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Edilizia, i Criteri Ambientali Minimi

I CAM per adesivi, vernici e pavimentazoni a base di legno

Per l’edilizia in generale, e quindi anche per il comparto delle pavimentazioni di legno e tutti i comparti a esso collegati, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono utili per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri (approvato con D.M. 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017), nonché per l’ediliza privata. I CAM hanno come obiettivo primario ridurre gli impatti ambientali, promuovere modelli di produzione e consumo sostenibile e circolare e diffondere un’occupazione “verde”. In quest’ottica, ecco un’analisi delle sigle e degli acronimi comunemente utilizzati per districarsi in questo interessante contesto che nel futuro avrà sempre più peso e importanza nella scelta dei prodotti.

Che cosa sono i CAM

La sigla CAM indica i Criteri Ambientali Minimi, ossia tutti i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. I Criteri Ambientali Minimi sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale (PAN) dei consumi del settore per la Pubblica Amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare. La loro applicazione sistematica e omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti preferibili dal punto di vista ambientali e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della Pubblica Amministrazione. In Italia, l’efficacia dei CAM è assicurata dall’art. 18 della Legge 221/2015 e, poi, all’art. 34 con titolo: “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs. 56/2017), che ne hanno resa obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. L’obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma anche con l’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più “sostenibile” più “circolare” e nel diffondere l’occupazione “verde”. Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei CAM risponde anche all’esigenza della Pubblica Amministrazione di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa.

Struttura CAM per l'edilizia
STRUTTURA CAM PER L’EDILIZIA ( D.M.11 OTTOBRE 2017. (CAM BASE E CAM PREMIANTI)

Tra gli obiettivi che i CAM devono assolvere, si ricorda:

  • Mantenimento della permeabilità dei suoli;
  • Sistemazione delle aree verdi;
  • Corretto inserimento naturalistico e paesaggistico;
  • Nel progetto edilizio con i CAM dovranno essere assicurati il risparmio idrico, il maggior ricorso all’illuminazione naturale e l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili;

I CAM per l’edilizia e anche per le pavimentazioni, prescrivono che i materiali utilizzati nell’edificio abbiano i seguenti requisiti generali:

  1. Almeno il 15% in peso sul totale dei materiali utilizzati deve essere di materiali composti con materia recuperata o riciclata;
  2. Almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi derivanti dalla demolizione e rimozione deve essere sottoposto a un processo di riuso, recupero e riciclo;
  3. Non sono ammesse sostanze dannose per l’ozono e gli elementi edilizi devono poter essere sottoposti alla demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili.

I criteri ambientali sono definiti “minimi” perché indicano le azioni basilari che caratterizzano scelte ambientalmente sostenibili per le quali si prevede la possibilità di introdurre criteri più avanzati da parte degli enti già operativi in materia di GPP o in grado di accedere a un’offerta ambientale più ampia e, secondo il PAN-GPP, essi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • Essere scientificamente validi;
  • Essere verificabili da parte di un ente verificatore;
  • Essere realizzabili da parte delle imprese offerenti;
  • Essere concepiti per fornire un quadro di riferimento utile sia per le stazioni appaltanti e sia per il mercato con l’obiettivo di stimolare i settori coinvolti nell’innovazione ambientale.

I CAM per le pavimentazioni e rivestimenti in legno

Al punto 2.4.2.10 del D.M. avente titolo “pavimenti e rivestimenti”, si scrive che i prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche e integrazioni, relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. Il decreto cita e rende comprensibile il caso delle piastrelle ma non per le pavimentazioni a base di legno. Le specifiche tecniche sono state stabilite anche per il legno di provenienza legale e per l’emissione della formaldeide per i pannelli utilizzati come supporto di elementi multistrati, per la disassemblabilità del prodotto al termine del ciclo di vita e in merito all’imballaggio, oltre che applicare le specifiche tecniche per ottenere la certificazione europea ECOLABEL che è in vigore da anni per gli elementi di legno per pavimentazioni.

I CAM per pitture, vernici e adesivi

Al capitolo 2.4.2.11 del D.M. avente titolo “pitture e vernici”, si scrive che i prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e con relativa assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (ECOLABEL). In questo caso, si dovrà dimostrare che in fase di approvvigionamento l’appaltatore si è accertato della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente: il Marchio Ecolabel o equivalente; una dichiarazione ambientale di Tipo III conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 e, tra le altre specifiche tecniche, il contenuto e l’emissione dei componenti organici volatili (VOC). Gli stessi criteri seppure con requisiti e specifiche tecniche diverse i Criteri ambientali minimi si adottano anche per adesivi e collanti, per l’aggrappaggio di tavolette, doghe listoni e super listoni.

di Domenico Adelizzi

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