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La nuova solidarietà per appalti e subappalti

La scorsa estate è stata rivista la responsabilità solidale (già modificata nel 2006) relativamente al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro.

Quello della solidarietà dell’appaltatore e del subappaltatore è tema non nuovo agli addetti al settore e ai lettori di queste pagine, essendo già stato preso in considerazione in precedenza in più occasioni, perché oggetto di interventi legislativi a più riprese e perché tema che non solo coinvolge più soggetti, ma riguarda anche ambiti diversi del rapporto contrattuale tra costoro, da quelli più evidenti delle diverse responsabilità a quelli più ‘litigiosi’ delle regolamentazioni economiche fino a quelli relativi agli adempimenti obbligatori, fiscali e contributivi.
Per certi aspetti si tratta di tema che talvolta sembra presentarsi come storia infinita, o meglio, destinata a non avere pace, tanto incalzante è stato il susseguirsi di novità e riforme e tanto complesso è diventato starvi dietro, al passo. E così ancora oggi.
L’ennesima ulteriore e significativa novità è appena intervenuta a riformulare la disciplina previgente e a coinvolgere ancora gli operatori professionali (appaltatori e subappaltatori) e lo stesso committente, ponendo in particolare i primi due in una soglia di guardia e allerta nel rapporto contrattuale e condizionandoli nelle relative regolamentazioni economiche.
Tra i vari e ormai ben noti provvedimenti urgenti ‘per la crescita del Paese’ della scorsa estate, è stata infatti rivista e riscritta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore (già modificata nel 2006) relativamente al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’iva dovuta dal subappaltatore.
Conseguentemente, adesso, nell’ambito di appalti di opere o servizi e per ritenute fiscali su redditi da lavoro dipendente e iva dovuta dal subappaltatore, questi e l’appaltatore rispondono in solido nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e l’appaltatore corre il rischio di rispondere di debiti fiscali del subappaltatore se non si cautela adeguatamente e prima del pagamento. Prima del pagamento, oltre che per una ovvia ragione di effettività della cautela, anche perché – trattandosi di solidarietà limitata al corrispettivo dovuto – quel corrispettivo costituisce anche il termine di misura del rischio da cui cautelarsi.
Quanto alla modalità della cautela, in realtà è la stessa disposizione a offrirla, perché espressamente esime da responsabilità l’appaltatore che prima del pagamento del corrispettivo acquisisce dal subappaltatore la documentazione atta a dare conferma dell’avvenuto esatto adempimento degli obblighi in solidarietà.
Di quale documentazione si tratti lo ha chiarito la circolare n.40/E dell’Agenzia delle Entrate, intervenuta appunto a fare chiarezza: la documentazione è innanzitutto quella attestante il versamento dell’iva e delle ritenute scadute alla data del pagamento del corrispettivo, ma può essere anche quella resa attraverso l’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto professionista abilitato o attraverso una dichiarazione sostitutiva con cui l’appaltatore o il subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione qui in esame. Tale dichiarazione sostitutiva deve però indicare / riportare:

  • il periodo nel quale l’iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’iva per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del ‘reverse charge’;
  • il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
  • l’affermazione che l’iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/ subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

E il committente?

Come già detto, si tratta dunque di un vincolo di solidarietà che, oltre a impegnare a una sorta di verifica preventiva a favore dell’erario, può finire anche col condizionare la stessa regolamentazione economica del rapporto, perché è espressamente previsto che l’appaltatore possa sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della richiamata documentazione. Ragione per cui è giocoforza aspettarsi che di tale facoltà siano corredati i rapporti contrattuali a far data dall’entrata in vigore della disposizione. Sì perché, tra l’altro, con la stessa circolare dell’agenzia delle entrate risulta ben chiaro come il nuovo vincolo si applichi ai contratti di appalto/ subappalto stipulati dal 12 agosto 2012 e come i comportamenti relativi alla verifica preventiva a mezzo documentazione o attestazione siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della norma, dunque dall’11 ottobre 2012.
Che si finisca col coinvolgere e condizionare gli aspetti economici dell’intero rapporto contrattuale lo si ricava considerando inoltre che anche il committente non viene lasciato fuori dalla nuova disciplina. Per quanto non sia prevista a suo carico la stessa solidarietà, è però espressamente prevista a suo carico una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 se al verificarsi dell’inadempimento di appaltatore e subappaltatore, risulti che egli abbia effettuato il pagamento del corrispettivo senza la preventiva prescritta verifica.
Per questo è stata attribuita al medesimo committente la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione, da parte dell’appaltatore, della documentazione attestante il corretto assolvimento dei versamenti di cui detto sopra.

Qualche precisazione

Chiarito ciò, come indicazioni generali e di massima, possono risultare altresì utili e opportune le seguenti ulteriori precisazioni, intervenute anch’esse in esito ai dubbi e alle criticità delle prime applicazioni:

  • la verifica preventiva della correttezza degli adempimenti oggetto della nuova solidarietà riguarda solo i versamenti dovuti e scaduti alla data del pagamento del corrispettivo del rapporto contrattuale;
  • poiché l’appaltatore risponde dell’iva e delle ritenute relative ai dipendenti che hanno lavorato alle dipendenze nell’ambito di quella committenza e dell’iva relative alle fatture di quel rapporto, è evidente che l’appaltatore farà bene se si vorrà cautelare anche con riguardo alla esatta identificazione e registrazione dei lavoratori assegnati al lavoro e intervenuti in quel cantiere;
  • poiché la solidarietà opera nei limiti del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore, egli non potrà essere chiamato in solidarietà per un importo superiore a detto corrispettivo;
  • la nuova disciplina vale certamente per il comparto edile, ma non solo;
  • la nuova disciplina non si applica ai contrati d’opera (art. 2222 codice civile), ovvero ai contratti propri della prestazione richiesta e svolta dagli artigiani con lavoro proprio o con organizzazione d’impresa piccola; per cui sarà bene che si faccia attenzione alle concrete modalità di svolgimento del lavoro che si è chiamati a realizzare e, non da meno, al contratto che si è chiamati a firmare. Al riguardo può tornare utile anche la distinzione contrattuale già da tempo prevista strutturata proprio per gli operatori del mondo del parquet;
  • la nuova disciplina non si applica alle prestazioni professionali delle professioni intellettuali;
  • la sanzioni amministrativa a carico del committente prescinde da quelle relative alla solidarietà tra appaltatore e subappaltatore.

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