La normativaPosa

Il nuovo passaporto tecnico per il parquet e i prodotti da costruzione

È stata introdotta la DoP, dichiarazione di prestazione, che deve accompagnare il marchio CE per le pavimentazioni a base legno secondo il regolamento europeo 305 / 2011.

Nel luglio 2013 è stato fatto un altro passo in avanti per tutto il settore e il comparto dell’edilizia a livello di Comunità europea, seguendo la logica di maggiore ordinamento e di rendere responsabili le attività di produzione e vendita di tutti quei manufatti e prodotti da costruzione e da finiture che entrano a far parte di un edificio, comprese quindi anche le pavimentazioni di legno e il parquet in generale.
Il regolamento europeo n. 305/2011, firmato a marzo 2012 a Strasburgo ed entrato in vigore in tutta la Comunità europea dall’1° luglio 2013, benché ancora poco conosciuto e adottato dal comparto delle pavimentazioni a base legno, abroga la vecchia direttiva comunitaria del 1988 (la direttiva n. 89/106/CEE), che ufficializzava i requisiti essenziali dei materiali da costruzione e ne disciplinava il conferimento della marcatura CE. Questo rappresenta il nuovo quadro normativo di riferimento per la fabbricazione ma, soprattutto, per la commercializzazione dei prodotti all’interno del mercato comunitario e coinvolge tutte le figure della filiera, dalla produzione alla distribuzione.

Nuova e vecchia direttiva: quali le differenze più rilevanti

La prima differenza rispetto alla vecchia CPD 89/106, consiste proprio nella forma giuridica del provvedimento: mentre le direttive in genere sono strumenti normativi che devono essere recepiti dagli Stari membri e le cui disposizioni possono essere emendate dai governi nazionali, i regolamenti sono obbligatori e devono essere applicati ipse facto (detto fatto) in tutti i Paesi appartenenti alla Comunità europea.
Il nuovo regolamento rappresenta, quindi, un segnale deciso e più che rilevante della Comunità europea per spingere il settore dei materiali, semilavorati e manufatti da costruzione, a una maggiore concorrenza a livello comunitario dal punto di vista della trasparenza d’informazione.
Una seconda differenza rispetto al passato, consiste nell’introduzione obbligatoria di una “Dichiarazione di Prestazione” (DoP), che deve accompagnare il marchio CE, anch’esso reso obbligatorio mentre sino a ora in alcuni Paesi come Inghilterra era facoltativo.
Con la vecchia normativa, il marchio CE applicato ai prodotti da costruzione significava solamente che essi erano conformi alle normative e che le loro caratteristiche erano state testate secondo metodi armonizzati e condivisi da tutti gli stati membri per cui, in qualunque parte d’Europa si acquistavano, si aveva la certezza che i valori riportati, pur se differenti da Paese a Paese, erano testati ovunque con la medesima metodologia. La dichiarazione di prestazione (denominata DoP, da Document of Performances), invece, introduce una grossa novità rispetto alla vecchia dichiarazione di conformità: mentre prima si accettava semplicemente la conformità del prodotto a un certo processo di verifica, ora il produttore è obbligato a certificare che quel prodotto risponde in un determinato modo a certe caratteristiche ritenute essenziali per il suo utilizzo sicuro.
Altra grossa novità riguarda la responsabilità del mondo della distribuzione dei materiali e dei manufatti edili. Finora i distributori immettevano i prodotti sul mercato senza porsi troppi problemi mentre da luglio 2013 sono chiamati alla vigilanza attiva sulle merci che ricevono in magazzino. Tra gli obblighi dei distributori,c’è quello di assicurarsi che il prodotto abbia la marcatura CE e sia sempre accompagnato dalla Dichiarazione di Prestazione, oltre che, dalle istruzioni e informazioni sulla sua sicurezza. Il distributore deve anche garantire -finché il prodotto si trova sotto la propria responsabilità- che le condizioni di conservazione e o di trasporto non compromettano la conformità del prodotto rispetto alla dichiarazione di prestazione.
Che cosa cambia, viceversa, per i produttori? La DoP è sicuramente una certificazione onerosa, giacché va rilasciata per ogni singolo prodotto e va specificato che anche per i prodotti a marchio i distributori saranno responsabili con il grado di produttori delle gamme commercializzate con il loro marchio, anche se prodotte da terzisti.
Il regolamento europeo 305/2011 sicuramente accelera il fenomeno della selezione dell’offerta e degli attori del mondo delle costruzioni, non lasciando più lo spazio ai prodotti “improvvisati”.
La catena delle responsabilità dirette ricade su tutti gli attori della filiera. Anche i distributori/ rivenditori hanno l’obbligo di commercializzare prodotti che rispettano le normative europee vigenti e, per tanto, esercitare la dovuta diligenza per rispettare le nuove condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Prima di immettere un prodotto sul mercato, ci si deve assicurare che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di prestazione e dalle istruzioni e informazioni sulla sicurezza all’utilizzo.
Se si ritiene che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, è bene astenersi da immetterlo sul mercato, finché o non sia regolarizzato o la dichiarazione non sia corretta. Quando il prodotto presenta un rischio per gli utenti, occorre informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato. Bisogna garantire -fintantoché si trova sotto la propria responsabilità- che le condizioni di conservazione o di trasporto non compromettano la conformità del prodotto rispetto alla dichiarazione di prestazione.
Se si ritiene di aver immesso sul mercato un prodotto non conforme, bisogna assicurarsi che siano adottate tutte le misure correttive o se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Se il prodotto presenta un rischio per gli utenti, è necessario informarne immediatamente le autorità nazionali competenti negli stati membri in cui il prodotto è stato commercializzato e fornire, su richiesta motivata dell’autorità nazionale competente, tutte le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrare la conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.
Se s’immette sul mercato un prodotto con il proprio marchio, o se si modifica un prodotto in misura da influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, si è considerati alla stregua di un produttore e per questo si è obbligati a redigere la dichiarazione di prestazione e apporre la marcatura CE.

Contenuto Dichiarazione di Prestazione (DOP) Art. 6 Regolamento Europeo 305/2011

  • La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.
  • La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti informazioni: a) Il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta; b) Il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all’allegato V;
    c) Il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
    d) Se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda.
  • La dichiarazione di prestazione contiene altresì:
  • L’uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;
  • L’elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l’uso o gli usi previsti dichiarati IT L 88/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.4.2011
    c) La prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all’uso o agli usi previsti dichiarati;
    d) se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all’articolo 3, paragrafo 3;
    e) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l’uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all’uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato;
    f) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata);
    g) qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea.
  • La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all’allegato III.
  • Informazioni di cui all’articolo 31 o, a seconda dei casi, all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono fornite assieme alla dichiarazione di prestazione.

Cosa contiene la dichiarazione di prestazione o DoP

L’iter di attestazione costituisce un procedimento attraverso cui si valuta, si accerta, si garantisce, con calcoli e controlli, la produzione e si dichiara la prestazione di un prodotto. Il tutto con il DoP, ossia il documento in cui si dichiarano le prestazioni in sostituzione della dichiarazione di conformità, necessario per la marcatura CE.
In estrema sintesi, si dovrà predisporre una specie di passaporto tecnico relativo alle caratteristiche essenziali di quel solo specifico prodotto e non di un prodotto da costruzione.
Il documento viaggia sempre assieme al prodotto o è fornito e/o reso disponibile sul sito web del produttore. Il contenuto della dichiarazione di prestazione prevede:

  • Riferimento del prodotto tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta.
  • Sistema di valutazione/ verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione.
  • Numero di riferimento completo della data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea utilizzata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale.
  • Il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata e i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda.
  • Utilizzi previsti del prodotto, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile.
  • Elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l’uso o gli usi previsti dichiarati.
  • Prestazione di alcune delle caratteristiche essenziali pertinenti all’uso o agli usi previsti dichiarati.
  • La prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali.
  • La prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto concernenti l’uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all’utilizzo agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricanti e intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato.
  • Per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non siano dichiarate la prestazione, le lettere «NPD» (Nessuna Prestazione Determinata).

    Specifiche tecniche armonizzate

    Il DoP si dovrà stilare tenuto conto della specifica norma tecnica armonizzata. Le specifiche tecniche armonizzate comprendono le norme armonizzate e sono stabilite dalle organizzazioni europee di normalizzazione conformemente alla direttiva 98/34/CE. Le norme armonizzate servono a definire i metodi e i criteri di valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Esse si riferiscono all’uso previsto dei prodotti cui si riferiscono e includono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
    I riferimenti alle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si ricorda che nel caso delle pavimentazioni di legno e parquet, la norma armonizzata è la normativa comunitaria EN 14342:2005+ A1 2008 cui si affianca la nuova versione emessa nel 2013. In generale, se un prodotto non è coperto da una norma armonizzata, un fabbricante ha la possibilità di chiedere una valutazione tecnica europea per ottenere un documento di valutazione europeo redatto dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica.

    In chiave di sostenibilità

    Come definito dal regolamento, la sostenibilità di un prodotto prevede che il produttore elabori il DoP del prodotto ove sia espressamente dichiarato l’impiego delle materie prime e/o semilavorati dal punto di vista non soltanto ambientale ma anche sociale, economico e tecnico. Il nuovo requisito non avrà effetti concreti fino a che uno o più Paesi membri dell’Unione non decideranno di disciplinare un criterio oggettivo per definire la sostenibilità di un prodotto.

    Il processo edilizio

    Sugli esiti dell’applicazione del regolamento 305/2011, si riporta un’interessante interpretazione svolta dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano riguardo alle azioni da compiere nel cosiddetto processo edificatorio, dal progetto al collaudo. Il progettista predispone il progetto dell’opera da realizzare e redige il capitolato tecnico dell’opera da realizzare, nel quale:

    1. Specifica le modalità di realizzazione delle opere in base alle prestazioni previste, quindi:
      • Deve considerare gli obiettivi prestazionali della Direttiva / regolamento.
      • Deve conoscere le norme di processo del settore e i provvedimenti legislativi nella loro versione più aggiornata.
      • Dovrebbe avere un quadro della normativa di settore in itinere.
      • Deve tradurre la sua conoscenza in prescrizioni semplici e dettagliate, con opportuni riferimenti normativi/ legislativi.
    2. Specifica i requisiti richiesti ai prodotti da impiegare in base alle prestazioni previste, quindi:
      • Deve considerare gli obiettivi prestazionali della Direttiva.
      • Deve conoscere le norme di prodotto del settore e i provvedimenti legislativi nella loro versione più aggiornata.
      • Dovrebbe avere un quadro della normativa di settore in itinere.
      • Deve tradurre la sua conoscenza in prescrizioni semplici e dettagliate, con opportuni riferimenti normativi/ legislativi.
    3. Specifica la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli, quindi:
      • Deve conoscere le norme di prova del settore e i provvedimenti legislativi nella loro versione più aggiornata.
      • Deve tradurre la sua conoscenza in prescrizioni semplici e dettagliate, con opportuni riferimenti normativi/ legislativi.
        Per quanto riguarda la direzione lavori e il collaudatore nel processo edilizio, la figura del direttore dei lavori richiede una competenza tecnica quasi analoga a quella del progettista e in più un’elevata capacità di dialogo con impresa e committente. In questo nuovo contesto, la tipica figura del collaudatore a fine opera – che deve necessariamente avere competenze analoghe a quelle del progettista dell’opera- mal si adatta alle prescrizioni del regolamento e dovrà essere probabilmente integrata con figure complementari come a esem pio il collaudatore in corso d’opera.

    Conclusioni

    L’impatto del regolamento 305/11 sul sistema di progettazione e controllo dell’intero processo edilizio, e pertanto – anche, per le pavi mentazioni a base legno e parquet – è e sarà certamente sempre più forte.
    A mio giudizio, alla luce di quanto il DoP richiede e a fronte della ricaduta che ha per le aziende produttrici sia di elementi da posa per parquet e parquet sia per tutti gli altri manufatti che entrano nella costruzione e per le imprese edili in genere, si rende necessario investire con continuità in formazione e documentazione aggiornata, come pure ricorrere a tecnologi specializzati da affiancare sia ai produttori sia ai progettisti e ai direttori lavori per la progettazione, il monitoraggio e il collaudo di specifiche sezioni dell’opera edile. Oggi infatti devono essere conformi al regolamento europeo n. 305/2011 obbligatorio in tutta la Comunità europea (e quindi anche per l’Italia) sin dal primo luglio 2013.

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