La nota legalePosa

Importanza della normazione tecnica – I

Il mondo del parquet negli ultimi anni ha dovuto accogliere un’intensa produzione di norme tecniche, nate spesso dalla necessità, evidenziata da più parti, di acquisire strumenti che permettessero una maggior chiarezza in ambiti di lavoro e applicazione talvolta incerti e spesso controversi.
Inoltre, in questo inizio anno si preannuncia già la pubblicazione di altre norme che arriveranno a toccare da vicino la stessa figura del posatore come soggetto professionale.
La necessità di una maggiore ed europeizzata definizione della professionalizzazione di certi lavori (e lavoratori) autonomi e i recenti richiami legislativi in questa direzione hanno, infatti, coinvolto anche il mondo del parquet. Dunque, inevitabilmente, nell’evolvere di questo secondo decennio del terzo millennio, anche il posatore di parquet dovrà attendersi di vivere sempre più il peso e la forza di una normazione tecnica. La norma non potrà più essere adottata e tenuta in considerazione solo in casi estremi, in altre parole solo in circostanze d’incertezza e controversia e nemmeno solo per la spontanea e autonoma iniziativa del posatore, ma sarà la condizione necessaria per esprimere al meglio professionalità, competenza e per poterle metterle in pratica quotidianamente, non occasionalmente.
Pur essendo ormai ben noto, infatti, che si tratta di norme che, per loro natura, non hanno valenza immediatamente e automaticamente obbligatoria e imperativa, è innegabile che, tuttavia, hanno e avranno, in termini sempre più pressanti, una inevitabile e non raggirabile funzione di regolamentazione di (non pochi) particolari contesti del convivere di una collettività e di (non pochi) contesti del corretto agire professionale di quanti operano con applicazione di competenze tecnico-professionali. Per questo motivo e soprattutto per non farsi trovare impreparati, è bene allora ritornare, ancora una volta, a riflettere sulla normazione tecnica e soprattutto sulla portata ed efficacia delle norme tecniche all’interno del mondo del parquet.

Differenza tra norma e regola tecnica

Innanzitutto, è bene precisare come l’espressione “norma tecnica”, nel contesto giuridico, possa avere più di un significato.
Tale è, infatti, quella norma giuridica che trae il proprio fondamento di validità dal mondo della tecnica, che si caratterizza e ha come fondamento una scienza specialistica ed è espressa in termini tecnici. Inoltre, “norma tecnica” è intesa anche quella norma che persegue un fine determinato con una strumentalità tecnica, ovverossia quella norma che si pone come strumentale per ottenere un determinato risultato e per cercare di raggiungerlo attraverso l’applicazione di una scienza tecnica. “Norma tecnica”, infine, è anche quella che costituisce il risultato della cosiddetta “attività di normalizzazione o di normazione tecnica”, quale attività svolta da soggetti privati (pur sempre per designazione riconosciuta dall’autorità statale) e che consiste nella produzione di norme il cui contenuto è rivolto a definire standard, generalmente facoltativi, cui uniformare prodotti, impianti, servizi o ambiti di attività. Quest’articolazione, tra diversi significati, ha portato nel tempo, soprattutto in sede europea a un’ulteriore distinzione tra “regola tecnica” e “norma tecnica”, proprio per evitare confusione terminologica. Ragione per cui, oggi, quando si tratta di “norma tecnica” con valenza giuridica e di provenienza da un soggetto pubblico con ruolo e funzione legislativa, cioè da un soggetto che rappresenta la funzione legislativa dello Stato, si è soliti parlare di “regola tecnica”, come norma di grado e di valenza legislativa basata su nozioni e competenze tecnico-specialistiche.
Quando, invece, si tratta di espressione dell’autoregolamentazione messa in atto da alcuni soggetti privati con l’obiettivo di uniformare produzione, commercio, tecnologie, attività e servizi dal contenuto tecnico, sia di carattere nazionale che non, si parla di “norma tecnica”.
Altrimenti detto, anche in forza di precisazioni europee intervenute fin dagli anni ‘90, ormai si è soliti distinguere tra “regole tecniche” per riferirsi a quelle norme comunque prodotte con autorità da organi o da enti pubblici statali o regionali, sulla base di cognizioni fornite da una scienza specialistica o dalla conoscenza di una tecnica e la cui osservanza è obbligatoria, e “norme tecniche”, per riferirsi invece a quelle norme prodotte da soggetti privati investiti a tale produzione in forza di un espresso riconoscimento conferito loro da un’autorità pubblica statale o sovranazionale. Queste ultime norme, insistono nel mondo tecnico scientifico e lì hanno il loro riconoscimento, in forza dei principi di consenso. Questo grazie anche al fatto che con soggetti privati in realtà si fa riferimento ad associazioni private riconosciute dall’ordinamento statale per la loro competenza tecnico-specialistica. I soggetti e le associazioni, definiti anche enti di normazione tecnica, sono: per quanto riguarda l’Italia, l’UNI (Ente Nazionale di Unificazione) e il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); mentre per quanto riguarda l’Europa, il CEN (Comité Européen de Normalisation), il CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) e l’Etsi (European Telecommunications Standards Institute).
A questo punto, di fronte a questa precisa distinzione e in una situazione di così intensa e densa connotazione tecnica, come ormai da anni risulta essere quello del commercio e della posa del parquet, davvero la diversa origine della norma tecnica può giustificare un qualsiasi margine di libertà o addirittura di indifferenza e distanza nell’applicazione della norma nel quotidiano agire professionale? Proviamo a fare insieme alcune considerazioni.

La norma tecnica è vincolante quando è richiamata in un accordo contrattuale o in un capitolato allegato al contratto

Sicuramente è da confermarsi quanto già detto in più occasioni a proposito dei rapporti contrattuali: laddove la norma tecnica, ancorché di origine non legislativa, venga espressamente richiamata in un accordo contrattuale o in un capitolato allegato ad un accordo contrattuale, la sua naturale originaria facoltatività lascia il posto alla “vincolatività” propria di qualsiasi accordo/ impegno contrattuale. In tali casi, infatti, non ha più senso discutere della natura della norma, poiché l’al’averla trasferita e integrata in un accordo contrattuale la rende contenuto ed elemento dell’accordo contrattuale stesso. Con tutti gli effetti possibili e facilmente immaginabili propri di quello che costituisce contenuto ed elemento di ulteriore definizione dell’oggetto dell’accordo contrattuale. Al massimo (e capita) si potrà discutere laddove la norma tecnica sia stata inserita nell’accordo contrattuale con un semplice e generico richiamo, come norma nella sua portata d’insieme.
Laddove, invece, sia stata richiamata in una parte precisa o in una voce precisa o in un effetto preciso (si pensi, ad esempio, alla particolarità di certe prove menzionate in questa o in quella norma tecnica), è evidente che la facoltatività verrà meno per la sola parte richiamata e, ovviamente, per gli effetti dalla stessa parte conseguenti. Ragione, quest’ultima, per cui è sempre bene prestare attenzione a ciò che si vuole concretamente richiamare in un contratto con riguardo ad una norma UNI: la norma nella sua interezza e globalità o la norma in una sua precisa parte.

La norma tecnica è vincolante quando è richiamata da una legge dello stato

Sicuramente, poi, la norma tecnica perde la sua facoltatività a vantaggio della “vincolatività” propria di una norma con natura e provenienza legislativa quando essa è fatta propria e richiamata da una legge dello Stato o da una disposizione europea di natura e funzione legislativa. Qui è altrettanto evidente l’inutilità e l’inconsistenza di qualsivoglia diversa valutazione, dal momento che il richiamo legislativo, ovvero il richiamo effettuato da una disposizione di legge (nazionale od europea, non importa), toglie a quella norma la facoltatività, trasferendole ruolo e funzione legislativa.
Così come nell’esempio precedente dell’accordo contrattuale, la norma tecnica facoltativa diventa parte ed elemento di definizione del contenuto o dell’ambito di previsione di un obbligo di legge. Di fronte a tanto c’è ben poco da discutere e soprattutto c’è ben poco da ragionare per inventarsi argomenti contrari. In questo caso, infatti, la norma tecnica (facoltativa) finisce per diventare il contenuto tecnico della disposizione di legge che la richiama e, proprio per questo, non può non avere la stessa portata ed efficacia vincolante di tale legge. Anche laddove vengano richiamati unicamente gli aspetti e i dati tecnici non si addiviene ad alcun margine di discrezionalità nella sua applicazione, proprio perché il richiamo è espresso. Al massimo se ne potrà discutere quando il richiamo non sia espresso e preciso.
Ma a quel punto occorrerà anche non poco coraggio per inerpicarsi per una strada (tecnica) diversa e, comunque, di ciò si potrà ragionare meglio più avanti, dopo aver preso in considerazione alcuni casi di rapporto tra norma tecnica e legislazione europea.

Norma tecnica e legislazione europea: il sistema “new approach”

In forza di una precisa scelta assunta in sede europea, i settori tecnici nei quali sussiste un forte rapporto tra legislazione europea e norma tecnica sono stati individuati come il primo ambito di intervento del sistema cosiddetto “new approach” (nuovo approccio), ovvero del sistema con il quale in sede europea si è voluto, a partire dal 1985, dar corso all’obiettivo della armonizzazione normativa regolamentare quale ulteriore e necessario contributo per l’unificazione del mercato europeo.
“Nuovo approccio” perché è un nuovo sistema di avvicinamento tra regole imposte dalle autorità e applicazione delle stesse cui sono chiamati gli operatori, nuovo approccio perché è rivolto alla ricerca e al consolidamento di un “linguaggio comune”, atto a consentire alle imprese di far circolare veramente in maniera libera e competitiva il proprio prodotto all’interno di un mercato dove sono uniche e uniformi sia le regole che lo governano, sia le definizioni delle caratteristiche e delle qualità del prodotto stesso. Linguaggio comune anche nell’interesse dei consumatori.
Un nuovo approccio e un nuovo sistema, dunque, perché introdotto attraverso l’emanazione di direttive comunitarie con la funzione di indicare requisiti essenziali di sicurezza dei prodotti (proprio al fine di poter circolare liberamente nel mercato europeo) e mediante l’attribuzione a soggetti tecnici privati (cosiddetti enti normatori) della titolarità della elaborazione di una nuova normazione tecnica, al passo con l’evoluzione tecnologica e scientifica. Nondimeno per dare margine e contenuto tecnico preciso e univoco a ciò che ne costituisce l’oggetto e l’ambito d’intervento.
Il nuovo approccio, infine, ha originato un nuovo rapporto tra legislazione europea e norma tecnica con un meccanismo cosiddetto di “rinvio recettizio”, in forza del quale il legislatore comunitario e quello nazionale in particolari ambiti tecnici rimandano, ai fini giuridici, al rispetto delle norme tecniche elaborate dagli enti di normazione. Con il risultato di avere, in quei particolari ambiti, una legislazione al passo di scienza e tecnica (dato che le norme tecniche vedono il loro innovarsi e rinnovarsi con l’incalzare delle più diverse novità tecnologiche e scientifiche) e con l’ulteriore effetto di un nuovo rapporto tra legislazione e realtà socio-economica, data la maggior concretezza della norma tecnica rispetto all’evolversi delle esigenze dei mercati. L’esempio più marcato di tutto questo si è già visto e vissuto in tema di sicurezza dei prodotti, e in particolare dei prodotti elettrici, e oggi si vede ancora nel Codice del consumo. Lo si vede anche laddove, all’interno di tale codice, il concreto effetto del rapporto tra legge e norma tecnica non è rivolto solo alla sicurezza dei prodotti, ma alla più generale tutela del consumatore, perché l’operatore economico interessato (fabbricante o commerciante) che volesse comunque allontanarsi dalla norma tecnica, disattenderla o sottovalutarla, deve comunque preoccuparsi di dimostrare la sicurezza di ciò che offre sul mercato, inerpicandosi così per quella strada incerta di cui già detto prima e di cui ancora si farà cenno.
Il sistema di relazione tra legge e norma tecnica, così attuato con il menzionato nuovo approccio, ha dato al mercato la sicurezza di ciò che è messo in circolazione, per il solo fatto che, uniformandosi alla norma tecnica richiamata o cui rinvia quella legge, deve attribuirsi e riconoscersi al prodotto immesso in circolazione una presunzione di sicurezza.

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