Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha risposto all’interrogazione n. 5-06751 Fragomeli e Nardi (Pd) nella quale gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la risposta all’interpello 903-521/2021 con la quale la direzione regionale Liguria dell’Agenzia delle entrate si è pronunciata sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al “Bonus facciate”, che consiste in una detrazione pari al 90 per cento della spesa sostenuta, in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che potranno essere completati anche successivamente.
Prendendo le mosse dalla risposta fornita in sede di interpello dall’Agenzia delle entrate, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti con riferimento a specifici quesiti, relativi all’applicazione della disciplina del c.d. Superbonus, al fine di dare massima visibilità alle problematiche poste e proporre soluzioni che facilitino il rapporto con i contribuenti.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’ Amministrazione finanziaria, il MEF ha rappresentato quanto segue.
- Con riferimento al primo punto, ovvero se si stia valutando la possibilità di adottare iniziative per prorogare, oltre al «Superbonus al 110 per cento» anche gli ulteriori bonus legati all’abitazione in scadenza a fine anno (sismabonus, ecobonus, ristrutturazione, facciate e verde), si evidenzia che sono in corso di predisposizione specifiche iniziative normative volte a rimodulare la disciplina dei bonus edilizi nel disegno di legge di bilancio per il 2022 in coerenza con le previsione della Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanze.
- Con riferimento al terzo quesito concernente la possibilità di fruire del cd. bonus facciate a seguito dell’emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, entro la scadenza di dicembre, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente, si osserva quanto segue.
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati nel successivo comma 2, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 121, l’opzione può essere esercitata anche relativamente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate), di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020). La detrazione in questione, attualmente, spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.
Il comma 1-bis del ripetuto articolo 121 del decreto Rilancio prevede, inoltre, che la predetta opzione “può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori” e, per gli interventi ammessi al Superbonus, “gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”.