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IVA agevolata sui beni anti-Covid

Pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate: anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime IVA agevolata

Via libera all’IVA agevolata, prevista dall’art. 124 del Decreto Rilancio sui beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il regime di favore, che prevede l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner.

Anche le mascherine

Beneficiano del trattamento agevolato anche le mascherine chirurgiche, quelle FFP2 ed FFP3. Questo quanto si precisa nella Circolare n. 26/E firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Il documento fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del regime agevolato IVA introdotto dal D.L. n. 34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio).

Punti principali

  1. IVA agevolata: il Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’art.124. In particolare, la circolare delle Entrate ha precisato che, nell’ambito dei termometri, rientrano “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto anche i termoscanner;
  2. Piantane dispenser per disinfettanti: la Circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei “dispenser a muro per disinfettanti”, essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro;
  3. Kit o strumenti per eseguire i test sierologici: non solo i saturimetri, ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli;
  4. Mascherine riutilizzabili: oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle FFP2 e FFP3, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La Circolare, infine, chiarisce che rientrano nell’esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina.

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