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Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Come già era stato segnalato in un precedente numero, l’Unione Europea nel febbraio 2011 ha emanato una Direttiva (2011/7/UE), concedendo tempo due anni agli Stati Membri per adottare misure interne di recepimento in tema di contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in sostituzione delle precedenti disposizioni emanate in attuazione della precedente Direttiva 2000/35/CE.
In sostanza, le autorità di governo europee, su sollecitazione del Parlamento Europeo, preso atto della particolare diffusione nei diversi Paesi della pratica del ritardo nei pagamenti, hanno ritenuto di invitare gli Stati Membri a intervenire in brevissimo tempo con nuove misure e più rigorose prescrizioni.
Con maggiore tempestività rispetto ad altri Stati, l’Italia ha correttamente fatto la sua parte, con l’emanazione del D. Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/12) e apportando le necessarie modifiche al precedente D. Lgs. n. 231/02, ai fini dell’integrale recepimento della nuova Direttiva 2011/7/UE.

Il campo di applicazione

Le nuove disposizioni riguardano ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per tale i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merce o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Ne sono esclusi i debiti oggetto di procedure concorsuali e i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore, mentre vi rientrano quei rapporti che possono qualificarsi transazioni commerciali (nel senso detto) anche relativamente al settore delle costruzioni.
Per quanto nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del decreto se ne sia dubitato, con un chiarimento intervenuto nel gennaio 2013 (a decreto già in vigore) il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una circolare con la quale ogni dubbio è stato definitivamente riposto, così che anche le imprese del settore possono finalmente tirare un sospiro di sollievo, per quel che può servire, ovviamente.
Temporalmente il tutto deve essere ricondotto a far data dal 1° gennaio 2013, ovvero ai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2013, così che ai rapporti precedenti continuano ad applicarsi le disposizioni originarie del già richiamato D. Lgs. 231/02. Operativamente il decreto distingue rapporti tra imprese e rapporti tra imprese e pubblica amministrazione.

Rapporti tra imprese

Per i rapporti tra imprese, i pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla richiesta di pagamento; entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione di servizi quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento; entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione di servizi quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione di servizi; entro 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura in data successiva. È possibile prevedere un termine diverso e più ampio, tuttavia per i termini superiori a 60 giorni è necessario che si abbia espressa pattuizione scritta e che tali termini più ampi non siano gravemente iniqui, altrimenti la pattuizione dovrà considerarsi nulla. Non potrà ritenersi motivo valido per il debitore la mancanza di disponibilità economica nel termine di 30 giorni, atteso che la valutazione dei costi deve precedere lo stesso avvio dell’opera o la stessa commessa, piuttosto che seguirne l’esecuzione.
Decorso, dunque, il termine così previsto dal nuovo decre to o il più ampio termine pattuito, il creditore matura, au tomaticamente e senza bisogno di adempimenti for – ma li di alcun tipo, il diritto agli interessi moratori, deter minati nella misura degli “interessi legali di mora”, quali interessi risultanti dalla maggiorazione di 8 punti per centuali del tasso di riferimento applicato dalla Banca Centrale Europea. Tasso di riferimento, quest’ultimo, co mu nicato dal Ministero dell’Economia con pubblicazio ne nella Gazzetta Ufficiale e determinato per il primo se mestre dell’anno a cui si riferisce con vigore dal 1° gen naio e per il secondo semestre con vigore dal 1° luglio. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito anche di concordare un tasso di interesse diverso, anche in questo caso, però, a condizione che non sia gravemente iniquo per il creditore. Con gli interessi moratori al creditore compete altresì il rimborso dei costi per il recupero delle somme vantate a credito. E ciò senza alcun adempimento formale. In tali costi si intendono compresi i costi per l’assistenza legale nel recupero del credito, che ovviamente dovranno essere provati in termini di quantum. In mancanza di prova (o senza necessità di prova) il decreto riconosce comunque al creditore un importo forfettario di euro 40,00 a titolo di risarcimento del danno, sempre in aggiunta agli interessi moratori di cui detto prima.
Per le ipotesi di pagamenti rateali, gli interessi e i risarcimenti previsti dal decreto andranno calcolati sulla base degli importi scaduti e non pagati, ovviamente con decorrenza degli interessi relativamente alle singole scadenze rateali.

Rapporti tra imprese e pubblica amministrazione

Laddove la pubblica amministrazione è il soggetto debitore, i termini di pagamento sono gli stessi indicati prima relativamente alle imprese, fermo restando che è ammessa la pattuizione per un termine più ampio, comunque non superiore a 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Anche in questo caso il più ampio termine deve essere provato per iscritto.
È prevista poi la possibilità di un raddoppio di questi termini, ma solo per le imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano al tal fine riconosciuti. In realtà, su questa ulteriore possibilità di ampliare i termini di pagamento pende una minaccia di infrazione verso l’Italia, per cui, per quanti ne fossero interessati, occorre fare attenzione agli sviluppi che si potranno avere. Anche nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione si applicano gli stessi interessi moratori di cui detto prima.

Attenzione alle clausole inique

In chiusura il decreto si preoccupa di definire i termini della nullità di quelle clausole che talora le parti pensano bene di introdurre a modo di deroga e, soprattutto, nel tentativo di arginare o raggirare i maggiori costi così risultanti nel caso di mancato pagamento. Conseguentemente, è bene fare attenzione alle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento, perché laddove risultino gravemente inique a danno del creditore, potranno esser dichiarate nulle. Si tratta di clausole ad alto rischio di contestazione.
L’effetto sarà quello della sostituzione automatica della clausola nulla con il diverso principio previsto dal decreto, e non della nullità dell’intero contratto. Come già segnalato prima, anche la considerazione delle circostanze particolari del caso, delle eventuali prassi commerciali e del più generale principio di buona fede e correttezza potranno contribuire a determinare la nullità di una clausola, per cui è bene fare attenzione anche a tutte quelle clausole del contratto che possano comportare una predominanza economica di una parte sull’altra. Si tenga conto, poi, in particolare, che la clausola con la quale si mirerebbe a escludere l’applicazione degli interessi di mora è sempre (in ogni caso) da considerarsi gravemente iniqua, e dunque nulla, per stessa definizione di legge.
La clausola, invece, con la quale si mirerebbe a escludere il risarcimento dei costi di recupero è valida se la parte che la invoca a proprio favore è in grado di dimostrare le ragioni che ne hanno dato sostegno e causa. È sempre nulla, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, la clausola che prevede la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura.

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