La nota legalePosa

Importanza della normazione tecnica – II

Nella prima puntata, apparsa su Professional Parquet n.1 gennaio 2014, si è proceduto ad analizzare il rapporto tra regola e norma tecnica, i casi in cui la norma tecnica è vincolante e in cosa consiste il “nuovo approccio”.  

La questione della “norma tecnica” merita di essere ripresa e considerata, anche dove non vi sia un espresso rinvio tra legge e norma tecnica, dato il recente Regolamento europeo n. 1025/2012 del 25/10/12. Il Regolamento, che disciplina la cooperazione tra soggetti normatori, Stati Membri e Commissione, torna a evidenziare aspetti di tutto rilievo della normazione tecnica, come strumento strategico e necessario per l’Unione europea. Se ne rinvengono segni particolari nelle premesse dove, tra l’altro, si può leggere che “la normazione europea contribuisce anche a promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi […] lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” e che “[…] la normazione svolge un ruolo sempre più importante nell’ambito del commercio internazionale e dell’apertura dei mercati”.
Così come è dato espressamente leggere che “le norme possono avere un ampio impatto sulla società, in particolare sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini, sull’ambiente, sulla sicurezza dei lavoratori e delle condizioni di lavoro, sull’accessibilità e su altri settori di importanza pubblica” e che “considerata l’importanza della normazione quale strumento atto a sostenere la legislazione e le politiche dell’Unione […] è importante che le autorità pubbliche partecipino alla normazione in tutte le fasi dello sviluppo di tali norme laddove possibile, specie nei settori interessati dall’armonizzazione della legislazione dell’Unione per i prodotti”.
Il che non ha bisogno di ulteriori commenti se poi si considera anche come fin dal primo punto di tali premesse Parlamento e Consiglio si siano espressi riconoscendo che “l’obiettivo principale della normazione consiste nel definire specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi. La normazione può riguardare svariati elementi come la normazione delle diverse categorie o delle diverse dimensioni di un particolare prodotto o delle specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l’interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali”.
Conseguentemente, anche per la norma tecnica non richiamata da alcuna altra disposizione di legge o da alcun contratto, forse è bene pensarci un po’ prima di continuare a ragionare in termini assoluti e ampi di applicazione facoltativa, ovvero di applicazione rimessa alla sola spontaneità e volontarietà dell’interessato. Formalmente è così. Sotto non pochi aspetti ciò che si accompagna alla disciplina della normazione tecnica non sembra cancellarne la volontarietà e il carattere consensuale e, soprattutto, la facoltatività di applicazione.

La norma tecnica dal punto di vista pratico

Sotto un altro aspetto, di maggiore contenuto e sostanza, in altre parole sotto un profilo più concreto e soprattutto pratico, di risultato, è esattamente il contrario. La norma tecnica non può essere rimessa alla discrezionalità individuale del singolo operatore, laddove gli aggrada o possa tornargli utile applicarla. E non può esserlo in modo particolare perché non è rivolta a dare conforto o a fornire uno strumento d’integrazione e completamento dell’agire di tale soggetto, magari laddove abbia qualche motivo di dubbio o di incertezza. Essa è rivolta, piuttosto, al prodotto in sé, o al servizio o all’impianto o al procedimento, come destinati a realizzare un risultato o a fornire un’utilità al mercato. E non al mercato inteso (in senso rigorosamente economico) come luogo dove ogni operatore dà sbocco alla propria attività, ma al mercato inteso come luogo in cui confluiscono le domande di beni e servizi destinati a soddisfare un risultato, un’utilità o, comunque, a soddisfare un’esigenza.
Mercato nel quale hanno un ruolo predominante gli utilizzatori e le caratteristiche e le specifiche di prodotti, processi di produzione o servizi: i primi, perché, oltre a dover essere garantiti in termini di sicurezza nell’uso, devono poter cogliere in modo univoco da quei prodotti, processi o servizi, quegli elementi di differenziazione anche prestazionale che possono indirizzarli correttamente nelle risposte alle loro esigenze; le seconde, perchè costituiscono il più concreto ed immediato motivo della loro presentazione sul mercato in termini univoci. In questo senso si spiega meglio perché, soprattutto in sede europea, a simile normazione si legano gli obiettivi della competitività delle imprese, dell’apertura dei mercati e della sicurezza e del benessere dei cittadini, e si spiega pure perché a queste norme sia attribuita una valenza più economico-sociale che strettamente giuridica.

Le applicazioni più significative della normativa tecnica

Di applicazioni significative della normativa tecnica se ne vivono già da tempo e a diverso titolo.
Ne è un esempio, il tema degli infortuni sul lavoro. Rigorose sentenze di Cassazione pronunciate in sede penale, interventi della stessa Corte Costituzionale e interventi di autorevoli esperti di diritto, ormai da oltre un decennio portano a individuare come idoneo criterio per valutare comportamenti e responsabilità l’adozione o meno di standard di sicurezza e della migliore tecnologia disponibile, anche se non imposti da norme di valenza legislativa, ma suggeriti, riconosciuti o individuati da standard, conoscenze tecniche, accorgimenti organizzativi e procedurali inseriti in norme non cogenti. Ovviamente, laddove concretamente attuabili e laddove espressi da norme non cogenti e di rilevanza scientifico-tecnica.
Un altro esempio significativo si trova, poi, nell’ambito dell’edilizia. Nel Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), infatti, riprendendo i richiami contenuti in precedenti leggi, è stato espressamente codificato che quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia di impianti costituisce regola dell’arte: sicché per la verifica della realizzazione di tali impianti secondo la regola dell’arte non occorre far altro che procedere alla verifica della conformità degli stessi rispetto alle norme tecniche che li hanno ad oggetto.
Conseguentemente, proprio considerando che per gli impianti il legislatore ha ritenuto di attribuire espressamente rilievo alle norme tecniche e che per non pochi prodotti da costruzione il legislatore europeo ha imposto una normazione armonizzata che si traduce in concreto nell’applicazione tutt’altro che facoltativa di norme tecniche (di provenienza EN e pubblicate sulla G.U.U.E. per il sistema del nuovo approccio), con quale logica e coerenza di argomentazione è possibile oggi escludere la rilevanza delle norme tecniche dalla definizione del contenuto dello stato dell’arte dell’opera edilizia al di là di ciò che attiene a impianti e prodotti ad essa incorporati?
E così, per tornare nell’ambito di più diretto riferimento di questa rivista (ovvero il mondo del parquet), nel contesto della evidente e indiscussa evoluzione tecnologica dell’impiantistica termotecnica, della evoluzione della relativa crescente produzione e dell’evoluzione della relativa diffusione commerciale, come può non attribuirsi contenuto di stato dell’arte alla normazione tecnica più recente che di tale applicazione alla pavimentazione di legno si sia occupata?
Il già richiamato processo di formazione della norma tecnica, insieme ai più moderni criteri tecnologici trasfusi nel suo contenuto, costituiscono indice evidente di come la stessa rappresenti standard tecnologici e scientifici più avanzati e più accreditati (perché ampiamente riconosciuti e applicati) nel settore e, ancor di più, nell’ambito oggetto della norma stessa. E lo stesso può dirsi, poi, anche con riguardo alla realizzazione dei sottofondi cementizi: l’articolata previsione di misure, accorgimenti, tecniche, materiali e relative specifiche non lasciano dubbi sulla medesima correlazione tra tecnica e conoscenza. E così ancora potrebbe continuarsi per altro di ulteriormente particolare del settore.

La norma tecnica e l’agire professionale

Non diversamente la norma tecnica finirà per essere anche relativa ai comportamenti, ovverosia all’agire professionale dei diversi operatori del settore, primi fra tutti i posatori. In particolare laddove la norma tecnica costituisca e offra contenuto tecnico al concetto di diligenza professionale ed in particolare laddove l’esercizio della professione per sua natura non possa fare a meno di cognizioni e applicazioni tecniche. La diligenza professionale, infatti, dovrà innanzitutto essere valutata con riguardo alla correttezza nell’applicazione di tecniche e cognizioni tecniche e, laddove tale applicazione non sia espressamente richiamata in una disposizione di legge o in un accordo contrattuale o nel relativo capitolato o disciplinare tecnico, l’unico più concreto e immediato criterio tecnico sarà sempre e soltanto la norma tecnica. È vero e non può escludersi che anche in questo caso la facoltatività della norma consente, e non esclude, di ricorrere a criteri e riferimenti tecnici diversi, purché pur sempre non in contrasto con i principi generali di legge.
In questo caso chi vorrà far valere questi diversi criteri dovrà preoccuparsi di dimostrarne anche l’efficacia tecnica rispetto a quelli risultanti dalla norma tecnica e la pari garanzia di sicurezza per l’utilizzatore del prodotto finale. Questo procedimento anche se fattibile, è innegabilmente difficile, impegnativo e sicuramente dispendioso.
Il ricorso al criterio tecnico reso dalla norma tecnica o comunque reperibile attraverso la stessa può costituire, dunque, anche un motivo di utilità pratica per immediatezza e certezza. Il criterio alternativo, infatti, se non sperimentato lascia gli operatori scoperti ai margini di dubbio, mentre il criterio tecnico della norma tecnica lascia presumere come già superati i margini di dubbio ed esclude che chi si riferisce alla norma debba dimostrarne efficacia di risultato. Diversamente, la norma tecnica dovrà essere soppressa. Conseguentemente chi si è affidato alla normativa tecnica, deve solo dimostrare di averla applicata giacché standard e criterio di riferimento, come frutto dell’evoluzione tecnologica e scientifica più recente e accreditata.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker