Attualità

Proroga imposte al 15 settembre 2021

Ecco come cambia il calendario: chi può spostare al 15 settembre il versamento delle somme dovute dal 30 giugno al 31 agosto 202

Rispondendo alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori, con la risoluzione n. 53/E, l’Agenzia delle Entrate fa il punto su tutti i casi che rientrano nella proroga disposta dall’articolo 9-ter del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), illustrando inoltre i criteri e il calendario da seguire nel caso di pagamenti rateali. Quali sono i soggetti che possono spostare al 15 settembre il versamento delle somme dovute dal 30 giugno al 31 agosto 2021 in base alle proprie dichiarazioni annuali?

Chi rientra nella proroga

L’articolo 9-ter del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), inserito dalla legge di conversione n. 106/2021, ha introdotto per diverse categorie di soggetti la proroga fino al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021. Possono usufruire dei maggiori termini di versamento i soggetti che esercitano attività economiche a cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Pagamento differito anche per i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, applicano il regime forfetario agevolato, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ( ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR e che hanno i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo 9-ter), a coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari o, infine, che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

Il nuovo calendario dei versamenti rateali

Chi sceglie il pagamento rateale può pagare la prima rata entro il 15 settembre e, di conseguenza, vedrà prorogate anche le successive scadenze, sulle quali saranno dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2009) a decorrere dal 16 settembre. Non è, invece, possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Chi ha già versato la prima rata secondo i termini ordinari può proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario, ma per le rate che scadono nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 il termine può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.

Se entro il 15 settembre si effettuano più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile, infine, versare la differenza dovuta a saldo in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi oppure in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker