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Due Diligence nella filiera bosco-legno-carta-arredo. Avanti piano, ma avanti tutta

È entrato in vigore il regime sanzionatorio per le violazioni agli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Ecco tutte le novità

  • Piano piano, un po’ in sordina e un po’ nell’indifferenza, la Due Diligence nella filiera bosco-legno-carta-arredo ha compiuto un ulteriore passo avanti, arricchendosi nella parte relativa alle sanzioni cui sono esposti quanti non la rispettino. Dopo una lunga attesa e a distanza di oltre un anno dal Regolamento UE n. 995/2010, è, infatti, entrato in vigore il regime sanzionatorio introdotto dal Decreto Legislativo n. 178/2014. Anzi, non solo per le violazioni a tale regolamento, ma anche quelle relative al precedente UE n. 2173/2005 sul sistema delle licenze flegt. Entrambi i Regolamenti si integrano per l’unico e comune obiettivo di combattere e prevenire il grave fenomeno del disboscamento illegale:
  • • il regolamento 995/2010, attraverso il sistema di dovuta diligenza (Due Diligence), con la ben nota distinzione tra operatori e commercianti, vuole responsabilizzare quanti intervengono nei vari passaggi del prodotto legno o suoi derivati;
  • • il regolamento 2173/2005, attraverso accordi bilaterali di tipo volontario (VPA) tra Europa e Paesi terzi, così da addivenire all’adozione di licenze standard per garantire legalità e tracciabilità delle transazioni commerciali di legname.

Le sanzioni che completano la regolamentazione
Nonostante i regolamenti, tuttavia, il regime prescrittivo risultava incompleto. Non tanto perché senza di questo il complesso degli obblighi doveva ritenersi inattuato o inattuabile, quanto perché senza di esso non si è riusciti a dargli concretezza e credibilità nell’operatività quotidiana. Il regime prescrittivo, infatti, era già obbligatorio e vincolante, siccome introdotto mediante un regolamento europeo, per cui quanti si erano messi in attesa di chissà quale ulteriore regolamentazione attuativa si erano in realtà messi in condizione di inadempienza a obblighi già effettivi e operativi. Solo che, mancando le sanzioni, questi obblighi potevano risultare indolori per le ipotesi di una loro violazione, non certo inattuabili o inesigibili in termini di comportamenti dovuti. Adesso però che le sanzioni ci sono, i regolamenti sono completi di sanzioni sia nel caso di mancato adempimento che in caso di non corretto adempimento alle prescrizioni di entrambi. Sicché è bene tenerne conto. Anche perché è solo così che si può cogliere meglio la gravità delle eventuali condotte non corrette. Anzi, poiché la lettura del regime sanzionatorio, contribuisce non poco anche alla corretta organizzazione dei comportamenti dovuti, è bene porre attenzione sia alle espressioni utilizzate nella previsione delle sanzioni che alle correlazioni tra comportamenti non corretti e sanzioni.
Analisi delle sanzioni
Qui di seguito vi riportiamo l’analisi dei commi con la spiegazione delle sanzioni.

A) comma 1: l’importazione senza licenza flegt da uno dei Paesi aderenti al cosiddetto VPA di legno o prodotti da esso derivati è punita con l’ammenda da euro 2.000,00 ad euro 50.000,00 o con l’arresto da un mese ad un anno. Ciò vuol dire che, il solo fatto di essere importatori senza licenza flegt da uno dei Paesi VPA porta a sanzione pecuniaria o detentiva. Cioè che per simili importazioni da Paesi aderenti a VPA non vi sono più alternative alla licenza flegt.

B) comma 2: l’importazione come prima immissione nel mercato UE di legno o prodotti da esso derivati in violazione della legislazione applicabile nel Paese di produzione costituisce comportamento sanzionato con l’ammenda da euro 2.000,00 ad euro 50.000,00 o con l’arresto da un mese ad un anno. Ciò significa che quanti rientrino nella definizione di “operatore” resa dal Reg. UE 995/10 trovano qui espressamente rappresentato il rischio cui vanno incontro nel disattendere il sistema di Due Diligence. L’aver sanzionato la condotta di importazione in violazione della legislazione applicabile nel Paese di produzione impone, dunque, la necessaria attenzione al Reg. 995/10, e di riflettere e ragionare sui propri fornitori e, quindi, riorganizzare i propri rapporti commerciali di importazione in modo da non essere vittime, magari inconsapevoli, di illegalità. Inoltre, poiché l’importazione in violazione della legislazione applicabile nel Paese di produzione può realizzarsi sia attraverso la mancanza di autorizzazioni al taglio, sia attraverso la mancanza del pagamento di oneri o imposte sul prelievo di legname, sia attraverso la contraffazione di documenti attestanti la legittimità del taglio, è evidente che si incorre inevitabilmente nel rischio di questa sanzione non solo non preoccupandosi della legislazione del Paese di provenienza, ma anche della correttezza degli adempimenti che consentono la verifica della legittimità della provenienza del materiale importato.

C) comma 3: quando dalle condotte di violazione nei due punti precedenti richiamate deriva un danno di par- ticolare gravità per l’ambiente, le due pene dell’ammenda e dell’arresto si applicano congiuntamente. Con questo danno cioè si configura per delle condotte richiamate, anche perché la previsione in alternativa dell’ammenda o dell’arresto (secondo i primi due punti) paradossalmente, per certi versi, costituisce un beneficio punitivo per il trasgressore, posto che una cosa è pagare una somma di denaro e una cosa è subire una sanzione detentiva.

D) comma 4: l’operatore che deve ritenersi tale secondo il Reg. 995/10 e che non dimostra, anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all’art. 5 del Reg. UE di esecuzione n. 607/12, di aver posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all’art. 6 del Reg. UE n. 995/10, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5,00 ad euro 5.000,00 per ogni 100 Kg di merce, con un minimo di euro 300,00 fino ad un massimo di euro un milione. Per quanto sia prevista unicamente una sanzione amministrativa pecuniaria e non una sanzione penale, non vi è dubbio che l’entità della stessa deve indurre a una rigorosa attenzione degli operatori che possano esserne coinvolti, a maggior ragione considerando che per tale sanzione è espressamente esclusa ogni possibilità di pagamento in misura ridotta, come invece generalmente previsto per le sanzioni amministrative. Si badi bene, poi, che “il non dimostrare” vuol dire sia il non avere i riscontri necessari per dare la dimostrazione richiesta, sia il non essere in grado di dimostrare per l’insufficienza o l’inadeguatezza dei riscontri di cui si dispone. Conseguentemente, al rigore della sanzione corrisponde il rigore dell’attenzione che gli operatori coinvolti devono riporre nel caso. Il che significa, dunque, che il sistema di dovuta diligenza non solo va attuato, ma va anche documentato e supportato documentalmente nell’articolazione della sua messa in atto. Così come significa pure che, ad attuarlo correttamente, il sistema della Due Diligence non può non coinvolgere la stessa organizzazione aziendale interna dell’operatore, perché ciò che attiene all’importazione del prodotto legno o derivati non è un fatto solo commerciale ma anche di responsabilizzazione e di responsabilità verso le autorità, verso il mercato, verso l’ambiente e, prima ancora, verso quei Paesi che si preoccupano della protezione delle loro foreste.

E) comma 5: l’operatore che deve ritenersi tale secondo il Reg. 995/10 e che non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui all’art. 5 del Reg. di esecuzione n. 697/12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 15.000,00. In concreto significa che l’omessa tenuta, la non conservazione per cinque anni o il non mettere a disposizione i registri, costituiscono violazione dei corrispondenti obblighi e motivo di ostacolo alla tracciabilità. Non si tratta di una sanzione per la violazione di un adempimento formale, ma sostanziale, posto che, proprio in conseguenza di tale violazione, potrebbe essere anche più difficile ricostruire e valutare la correttezza del sistema di Due Diligence messa in atto o consentire all’autorità di verificare chi ha commesso delle irregolarità nei vari passaggi del procedimento di importazione in cui è stato parte l’operatore inadempiente.

F) comma 6: il commerciante che deve ritenersi tale secondo il Reg. 995/10 e che non conserva per almeno cinque anni nominativi e indirizzi di venditori e acquirenti, con indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture, o non fornisce le suddette informazioni al ministero competente che le richiede è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 1.500,00. In questo caso il soggetto coinvolto non è l’operatore, ma il commerciante. Dunque la sanzione riguarda la violazione degli obblighi incombenti circa la registrazione dei suoi fornitori e dei suoi clienti. Inoltre, così come formulato, il comma pone allo stesso livello dei termini di identificazione di fornitori e clienti anche le indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture.

G) comma 7: l’omessa iscrizione al registro degli operatori, prevista ed introdotta all’art. 4 dello stesso D. lvo qui in esame, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.200,00. In questo caso si tratta di sanzione per la violazione di un adempimento proprio dello stesso D. lvo 178/14 e non dei due regolamenti precedenti. Inoltre, le sanzioni amministrative pecuniarie sopra riportate sono tutte di competenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF). Alle violazioni invece di cui ai commi 1 e 2 si accompagna sempre la confisca del materiale importato. Quanto confiscato potrà essere, alternativamente, con criteri adottati dal MIPAAF, destinato a fini didattici o scientifici, distrutto o messo in vendita con asta pubblica. Al momento il registro degli operatori richiamato con la sanzione del comma 7 non è operativo, mancando di propri decreti attuativi in relazione alle sue modalità operative.

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