La nota legalePosa

Marchio di fabbrica e di commercio: quali differenze?

Apporre il proprio marchio e simboli in sostituzione a quelli dell’effettivo fabbricante, è un’operazione che va attuata con le opportune accortezze e nel rispetto della legge

Sulla necessità della corretta e chiara identificazione del fabbricante ci si è già più volte soffermati in queste pagine sin dalle iniziali sortite sulla scheda prodotto, prima del recente Codice del Consumo, ovvero quando ancora ci si doveva riferire all’originaria Legge n. 126/91 e al successivo D.M. 101/97. Di recente poi si è tornati a parlarne in ragione della marcatura CE e della Due Diligence. Lo si è fatto, in particolare, con l’emanazione del Reg. Eur. n. 305/2011, in sostituzione della precedente Direttiva, anche perché in questo regolamento sono stati messi ben in evidenza i ruoli di fabbricante, importatore e rivenditore e, per questo, le ragioni per cui anche chi non è il vero fabbricante può essere ritenuto tale dalla legge e dal mercato. Nonostante ciò e soprattutto nonostante l’ormai fortemente rimarcata attenzione a evitare il coinvolgimento come fabbricanti, pur non essendolo, sono ancora frequenti i casi di falegnamerie o di posatori che, nell’eseguire l’incarico ricevuto, giungono a sottoporre ai loro clienti materiali e prodotti recanti la propria intestazione, sebbene provenienti da un diverso fabbricante. Talvolta, giungendo sino ad apporre il proprio marchio e i propri simboli identificativi in sostituzione e in luogo di quelli dell’effettivo fabbricante, loro fornitore. Come già sottolineato in altri contesti, non si tratta di un’operazione illecita o illegittima ma di un’operazione che, comportando inevitabilmente l’assunzione di ben precisi obblighi e di non indifferenti responsabilità, deve essere attuata con le opportune accortezze e nel rispetto degli adempimenti e delle formalità di legge. Le attenzioni e le cautele non devono essere da meno sia nel caso in cui si appongano marchi o simboli, sia in quello in cui ci si limiti a una semplice intestazione. Insieme agli ormai ben noti principi a proposito di scheda prodotto e marcatura CE, bisogna infatti tener conto anche della disciplina relativa ai marchi e in particolare a quelli di commercio, ovvero ai marchi o simboli identificativi di colui che nella filiera si pone come rivenditore. Per quanto la legge autorizzi l’apposizione di simili marchi e quindi legittimi il rivenditore a segnare con il pro prio simbolo il prodotto fornito ai clienti e quindi a tracciare il proprio passaggio di mano in relazione alle diverse referenze, il Codice Civile espressamente vieta che per far ciò si giunga a sopprimere il marchio del fabbricante. Conseguentemente, a non prestare la giusta attenzione nell’apposizione dei propri marchi, si corre un doppio rischio: uno, legato ai già noti principi sulla qualificazione di fabbricante anche per chi in realtà a rigore potrebbe non esserlo; l’altro, per le conseguenze cui si può andare incontro per la violazione della disciplina sui marchi. Anche per tale aspetto, dunque, falegnamerie e posatori devono forse rivedere modalità e forme del loro agire nel rapporto con i loro committenti/clienti per evitare di incorrere in violazioni e conseguenze inaspettate.

Conoscere le norme, per agire al meglio
La richiamata norma, infatti, nel prevedere il diritto del rivenditore ad aggiungere il proprio marchio a quello del fabbricante, senza però sopprimerlo, vuole che non venga meno l’identificazione della diversità tra fabbricante e commerciante. Non solo per una diversificazione soggettiva ma anche per una distinzione di ruoli, competenze e responsabilità in relazione a quel prodotto. Non per il prodotto in sé ma per la relazione che quel prodotto comporta tra loro, fabbricante e rivenditore e il destinatario dello stesso prodotto. La norma riguarda infatti in modo particolare le referenze destinate alla circolazione e l’identificazione del fabbricante nei rapporti con il venditore e nei successivi rapporti tra rivenditori e commercianti. Per questa ragione la tutela in realtà è doppia: da un lato, quella ben nota derivante dalla registrazione del marchio di impresa del fabbricante; dall’altro, quella della distinzione dei soggetti all’interno della filiera produttiva e commerciale. Doppia e in reciproca corrispondenza, perché in relazione e in funzione della registrazione del marchio la legge attribuisce non pochi poteri e diritti al soggetto a cui vantaggio è stata effettuata la registrazione stessa e perché in funzione e in ragione della omessa distinzione tra fabbricante e marchio di fabbrica2rivenditore/commerciante si corre il rischio di incappare in gravi conseguenze per aver così pregiudicato e compromesso la stessa ragion d’essere della registrazione del marchio del fabbricante. Con l’ovvietà della palese e reciproca incidenza dell’uno aspetto sull’altro. Ma non solo: proprio in ragione di ciò, al divieto di soppressione del marchio del fabbricante si accompagna implicitamente e concretamente anche quello di alterazione di tale marchio. Se infatti scopo della norma è quello di tutelare il fabbricante nei passaggi anche con gli altri commercianti/rivenditori, ogni alterazione che non si concretizzi in una vera soppressione del marchio del medesimo fabbricante ma in una alterazione o in un altro intervento che comunque non consenta quella identificazione, e soprattutto quella distinzione tra le diverse soggettive competenze, costituisce condotta vietata dalla legge perché in palese violazione di un preciso obbligo nei rapporti commerciali. A rigore, il principio non si applica nel caso in cui il rivenditore abbia effettuato delle lavorazioni sul prodotto, presentandolo come prodotto finito proprio e diverso da quello ricevuto dall’originario fabbricante, suo fornitore. Questo è il caso, per esempio, delle lavorazioni per conto terzi o dei rapporti in subfornitura. Ma fate attenzione: in simili casi il vantaggio di non essere soggetti alla disciplina qui in esame non è tale, se poi non si è in grado di sostenere la posizione così dichiarata di “fabbricante” del prodotto finito. Per intenderci: se la falegnameria o il posatore nel portare a compimento quanto commissionato dal cliente lavora il prodotto fornitogli dal fabbricante e presenta il medesimo prodotto come proprio, non sta (soltanto) sopprimendo l’identificazione della figura del fabbricante suo fornitore ma sta assumendosi gli oneri e le responsabilità di fabbricante dell’intero prodotto. Quindi, se è in grado di sostenere gli uni e le altre nei confronti del destinatario del suo prodotto e in qualsiasi contesto, compreso un contenzioso, nulla da dire. Se invece non è in grado, è bene allora che ci ripensi e riveda il proprio agire. Che la distinzione tra fabbricante e rivenditore/commerciante debba sempre risultare e, a maggior ragione, quando quest’ultimo non intervenga sul prodotto e non si ponga come fabbricante, qualche giudice lo consente anche attraverso l’espressa menzione nei cataloghi di vendita o nelle esposizioni ove i prodotti sono mostrati al pubblico. Quindi, se dall’insieme o dal contesto globale del rapporto che il rivenditore/commerciante instaura con il proprio cliente vi sono segni di non equivoco sulla distinzione tra sé e il fabbricante suo fornitore, i rischi della compromissione possono ritenersi attenuati e sufficientemente superabili. Se invece così non è, allora il rischio è davvero notevole.

La centralità di una precisa e attenta regolamentazione
Tutto ciò, a maggior ragione, deve rafforzare la necessità di una precisa e attenta regolamentazione del rapporto tra fabbricante e rivenditore ed eventuali ulteriori commercianti anche quando al rapporto economico- commerciale di fornitura si accompagni l’autorizzazione all’uso del marchio o qualsivoglia altra possibilità di utilizzare diversamente intestazione o modalità di presentazione del prodotto. Come sappiamo, in alcuni di questi rapporti esistono accordi per l’uso di marchi o di loghi e per l’utilizzo di documentazione tecnica e commerciale relativa al proprio prodotto, ma se questi accordi non vengono correttamente disciplinati, sia per le modalità di esternazione, sia per le formalità, i rischi per ambo le parti sono notevoli: per il rivenditore, perché può essere ritenuto e chiamato a rispondere dal mercato come fabbricante senza in realtà esserlo (stante quanto già più volte richiamato in tema di scheda prodotto e marcatura CE); per il fabbricante, perché può essere coinvolto in irregolarità o inadempimenti del proprio rivenditore senza averne avuto titolo o colpa. Infine, per tutte le ragioni qui richiamate, per quanto qui si insista intorno al marchio o al logo del fabbricante, si faccia attenzione che, in un’economia dove ormai la comunicazione e l’immagine hanno un peso non indifferente, devono intendersi ricompresi e trattati allo stesso modo del marchio o del logo del fabbricante anche quegli altri segni a lui riconducibili e che sono destinati a contraddistinguerlo o a contraddistinguerne i diversi prodotti.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker