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Accertamenti scientifici contro l’opinione dei veggenti

Come difendersi e far valere le proprie ragioni quando in un contenzioso il Consulente Tecnico d’Ufficio non è competente

Qualsiasi attività svolta nel tempo, solitamente, permette alla persona che la svolge di aumentare le proprie conoscenze e di incappare in situazioni che hanno anche un loro lato divertente. Quanto descriverò qui di seguito ha come unico scopo di portare a conoscenza del mondo del parquet, per fortuna, un unico e singolare caso.

Mi riferisco a una tradizionale consulenza tecnica d’ufficio, da sempre accompagnata dall’altrettanto tradizionale quesito posto dal giudice: “fornisca una valutazione, visti i luoghi, la situazione oggettiva di fatto verificatasi sulla pavimentazione in questione, identifichi le cause ecc.” Fino a qui tutto normale, se non che il consulente tecnico d’ufficio, questa volta, dato che il luogo del contendere era una città lontana dalla sua, ha deciso di non procedere all’accertamento nei luoghi per verificare di persona l’oggettiva situazione di fatto, ma di arrivare alle sue conclusioni, traendo degli spunti dalla memoria richiesta preventivamente al sottoscritto che in quella occasione ero Consulente Tecnico di Parte, CTP, del committente. Le sue conclusioni erano dunque un’interpretazione sbagliata e soggettiva di quanto avevo relazionato. La prima cosa da chiedersi è come avrebbe mai fatto il CTU a redigere la sua memoria e con quali elementi se io non gli avessi mandato la mia analisi ricca e dettagliata nei minimi particolari o se gli avessi anche solo inviato in quattro righe le conclusioni. Ma le capacità di questo consulente, che con tutta probabilità era anche iscritto all’albo dei veggenti, sono andate ben oltre. Infatti, tramite le fotografie che ha potuto visualizzare dalla mia memoria come appunto consulente tecnico di parte, ha sostenuto che per lui le alterazioni ben documentate, adottando i metodi di accertamento previsti dalla norma UNI 11368, non si potevano considerare attendibili perché le situazioni di fatto oggettive erano state fotografate in modo visivamente accentuato e questa convinzione è stata sostenuta anche per altri vizi sempre ben documentati e quantificati fotograficamente. In poche parole, la convinzione del perito era che durante l’indagine e gli accertamenti che avevo svolto, io mi fossi adoperato per mettere in evidenza i vizi e le difformità in modo troppo realistico, ingigantendo la scena con macrofotografie e servendomi di una macchina fotografica particolarmente adatta per questo scopo. La cosa, come proprietario della macchina fotografica, mi ha messo in serio imbarazzo e per controbattere il CTU in un primo tempo sono stato obbligato a telefonare alla ditta produttrice della macchina fotografica citando le caratteristiche del loro prodotto, quelle sostenute dal CTU nella sua memoria, e ho chiesto uno scritto in relazione a quanto da lui sostenuto. La risposta della casa produttrice è stata categorica: non mi avrebbero messo per iscritto nulla poiché non potevano avere certezza né era evidente che quel tipo di macchina fotografica, peraltro fuori produzione, avesse quel tipo di caratteristiche. Ma, oltre a queste perplessità, il consulente nella sua memoria conclusiva espresse un parere sfavorevole anche per le inclinazioni e le angolature scelte per fotografare gli interni, rimarcando che tutte le prospettive scelte nelle inquadrature utilizzavano la luce del giorno, la quale evidenziava in modo inconfutabile i vizi e perciò non si doveva tenerne conto. Nella relazione, inoltre, era degno di nota la sua interpretazione relativa allo strato nobile del parquet posato, a questo proposito si sosteneva che anche se lo strato nobile dimostrava di avere una differenza di spessore di 0,5 mm, lo strato nobile era comunque superiore a 2,5 mm, perciò il fatto che doveva essere per contratto 4 mm invece era di 3,5 mm era di irrilevante importanza. Naturalmente, in conclusione, per non entrare in vespai tecnici, si sosteneva in questa relazione che la colpa fosse del posatore il quale, non disponendo come lui di una sfera di cristallo, non aveva previsto a monte che quel parquet una volta posato poteva dare dei guai a causa di difetti occulti. Altrettanto interessante è stato il metodo di calcolo che ha adottato nella proposta di intervento, infatti ha stabilito che una somma forfettaria di un migliaio di euro fosse più che sufficiente per smontaggio dei mobili, trasporto e loro temporaneo rimessaggio, rilevigatura e riverniciatura di circa 70 metri quadri, rimontaggio dei mobili nell’appartamento sito, tra l’altro, a piano alto. Notevole anche che avesse previsto un intervento di ripristino con rilevigatura su una pavimentazione di parquet stratificato con uno strato nobile che ha sicuramente in molti punti uno spessore di 3,5 mm, ma dove gli elementi posati avevano stabilmente assunto una conformazione concava in senso trasversale alla lunghezza dell’elemento e ciò causava sui fianchi degli elementi alterazioni di superficie di 1,7 mm. L’interpretazione di altri parametri metteva d’altra parte in evidenza che, con tutta probabilità, era una del le prime volte che il CTU si occupava di pavimentazioni in parquet. Molte volte sulla rivista Professional Parquet sono stati pubblicati articoli dettagliati con lo scopo di far conoscere quali e quanti strumenti sono necessari per costatare e accertare le caratteristiche delle pavimentazioni in parquet adottando metodologie dettate da norme già in essere. Ma di fronte a tali casi, visto che alla fine il giudice, lette le tesi del CTU che lui aveva nominato, le aveva condivise, c’è da chiedersi se in futuro per il CTU, sarà sufficiente essere iscritto all’albo dei veggenti e come tale rimanere dietro una scrivania con una sfera di cristallo per stabilire le vere cause di vizi che hanno interessato una pavimentazione in parquet. Di certo queste possibilità non le hanno mai avute e non le avranno mai i CTP di parte, per loro rimarrà sempre l’obbligo di dimostrare l’effettiva esperienza acquisita sul campo e non dietro una scrivania, di redigere relazioni complete, esaustive, documentate e attinenti alla reale situazione di fatto e alle normative in essere. Cosa molto comoda per molti CTU che ora, chiedendo entro breve tempo ai CTP una bozza della loro relazione, attingono elementi con i quali possono redigere comodamente memorie derivate da deduzioni e interpretazioni soggettive a volte senza nemmeno prendere visione, come in questo caso, dei luoghi dove si sono verificati gli inconvenienti. Ecco perché in molti casi, forse troppi, ha la peggio il CTP poiché si deve considerare che per i Giudici è inconfutabilmente imbarazzante riconoscere che hanno eletto un CTU che al contrario di quello che ha giurato, palesemente non possiede la competenza adeguata.

Il ruolo del CTU nel processo civile
Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) è inserito, dal codice di procedura civile (art.61), fra gli “ausiliari del giudice” ovvero fra coloro che, pur facendo parte degli uffici giudiziari, coadiuvano il magistrato. Egli ha il compito di fornire al giudice un ausilio per la valutazione, sotto il profilo tecnico di fatti già acquisiti al processo, ovvero di descrivere determinate situazioni. Dopo che è stato nominato, il CTU è tenuto a giurare davanti al Giudice Istruttore. Il consulente tecnico d’ufficio deve dare adeguata risposta al quesito formulato dal giudice (art.194 c.p.c.), per lo più fornendo una relazione scritta, da depositare in cancelleria entro il termine assegnatogli. L’elaborato peritale sarà composto:

1. Da una parte in cui vengono riepilogate le operazioni svolte (date degli incontri con i consulenti tecnici di parte CTP), sintesi delle attività svolte, questo nei verbali di sopralluogo che sarebbe opportuno siano sottoscritti in calce, da tutti gli intervenuti e dal CTU.

2. Da una parte descrittiva dei luoghi, dei rilievi tecnici eseguiti, corredati da fotografie e se necessario, far eseguire prove e test a laboratori specializzati.

3. Da una parte valutativa, con le relative conclusioni. Il CTU dovrà tener conto di eventuali obiezioni mosse dai consulenti di parte e delle ragioni per cui non ritenga di condividerle.

Ove sia chiamato a effettuare quantificazioni (costi, danni, ecc.) dovrà farlo in maniera analitica e precisa. È molto importante che il CTU si attenga al quesito, evitando di introdurre argomenti sui quali non è stato richiesto il suo parere. Altro punto molto importante è che il consulente è tenuto a rispettare il principio del contraddittorio e deve essere “equidistante” dalle parti, evitando con il suo comportamento di ingenerare dubbi in merito alla sua imparzialità. Il giudice può disporre per gravi motivi, la sostituzione del CTU (art.196 c.p.c.). Di fronte a questi fatti, i posatori sappiano che il consulente tecnico di parte per non essere cacciato fuori dall’aula del tribunale deve stare zitto e per quel che mi riguarda anche immobile. Di fronte a tali situazioni è chiaro che per i posatori, al posto di tanti raduni folcloristici, sarebbe più utile poter disporre di un’assistenza legale per far valere le proprie ragioni almeno quando se ne ha il diritto e questo soprattutto quando si è di fronte a CTU chiromanti dove può essere problematico avere ragione anche per avvocati poco esperti del settore parquet. Chiediamo dunque all’avvocato Cafiero: “come doveva e poteva essere il proseguo difensivo legale di questa incredibile situazione nella quale il giudice ha condannato il posatore?”. Cosa fare, insomma, e come procedere quando ci troviamo di fronte a un consulente tecnico di parte incompetente?

La risposta dell’avvocato Cafiero
Il caso riferito appare come un’ipotesi al limite dell’assurdo, certamente tra il paradossale e il parossistico, quasi per nulla reale. Ma siccome non vi è da mettere in dubbio che Viscardi l’abbia realmente vissuto e siccome non risultano altri elementi o circostanze per dubitare diversamente della impostazione così strana assunta dalla vicenda raccontata, la prendo per buona ed esterno il mio ragionare in esito alla sollecitazione di Viscardi. Per rispondere ai quesiti così postami occorre tenere ben distinte le conclusioni di quel caso giudiziario, e quindi della sentenza che vi avrebbe posto fine, dalle questioni processuali relative alle attività di consulenza tecnica. Di fronte a simili casi non dobbiamo, almeno in questa sede, in alcun modo fermarci sulle conclusioni della condanna del posatore, perché non sappiamo neppure se determinate anche da altro al di là della vicenda richiamata. Per ragionare sulla riferita condanna occorre piuttosto aver conto della motivazione della sentenza e della relazione tra questa e il CTU. In mancanza di tutto ciò non possiamo far altro che fermarci a ragionare intorno ai soli episodi delle richiamate modalità di svolgimento delle operazioni di CTU.

Procedere con rimostranze e contestazioni
Sicchè, andando direttamente alla prima domanda rivoltami, devo dire che il prosieguo difensivo legale che posso riferire alla mia persona, ipotizzando di trovarmi in quella situazione, è di pretendere dal mio consulente di parte di esprimere prontamente e categoricamente rimostranze e contestazioni con diretti riferimenti a precisi aspetti tecnici. Attenzione, ho detto appositamente rimostranze e contestazioni perché non mi basterebbero semplici osservazioni, note critiche o fiumi di parole all’interno di una corrispondenza tra tecnici. Ma rimostranze e contestazioni anche per rimarcare la ferma opposizione avverso un modo di procedere che non ha nulla di tecnico e nulla di accertato. In esito a tali rimostranze e contestazioni vorrei poi che il mio consulente di parte esplicitasse in precise e mirate domande tecniche l’insoddisfazione tecnica recata da quello pseudo-accertamento. Detto in breve: di fronte a un accertamento che non riscontra nulla in concreto, il mio consulente di parte deve pretendere risposte tecniche non tanto sul perché non si è fatta una certa operazione, quanto sul come si possa soddisfare una determinata incertezza tecnica senza il rispetto di una procedura ben precisa quale richiamata nella contestazione o nella rimostranza appena precedente. In questo susseguirsi di contestazione e sollecitazione tecnica di un preciso errato procedere tecnico, il CTU o continua a non rispondere, lasciando automaticamente un vuoto che potrà poi, all’occorrenza, essere motivo di osservazione finale, o, rispondendo, non potrà ovviamente che rispondere tecnicamente, in relazione al preciso riferimento tecnico articolato nella contestazione, perché altrimenti finirà ancora una volta per lasciare un vuoto tecnico da colmare. Anche in relazione alla seconda domanda, ovvero su come agire di fronte ad un consulente tecnico “incompetente”, bisogna procedere con cautela, tenendo ben distinte le valutazioni e le impressioni soggettive dalle realtà tecniche oggettive. Le prime, certamente, oltre a non essere di nessun vantaggio né per la causa né per gli interessi individuali delle parti, sono da evitare perché compromettono la serenità e l’oggettività necessarie per procedere correttamente e distolgono l’attenzione da certi particolari tecnici, all’apparenza minimi, ma in realtà importanti. Le seconde, invece, sono le uniche che ci permettono di individuare l’incompetenza nei limiti rigorosi del termine, come non conoscenza della materia o non corretta, completa e aggiornata conoscenza. Quanto raccontato da Viscardi in mancanza delle richiamate contestazioni e rimostranze rigorosamente tecniche appare piuttosto come superficialità, negligenza, dunque come atteggiamento comportamentale, di approccio al problema e agli interessi in gioco, non certo come non conoscenza della materia. Negligenza e superficialità non devono però rinvenirsi mai, non solo nel CTU ma neppure nei consulenti di parte, perché, oltre a non permettere di raggiungere l’obiettivo per cui è stato previsto il loro intervento in causa, non permette di coglierne le professionalità, come magari proprie alle competenze che ciascuno di essi ha. In due parole, insomma, non confondiamo, almeno noi qui, attraverso queste pagine, i comportamenti con le competenze, nonostante l’evidente reciprocità tra gli uni e le altre. Anche perché, non confondendoli, si riesce meglio a orientare le conseguenti nostre scelte nell’eventuale ulteriore procedere dell’accertamento, dalle ferme contestazioni alle più attenuate sollecitazioni.

Se alla negligenza si sostituisce la pedanteria
Attenzione, però, si badi bene che è possibile incappare anche in ipotesi all’estremo opposto, ove alla negligenza si sostituisce una pedanteria provocatoria e molesta, ancor più se resa attraverso l’ostentazione di un sapere cattedratico e di un eccessivo eloquio di vane parole (ovvero sproloquio). L’ostentazione del sapere cattedratico non si addice per nulla a un CTU perché corre il rischio di aprire più questioni da chiarire che quelle chiarite e l’eccessivo eloquio di vane parole mostra piuttosto come e quanto di spiegazione tecnica in quel parlare vi sia ben poco e dunque come quel consulente goda di se stesso piuttosto che della soluzione tecnica proposta al giudice. Il che è tutto dire.

Alcune osservazioni in più
A questo punto, ritenendo di aver risposto e soprattutto dubitando di poter aggiungere altro per soddisfare i dubbi di Viscardi con i due quesiti posti, mi spingo a delle osservazioni su alcuni singoli aspetti della vicenda raccontata. Inevitabilmente sono d’accordo sul fatto che le foto da sole non possono sostituire un sopralluogo, casomai accompagnarlo e seguirne temporalmente i riscontri concreti e materiali vissuti dai consulenti singolarmente. La foto che accompagna e segue il sopralluogo ha certamente la funzione di rappresentare nella relazione quello che si è colto dal vivo, di presenza e in contraddittorio. Non può avere la funzione di far cogliere quanto non si è rilevato dal vivo e soprattutto quanto non si è rilevato in contraddittorio. Per quanto le foto possano essere messe a disposizione di tutte le parti, non è accettabile che per questo si legittimi il contraddittorio sulle foto in luogo del contraddittorio sull’accertamento. E non solo: il problema delle foto che sostituiscono il sopralluogo non può essere quello della corretta tecnica fotografica impiegata, perché altrimenti avremmo bisogno di altri consulenti tecnici, competenti in materia di fotografia. Ma anche perché a procedere così si finisce col non dar conto di nessun contraddittorio e col non dar conto del rispetto delle modalità di accertamento di certe questioni tecniche. Laddove poi tali modalità risultino normate, il tutto si smonta ancor più alla radice, perché l’unico riscontro della correttezza dell’accertamento rimane la verbalizzazione delle modalità operative e dell’essere queste avvenute in contraddittorio. Dunque né l’una né l’altra circostanza può essere rappresentata da foto. Diversamente ragionando e procedendo, si finisce, così come si è finiti nella vicenda raccontata da Viscardi, per trasformare le osservazioni conclusive alla relazione del CTU in osservazioni sulla modalità della tecnica fotografica, distogliendo, come già preannunciato, dal vero problema in contestazione. Per tale ragione non è osar troppo affermare che, mancando proprio del materiale di partenza dell’indagine, quale è l’accertamento in contraddittorio, tutta la relazione del CTU risulta inficiata. E anche il tentativo di ricostruire il dovuto contraddittorio e l’oggettività imposta dalla terzietà del ruolo del CTU attraverso la raccolta di ulteriori dati e informazioni dai consulenti di parte non può soddisfare in alcun modo quella mancanza, sia perché nulla di più di un tentativo, sia perché inverte ruoli e posizioni. Ma anche perché quell’apporto di elementi e dati richiesti ai singoli consulenti di parte in luogo dell’accertamento in contraddittorio finisce per addensare il CTU di aspetti e profili soggettivi tutti da verificare, sempre e ancora in contraddittorio. Ma il compito del CTU non è quello di verificare ex post quanto ricevuto dai consulenti di parte, ma di verificare insieme con costoro ciò per cui è stato chiamato da un giudice e, dopo aver formulato loro le proprie osservazioni in esito agli accertamenti compiuti insieme, raccoglierne le ulteriori considerazioni e/o osservazioni per trarne le conclusioni tecniche finali.

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