starà sempre e ancora alla competenza e alla professionalità di quel posatore se e come si possa dar modo a rimettere in discussione l’oggetto dell’incarico originario senza distruggere tutto quanto fino a quel momento realizzato. Il criterio guida è quello di sempre: nell’esecuzione dell’opera il posatore deve seguire sia le condizioni stabilite dal contratto sia le regole dell’arte, nella consapevolezza che la valutazione della correttezza della sua esecuzione andrà effettuata non solo con riguardo a quanto commissionato dal committente, ma anche con riguardo alla diligenza impiegata nell’esecuzione di quell’incarico, da misurarsi anche con le regole della tecnica del settore particolare in cui si sta operando e in rapporto alla particolarità della specifica attività commissionatagli e da lui posta in essere.

Le sanzioni

Da ultimo va richiamato anche un altro motivo per non esimersi dal prendere in considerazione il potere di controllo e di verifica messo in atto dal committente secondo quanto detto fin qui, ed è il rischio della sanzione che la legge prevede. Sanzione non di poco conto, dato che può portare anche all’interruzione del rapporto con le ulteriori conseguenze in termini economici e in termini di danno. Non conformandosi a quanto legittimamente richiestogli dal committente nell’ambito del legittimo esercizio del diritto/potere di verifica e controllo in corso d’opera, il posatore va incontro al rischio di subire la cessazione del rapporto per fatto e colpa propria e quindi al rischio di non portare a compimento l’opera ed essere chiamato a rispondere di tutti i danni arrecati al committente.

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